DECRETO 21 dicembre 1999, n. 537
Entrata in vigore del decreto: 15-2-2000
IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA
RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
di concerto con
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, ed in particolare l'articolo 17, commi 113 e 114;
Visto il decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, ed in particolare l'articolo 16, recante modifiche alla disciplina del concorso per uditore giudiziario e norme sulle scuole di specializzazione per le professioni legali;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Sentiti il Consiglio universitario nazionale e la Conferenza permanente dei rettori delle universita' italiane;
Sentiti il Consiglio nazionale forense e il Consiglio nazionale del notariato;
Sentito il Consiglio superiore della magistratura;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva degli atti normativi nell'adunanza del 14 gennaio 1999;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 (nota n. 71-bis del 2 febbraio 1999);
Viste le osservazioni della Corte dei conti espresse con nota n. 8/6 in data 9 aprile 1999 e ritenuto di dover modificare il testo del regolamento in adesione alle predette osservazioni;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 5 luglio 1999;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 (nota prot. n. 2287/III.6/99 del 17 dicembre 1999);
Adotta
il seguente regolamento:
Capo I Istituzione delle scuole
Art. 1
Definizioni
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, prevede: "Approvazione del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore". - Il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, riguarda: "Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonche' sperimentazione organizzativa e didattica". - Il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, concerne: "Riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento". - La legge 9 maggio 1989, n. 168, reca: "Istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica". - La legge 19 novembre 1990, n. 341, prevede: "Riforma degli ordinamenti didattici universitari". - I commi 113 e 114 dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Riforma degli ordinamenti didattici universitari), cosi' recitano: "113. Il Governo e' delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi, sentite le competenti Commissioni parlamentari, per modificare la disciplina del concorso per l'accesso alla magistratura ordinaria, sulla base dei seguenti princi'pi e criteri direttivi: semplificazione delle modalita' di svolgimento del concorso e introduzione graduale, come condizione per l'ammissione al concorso, dell'obbligo di conseguire un diploma biennale esclusivamente presso scuole di specializzazione istituite nelle universita', sedi delle facolta' di giurisprudenza. 114. Anche in deroga alle vigenti disposizioni relative all'accesso alle professioni di avvocato e notaio, il diploma di specializzazione di cui al comma 113 costituisce, nei termini che saranno definiti con decreto del Ministro di grazia e giustizia, adottato di concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, titolo valutabile ai fini del compimento del relativo periodo di pratica. Con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, sentiti i competenti ordini professionali, sono definiti i criteri per la istituzione ed organizzazione delle scuole di specializzazione di cui al comma 113, anche prevedendo l'affidamento annuale degli insegnamenti a contenuto professionale a magistrati, notai ed avvocati". - L'art. 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, (Modifica alla disciplina del concorso per uditore giudiziario e norme sulle scuole di specializzazione per le professioni legali, a norma dell'art. 17, commi 113 e 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127) e' il seguente: "Art. 16. - 1. Le scuole biennali di specializzazione per le professioni legali sono disciplinate, salvo quanto previsto dal presente articolo, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341. 2. Le scuole biennali di specializzazione per le professioni legali, sulla base di modelli didattici omogenei i cui criteri sono indicati nel decreto di cui all'art. 17, comma 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e nel contesto dell'attuazione della autonomia didattica di cui all'art. 17, comma 95, della predetta legge, provvedono alla formazione comune dei laureati in giurisprudenza attraverso l'approfondimento teorico, integrato da esperienze pratiche, finalizzato all'assunzione dell'impiego di magistrato ordinario o all'esercizio delle professioni di avvocato o notaio. L'attivita' didattica per la formazione comune dei laureati in giurisprudenza e' svolta anche da magistrati, avvocati e notai. Le attivita' pratiche, previo accordo o convenzione, sono anche condotte presso sedi giudiziarie, studi professionali e scuole del notariato, con lo specifico apporto di magistrati, avvocati e notai. 3. Le scuole di cui al comma 1 sono istituite, secondo i criteri indicati nel decreto di cui all'art. 17, comma 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127, dalle universita', sedi di facolta' di giurisprudenza, anche sulla base di accordi e convenzioni interuniversitari, estesi, se del caso, ad altre facolta' con insegnamenti giuridici. 4. Nel consiglio delle scuole di specializzazione di cui al comma 1 sono presenti almeno un magistrato ordinario, un avvocato ed un notaio. 5. Il numero dei laureati da ammettere alla scuola, e' determinato con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, in misura non inferiore al dieci per cento del numero complessivo di tutti i laureati in giurisprudenza nel corso dell'anno accademico precedente, tenendo conto, altresi', del numero dei magistrati cessati dal servizio a qualunque titolo nell'anno precedente aumentato del venti per cento del numero di posti resisi vacanti nell'organico dei notai nel medesimo periodo, del numero di abilitati alla professione forense nel corso del medesimo periodo e degli altri sbocchi professionali da ripartire per ciascuna scuola di cui al comma 1, e delle condizioni di ricettivita' delle scuole. L'accesso alla scuola avviene mediante concorso per titoli ed esame. La composizione della commissione esaminatrice, come pure il contenuto delle prove d'esame ed i criteri oggettivi di valutazione delle prove, e' definita nel decreto di cui all'art. 17, comma 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Il predetto decreto assicura la presenza nelle commissioni esaminatrici di magistrati, avvocati e notai. 6. Le prove di esame di cui al comma 5 hanno contenuto identico sul territorio nazionale e si svolgono in tutte le sedi delle scuole di cui al comma 3. La votazione finale e' espressa in sessantesimi. Ai fini della formazione della graduatoria, si tiene conto del punteggio di laurea e del curriculum degli studi universitari, valutato per un massimo di dieci punti. 7. Il rilascio del diploma di specializzazione e' subordinato alla certificazione della regolare frequenza dei corsi, al superamento delle verifiche intermedie, al superamento delle prove finali di esame. 8. Il decreto di cui all'art. 17, comma 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e' emanato sentito il Consiglio superiore della magistratura". - Il comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e' il seguente: "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione". Nota all'art. 1: - Per il testo dell'art. 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, si veda nelle note alle premesse.
Art. 2
Istituzione delle scuole
1.A decorrere dall'anno accademico 2000/2001 e per le finalita' di cui all'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo, le scuole, fatto salvo quanto previsto dal comma 2, sono istituite dalle universita' sedi di facolta' di giurisprudenza, previa modifica dei regolamenti didattici di ateneo di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341, su proposta delle medesime facolta' e anche sulla base di accordi e convenzioni con altre universita'.
2.In sede di prima applicazione del presente decreto, nonche' di emanazione del decreto di cui all'articolo 2, comma 3, lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, nell'ambito delle procedure di programmazione del sistema universitario, condiziona l'erogazione di risorse finanziarie a sostegno delle scuole alla loro attivazione contestuale in piu' atenei, in vista di un'uniforme distribuzione su tutto il territorio nazionale.
Note all'art. 2: - Il comma 1 dell'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341, prevede: "1. L'ordinamento degli studi dei corsi di cui all'art. 1, nonche' dei corsi e delle attivita' formative di cui all'art. 6, comma 2, e' disciplinato, per ciascun ateneo, da un regolamento degli ordinamenti didattici, denominato "regolamento didattico di ateneo". Il regolamento e' deliberato dal senato accademico, su proposta delle strutture didattiche, ed e' inviato al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica per l'approvazione. Il Ministro, sentito il CUN, approva il regolamento entro centottanta giorni dal ricevimento, decorsi i quali senza che il Ministro si sia pronunciato il regolamento si intende approvato. Il regolamento e' emanato con decreto del rettore". - Si riporta il testo del comma 3, lettera e), dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi allo sviluppo ed alla programmazione del sistema universitario, nonche' ai comitati regionali di coordinamento, a norma dell'art. 20, comma 8, lettere a) e b), della legge 15 marzo 1997, n. 59): "3. La programmazione si attua mediante: a)-d) (omissis); e) l'emanazione di un successivo decreto ministeriale che, tenendo conto degli obiettivi determinati con il decreto di cui alla lettera a), individua, sulla base delle proposte, dei pareri e della relazione di cui rispettivamente alle lettere b, c) e d), le iniziative da realizzare nel triennio, gli strumenti e le modalita' di cui al comma 2 da attivare, nonche' i criteri di ripartizione delle relative risorse finanziarie. Decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui alla lettera a), il decreto di cui alla presente lettera e' comunque emanato e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale".
Art. 3
Programmazione degli accessi
1.Il numero complessivo dei laureati in giurisprudenza da ammettere alle scuole di specializzazione e' determinato annualmente con decreto ai sensi dell'articolo 16, comma 5, del decreto legislativo.
2.Le tasse e i contributi universitari per l'iscrizione alla scuola sono determinati dal consiglio di amministrazione dell'ateneo, sede amministrativa della scuola stessa.
3.Le universita' e il MURST assicurano adeguati sostegni economici agli iscritti capaci, meritevoli e privi di mezzi, mediante gli esoneri dalle tasse di iscrizione e dai contributi universitari, nonche' la concessione di borse di studio, in applicazione dell'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306, della legge 30 novembre 1989, n. 398, della legge 2 dicembre 1991, n. 390, come integrata dall'articolo 6 del decreto legislativo.
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Normattiva
Pubblico dominio (testi ufficiali, art. 5 L. 633/1941)