DECRETO 8 novembre 1999, n. 518
Entrata in vigore del decreto: 28/1/2000.
IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Vista la legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 23 luglio 1998, n. 323, con il quale e' stato emanato il regolamento che
disciplina gli esami di Stato e, in particolare, gli articoli 9 e 10;
Visto l'articolo 205, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297, con il quale e' stato approvato il testo unico delle leggi in materia di istruzione;
Visto il decreto ministeriale 18 settembre 1998, n. 359;
Visto il decreto ministeriale 17 febbraio 1999, n. 149;
Ritenuto, sulla base dei riscontri registrati negli esami dell'anno scolastico 1998-99, di modificare parzialmente i criteri e le modalita' di nomina e designazione dei componenti delle commissioni degli esami di Stato;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, n. 219/99 espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 25 ottobre 1999;
Vista
la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 (nota n. 7434 del 4 novembre 1999); Adotta il seguente regolamento:
Art. 1
Partecipazione alle commissioni
1.La partecipazione ai lavori delle commissioni degli esami di Stato rientra tra gli obblighi inerenti lo svolgimento delle funzioni proprie del personale della scuola.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Si riporta il testo degli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323 (Regolamento recante disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, a norma dell'art. 1 della legge 10 dicembre 1997, n. 425): "Art. 9 (Commissione d'esame). - 1. La commissione d'esame e' nominata dal Ministero della pubblica istruzione ed e' composta da non piu' di otto membri, dei quali il cinquanta per cento interni e il restante cinquanta per cento esterni all'istituto, piu' il presidente esterno; le materie affidate ai membri esterni sono scelte annualmente con le modalita' e nei termini stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, adottato a norma dell'art. 205 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. 2. Ogni due commissioni d'esame sono nominati un presidente unico e commissari esterni comuni alle commissioni stesse, in numero pari a quello dei commissari interni di ciascuna commissione, e, comunque, non superiore a quattro. E', in ogni caso, assicurata la nomina di commissari interni o esterni docenti delle discipline oggetto della prima e della seconda prova scritta. 3. Ad ogni singola commissione d'esame sono assegnati, di norma, non piu' di trentacinque candidati. I candidati interni devono appartenere ad una sola classe. Ciascuna commissione di istituto legalmente riconosciuto o pareggiato e' abbinata ad una commissione di istituto statale. I candidati esterni sono ripartiti tra le diverse commissioni degli istituti statali e il loro numero massimo non puo' superare il cinquanta per cento dei candidati interni. Nel caso in cui, per il numero di candidati esterni, non sia possibile rispettare il predetto criterio di ripartizione, possono essere costituite commissioni apposite con un numero maggiore di candidati esterni ovvero con soli candidati esterni. 4. Il presidente e' nominato tra i capi di istituti di istruzione secondaria superiore statali tra i capi di istituto di scuola media statale in possesso di abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria superiore, tra i professori universitari di prima e seconda fascia anche fuori ruolo, tra i ricercatori universitari confermati, tra i capidi istituto e i docenti degli istituti statali di istruzione secondaria superiore collocati a riposo da meno di cinque anni, tra i docenti della scuola secondaria superiore. I membri esterni sono nominati tra i docenti della scuola secondaria superiore. I membri interni sono designati dalle singole istituzioni scolastiche tra i docenti delle materie non affidate ai membri esterni, appartenenti al consiglio della classe collegata alla commissione cui sono assegnati i candidati ovvero tra i docenti che, sulla base dei regolamenti delle istituzioni scolastiche autonome, hanno partecipato allo scrutinio finale dei candidati interni. Nel caso di costituzione di commissioni con soli candidati esterni, ai sensi del comma 3, ultimo periodo, i membri interni sono individuati tra i docenti anche di classi non terminali del medesimo istituto o di istituti dello stesso tipo. 5. I criteri e le modalita' per le nomine dei componenti le commissioni d'esame e per la designazione dei membri interni da parte delle istituzioni scolastiche sono determinati dal Ministro della pubblica istruzione con il decreto di cui al comma 1. 6. I presidenti ed i membri esterni non possono essere nominati nelle commissioni d'esame operanti nella propria scuola, in altre scuole del medesimo distretto o in scuole nelle quali abbiano prestato servizio negli ultimi due anni. 7. Il presidente vigila sui lavori delle commissioni e li coordina in tutte le fasi assicurando la sua presenza, ove necessario, anche in quelle in cui i commissari operano per aree disciplinari. 8. La partecipazione dei presidenti e dei commissari e' compensata, nella misura stabilita con decreto del Ministro della pubblica istruzione, adottato d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, entro il limite di spesa di cui all'art. 23, comma 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come interpretato dall'art. 1, comma 80, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che, a tal fine, e' innalzato di lire 33 miliardi. I compensi sono onnicomprensivi e sostitutivi di qualsiasi altro emolumento, ivi compreso il trattamento di missione, e sono differenziati in relazione alla funzione di presidente, di membro esterno o di membro interno e in relazione ai tempi di percorrenza dalla sede di servizio o di abituale dimora a quella d'esame. Il compenso dei membri interni tiene conto anche dell'eventuale svolgimento della funzione in piu' commissioni". "Art. 10 (Sostituzione dei componenti delle commissioni d'esame). - 1. La partecipazione ai lavori delle commissioni d'esame di Stato del presidente e dei membri rientra tra gli obblighi inerenti lo svolgimento delle funzioni proprie del personale direttivo e docente della scuola. 2. Non e' consentito ai componenti le commissioni di rifiutare l'incarico o di lasciarlo, salvo nei casi di legittimo impedimento per motivi che devono essere documentati e accertati. 3. La competenza a provvedere alle necessarie sostituzioni dei componenti delle commissioni d'esame e' dei provveditori agli studi, che dispongono le sostituzioni medesime sulla base dei criteri di cui all'art. 9, comma 5. 4. Il commissario assente deve essere tempestivamente sostituito per la restante durata delle operazioni d'esame nei casi di assenze successive all'espletamento delle prove scritte. 5. La sostituzione dei membri interni viene disposta, su designazione del capo d'istituto, con altro docente che appartenga alla stessa classe, allo stesso corso, o nel caso che cio' non sia possibile per giustificato impedimento, ad altra classe del medesimo istituto, assicurando che non si tratti di docenti di discipline affidate ai membri esterni". - Si riporta il testo dell'art. 205, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado): "1. Con propri decreti da adottarsi secondo la procedura prevista dall'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della pubblica istruzione emana uno o piu' regolamenti per l'esecuzione delle disposizioni relative agli scrutini ed agli esami. Il Ministro della pubblica istruzione determina annualmente, con propria ordinanza, le modalita' organizzative degli scrutini ed esami stessi". - Il decreto ministeriale 18 settembre 1998, n. 359, reca: "Regolamento recante le modalita' e i termini per l'affidamento delle materie oggetto degli esami di Stato ai membri esterni e i criteri e le modalita' di nomina e designazione dei componenti delle commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore". - Il decreto ministeriale 17 febbraio 1999, n. 149, reca: "Regolamento recante modificazioni al decreto ministeriale 18 settembre 1998, n. 359, concernente le modalita' e i termini per l'affidamento delle materie oggetto degli esami di Stato ai membri esterni e i criteri e le modalita' di nomina e designazione dei componenti le commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore". - Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri): "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quanto la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".
Art. 2
Modalita' e termini dell'affidamento delle materie ai commissari esterni e interni
1.Le materie affidate ai commissari esterni sono scelte annualmente dal Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto, entro il 15 gennaio.
2.E', in ogni caso, assicurata la nomina di commissari interni o esterni docenti delle discipline oggetto della prima e delle seconda prova. Quando la prima prova e' affidata ad un commissario esterno, la materia oggetto della seconda prova viene affidata ad un commissario interno e viceversa.
3.L'affidamento delle altre materie ai commissari interni avviene in modo da assicurare una equilibrata presenza delle materie stesse.
Art. 3
Nomina e formazione delle commissioni
1.Le commissioni sono nominate dal Ministero della pubblica istruzione.
2.Ogni commissione e' composta da un presidente esterno all'istituto e da non piu' di otto membri, dei quali il cinquanta per cento interni e il restante cinquanta per cento esterni all'istituto.
3.Ogni due commissioni d'esame sono nominati un presidente unico e commissari esterni comuni alle commissioni stesse, in numero pari a quello dei commissari interni di ciascuna commissione e, comunque, non superiore a quattro.
4.Di norma, i commissari esterni ed interni sono nominati in numero complessivo non superiore a sei. Qualora sia necessario superare il predetto limite, rimane fermo il numero massimo di commissari di cui al comma 2.
Art. 4
Procedure generali di nomina
2.Per indirizzi particolari di studio si osservano le modalita' e i criteri di nomina indicati nell'articolo 9.
3.Le nomine sono subordinate all'inesistenza delle preclusioni e dei divieti stabiliti agli articoli 13 e 15.
4.I presidenti e i commissari esterni sono nominati nelle sedi per le quali hanno espresso gradimento, nel rispetto dell'ordine procedimentale indicato al comma 1. Ove non sia possibile la nomina sulle sedi indicate in via preferenziale, si procede alla nomina d'ufficio.
Art. 5
Criteri di nomina dei presidenti
Art. 6
Criteri di nomina dei commissari esterni
2.I docenti con rapporto di lavoro a tempo determinato devono essere in possesso di abilitazione all'insegnamento delle discipline oggetto di esame.
3.In caso di necessita', si prescinde dal requisito dell'abilitazione, tenendo conto, comunque, del diploma di laurea valido per l'ammissione ai concorsi per l'accesso ai ruoli.
4.In considerazione della specificita' dei relativi percorsi formativi, nelle commissioni d'esame presso gli istituti professionali, tecnici e artistici, uno o piu' commissari esterni possono essere nominati tra esperti del corrispondente settore compresi in elenchi forniti dagli ordini professionali, dalle associazioni di categoria, da istituzioni pubbliche.
6.Nel caso di indisponibilita', nell'ambito della regione, di docenti appartenenti alla stessa classe di concorso, come indicato al comma 5, la nomina viene effettuata, ove possibile, per classe di concorso affine, all'interno dell'ordine scolastico cui appartiene l'istituto sede di servizio dell'aspirante.
Art. 7
Fasi territoriali di nomina. Presidenti
2.Relativamente alle fasi di cui al comma 1, lettera b) e d), l'ordine di assegnazione e' quello di cui alla tabella di vicinanza, utilizzata per i trasferimenti del personale della scuola tra comuni della provincia, a partire dal comune indicato quale piu' gradito per l'assegnazione d'ufficio. Ove si renda necessario procedere alla nomina fuori dalla provincia, l'assegnazione alle sedi della regione viene disposta secondo l'ordine di vicinanza tra le province della regione, secondo le tabelle utilizzate per i trasferimenti del personale direttivo della scuola.
3.Relativamente alla fase di cui al comma 1, lettera e), l'ordine di assegnazione e' quello di cui alla tabella di vicinanza tra province utilizzata per i trasferimenti del personale della scuola.
Art. 8
Fasi territoriali di nomina. Commissari esterni
3.Relativamente alla fase di cui al comma 1, lettera d), l'ordine di assegnazione e' quello di cui alla tabella di vicinanza tra comuni della provincia, a partire dal comune indicato quale piu' gradito per l'assegnazione d'ufficio.
4.Relativamente alla fase di cui al comma 1, lettera f), l'ordine di assegnazione e' quello di cui alla tabella di vicinanza tra province, utilizzata per i trasferimenti del personale della scuola, partendo dalla provincia limitrofa a quella di dimora o di servizio e passando successivamente alle altre province della regione di appartenenza del comune di abituale dimora o di servizio.
5.Relativamente alla fase di cui al comma 1, lettera g), l'ordine di assegnazione delle nomine d'ufficio e' quello di cui alla tabella di vicinanza tra province utilizzata per i trasferimenti del personale della scuola.
Art. 9
Ordine di nomina in indirizzi particolari
1.Le commissioni che comprendono classi di istituti statali ove e' in atto l'indirizzo di "Progetto di liceo classico europeo" sono costituite dal presidente da almeno due commissari esterni provenienti da istituzioni scolastiche nelle quali e' in atto la medesima sperimentazione.
4.L'assegnazione degli aspiranti, anziche' nelle commissioni di cui al comma 1, in commissioni di ordinamento o di altra sperimentazione avviene dopo l'effettuazione di tutte le fasi di nomina elencate nei commi 2 e 3.
5.Per le nomine nelle sezioni ad opzione internazionale francese e spagnola funzionanti presso istituti statali, con apposito provvedimento saranno date specifiche indicazioni sullo svolgimento degli esami in tali indirizzi.
Art. 10
Preferenze a parita' di condizioni
1.La preferenza nella nomina dei presidenti e dei commissari esterni, nell'ambito delle categorie di personale di cui agli articoli 5 e 6, a parita' di situazione e nell'ambito di ciascuna fase territoriale di nomina, e' determinata dall'anzianita' di servizio di ruolo, compresa, per i capi di istituto, quella maturata nel precedente servizio di ruolo in qualita' di docenti. A parita' di tutte le condizioni la preferenza e' determinata dall'anzianita' anagrafica.
Art. 11
Designazione dei commissari interni
1.I commissari interni sono designati dai competenti consigli di classe, in base ai criteri indicati nell'articolo 2, tra i docenti che insegnano nella classe materie non affidate ai commissari esterni, appartenenti al consiglio della classe collegata alla commissione cui sono assegnati i candidati ovvero tra i docenti che, sulla base dei regolamenti delle istituzioni scolastiche autonome, hanno partecipato allo scrutinio finale dei candidati interni.
Art. 12
Impedimento ad espletare l'incarico
1.Non e' consentito di rifiutare l'incarico o lasciarlo, anche se nominati in sede non richiesta o in commissioni operanti in settori di istruzione diversi da quelli di servizio.
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