DECRETO 21 gennaio 2000, n. 107

Type Decreto
Publication 2000-01-21
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del decreto: 17-5-2000

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

di concerto con

I Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del lavoro e della previdenza sociale, dell'interno, della sanita', dei trasporti e della navigazione e delle finanze

Vista la direttiva 94/63/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 1994, sul controllo delle emissioni di composti organici volatili (COV) derivanti dal deposito della benzina e dalla sua distribuzione dai terminali agli impianti di distribuzione dei carburanti;

Visto l'articolo 4, comma 1, della legge 4 novembre 1997, n. 413, recante misure urgenti per la prevenzione dell'inquinamento atmosferico da benzene;

Visto il decreto ministeriale 31 luglio 1934, recante approvazione delle norme di sicurezza per la lavorazione, l'immagazzinamento, l'impiego o la vendita di oli minerali, e per il trasporto degli oli stessi, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, recante attuazione delle direttive CEE numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203, concernenti norme in materia di qualita' dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell'articolo 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto ministeriale 12 luglio 1990 recante linee guida per il contenimento delle emissioni degli impianti industriali e la fissazione dei valori minimi di emissione;

Vista la legge 19 maggio 1997, n. 137, concernente la sanatoria dei decreti-legge, recanti modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attivita' industriali;

Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, recante attuazione della direttiva 96/82/CE, relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose;

Visto l'articolo 168 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, codice della strada, recante la disciplina del trasporto su strada dei materiali pericolosi, e suoi decreti attuativi;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza dell'11 ottobre 1999;

Considerata la capillarita' del sistema distributivo nazionale e della relativa logistica della tutela della salute umana e dell'ambiente, e per perseguire il fine sono assoggettati alla normativa i terminali esistenti con una quantita' movimentata di benzina inferiore a 10.000 tonnellate, consentendo un congruo termine per l'adeguamento;

Espletata la procedura di informazione di cui alla direttiva 98/34/CE che codifica la procedura istituita con la direttiva 83/189/CEE;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, con nota del 27 gennaio 2000;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Campo d'applicazione

1.Il presente decreto stabilisce ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 4 novembre 1997, n. 413, le norme tecniche per l'adeguamento degli impianti, dei veicoli e delle navi adibite al deposito, al carico e al trasporto della benzina da un terminale ad un altro o da un terminale ad un impianto di distribuzione dei carburanti, nonche' le relative procedure operative. (1)((2))

Art. 2

Definizioni

Art. 3
Art. 4

1.Fermi restando gli altri requisiti stabiliti dalla vigente normativa, i nuovi impianti di deposito devono essere conformi per progettazione e funzionamento alle disposizioni tecniche dell'allegato I.

Art. 5

Caricamento e scaricamento di cisterne mobili presso i terminali

1.Fermi restando gli altri requisiti stabiliti dalla vigente normativa, i nuovi impianti di caricamento devono essere conformi, per progettazione e funzionamento alle disposizioni tecniche dell'allegato II i nuovi terminali con impianti di caricamento per veicoli-cisterna devono essere dotati di almeno una torre di caricamento che soddisfi le specifiche relative alle attrezzature per il caricamento dal basso previste dall'allegato III, a decorrere dall'entrata in vigore della legge 4 novembre 1997, n. 413.

Art. 6

Cisterne mobili

3.Fatto salvo quanto previsto ai commi 1 e 2, i veicoli-cisterna collaudati dopo i sei mesi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto devono essere conformi alle specifiche dell'allegato III per il caricamento dal basso.

4.Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano a tutti i veicoli-cisterna entro dieci anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

5.Sono esentati dall'obbligo di cui al comma 4 i veicoli-cisterna a scomparti tarati, collaudati a partire dal 1o gennaio 1990, che vengano attrezzati con un dispositivo che garantisca la completa tenuta di vapori in fase di caricamento. (1)((2))

Art. 7

Caricamento degli impianti di deposito presso gli impianti di distribuzione dei carburanti e presso i terminali adibiti al deposito temporaneo dei vapori

1.Fermi restando gli altri requisiti stabiliti dalla vigente normativa, le attrezzature di caricamento e deposito presso i nuovi impianti di distribuzione dei carburanti e presso i terminali nuovi in cui e' consentito il deposito temporaneo dei vapori, devono essere conformi, per progettazione e funzionamento, alle disposizioni tecniche dell'allegato IV a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 4 novembre 1997, n. 413.

2.Le disposizioni tecniche dell'allegato IV si applicano agli impianti di distribuzione dei carburanti e ai terminali preesistenti a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto. (1)((2))

Art. 8

Modifiche degli allegati

1.Il Ministero dell'ambiente procedera', tramite conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, all'aggiornamento del presente decreto in vista dell'adeguamento al progresso tecnico nel rispetto delle pertinenti disposizioni comunitarie. (1)((2))

Il Ministro dell'ambiente Ronchi Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato Letta Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale Salvi Il Ministro dell'interno Bianco Il Ministro della sanita' Bindi Il Ministro dei trasporti e della navigazione Bersani Il Ministro delle finanze Visco

Visto,il Guardasigilli: Diliberto Registrato alla Corte dei conti l'11 aprile 2000

Registro n. 1 Ambiente, foglio n. 35

Allegato I

Allegato I Requisiti per gli impianti di deposito presso i terminali 1. Le pareti esterne ed i tetti degli impianti di deposito di superficie devono essere dipinti di un colore con riflessione totale del calore radiante pari o superiore al 70%. Tale prescrizione si intende rispettata, sulla base di una dichiarazione del responsabile del terminale ai sensi della legge del 4 gennaio 1968, n. 15, attestante che per la verniciatura sono utilizzate vernici certificate dal fornitore come rispondenti alle norme contenute nell'appendice 1, applicate secondo regole di buona tecnica. Detta disposizione non si applica, agli impianti di deposito collegati ad un dispositivo di recupero dei vapori conforme ai requisiti di cui all'allegato II, punto 2. Le operazioni di verniciatura possono essere programmate in modo da essere effettuate come parte dei normali cicli di manutenzione degli impianti di deposito entro un periodo triennale. Il programma delle manutenzioni deve essere conservato dal responsabile del terminale e reso disponibile a richiesta delle amministrazioni competenti. Le amministrazioni competenti possono concedere una deroga alle prescrizioni del presente comma ove cio' sia necessario per la tutela di particolari aree panoramiche. 2. Gli impianti di deposito con tetto galleggiante esterno devono essere dotati di un dispositivo primario di tenuta che copra lo spazio anulare tra la parete del serbatoio e il perimetro esterno del tetto galleggiante, nonche' di un dispositivo secondario fissato su quello primario. Tali dispositivi devono essere progettati in modo da assicurare un contenimento complessivo dei vapori pari o superiore al 95 % di quello di un serbatoio similare a tetto fisso privo di dispositivi di controllo per il contenimento dei vapori (ossia un serbatoio a tetto fisso dotato solo di valvola limitatrice di pressione). Le modalita' secondo cui si intende rispettata la prescrizione sono contenute nell'appendice 2. Ove, per esigenze di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori ai sensi del decreto legislativo n. 626/1994 di recepimento delle direttive comunitarie in materia e per assicurare la continuita' del servizio di distribuzione delle benzine, non fosse possibile rispettare la data prevista dall'art. 4, comma 2, lettera a), l'adeguamento dei sistemi di tenuta puo' essere programmato in modo da essere effettuato come parte dei normali cicli di manutenzione degli impianti di deposito entro e non oltre il 31 dicembre 2002. Il programma delle manutenzioni deve essere conservato dall'esercente in stabilimento e reso disponibile a richiesta delle autorita' competenti. 3. Tutti i nuovi impianti di deposito presso i terminali, ove sia previsto il recupero di vapori ai sensi dell'art. 4 del presente decreto (cfr. allegato II), devono essere: a) serbatoi a tetto fisso collegati ad un dispositivo di recupero dei vapori in conformita' ai requisiti di cui all'allegato II, oppure; b) progettati con un tetto galleggiante, interno o esterno, e dotati di dispositivi primari e secondari a tenuta in modo da rispondere ai requisiti relativi alle prestazioni stabiliti dal punto 2. 4. I serbatoi a tetto fisso preesistenti devono essere: a) collegati ad un dispositivo di recupero dei vapori in conformita' ai requisiti di cui all'allegato II, oppure; b) dotati di un tetto galleggiante interno con un dispositivo primario a tenuta progettato in modo da assicurare un contenimento complessivo dei vapori pari o superiore al 90% di quello di un serbatoio similare a tetto fisso privo di dispositivi di controllo dei vapori. 5. I requisiti relativi ai dispositivi di controllo per il contenimento dei vapori menzionati ai punti 3 e 4 non si applicano ai serbatoi a tetto fisso presso i terminali, ove e' autorizzato il deposito temporaneo dei vapori ai sensi dell'allegato II, punto 1. Allegato I - Appendice 1 1. Misura del fattore di riflessione delle superfici dei serbatoi. Ai fini di quanto prescritto dall'allegato I, comma 1, per la determinazione del fattore di riflessione delle superficie dei serbatoi, puo' essere utilizzato uno dei seguenti metodi di misura. I metodo: misura del fattore di riflessione totale del calore radiante. Premessa: si intende per riflessione totale del calore radiante la riflessione dell'energia solare totale incidente, misurata nello spettro compreso fra 0,3 - 2,5 um di lunghezza d'onda (spettro solare incidente a livello della superficie terrestre). Specifiche di prova: la procedura di prova per la determinazione del fattore di riflessione di una superficie (ottenuta in laboratorio su provini campione), si basa sulle seguenti normative di riferimento applicabili, ASTM E 903-82 [1] ed ISO 9050 [2]. Il fattore di riflessione della superficie deve essere superiore o uguale al 70%. II metodo: misura del fattore di riflessione totale della energia luminosa. Premessa: il secondo metodo si riferisce alla misura del solo fattore di riflessione totale della energia luminosa e quindi relativo alla sola parte della radiazione solare contenuta nel campo dello spettro visibile (0,38 -0,78 um). I valori ottenuti dalla misura del fattore di riflessione alla energia luminosa, risultano essere piu' conservativi di quelli ottenuti con il I metodo. Specifiche di prova: la procedura di prova per la determinazione del fattore di riflessione totale della energia luminosa di una superficie (ottenuta su provini campione in laboratorio), si basa sulla seguente normativa di riferimento applicabile, UNI 9389 [3] ed ISO 2813 [4]. Il fattore di riflessione della superficie alla energia luminosa, deve essere superiore o uguale al 70%. Serbatoi con superfici di materiale diverso o verniciati con colori diversi. Il valore medio di riflessione, puo' essere calcolato dagli indici di riflessione (misurati su campioni con uno dei precedenti metodi per i singoli colori), pesati con le estensioni delle relative aree di serbatoio. Il valore medio di riflessione cosi' calcolato dovra' essere superiore o eguale al 70%. Riferimenti: [1] ASTM E 903-82: "Standard test method for solar absorptance, reflectance and trasmittance of materials using integrating spheres". [2] ISO 9050: "Glass in building. Determination of light trasmittance, direct solar trasmittance, total solar energy trasmittance and ultraviolet trasmittance, and related glazing factors". [3] UNI 9389: "Misura della riflessione di pellicole di prodotti vernicianti non metallizzanti". [4] ISO 2813: "Paints and varnishes-Determination of specular gloss of non-metallic paint films at 20o, 60o and 85o". Allegato I - Appendice 2 2. Requisiti delle tenute dei serbatoi a tetto galleggiante. Tenute dei serbatoi a tetto galleggiante. La verifica del rispetto di quanto richiesto all'allegato I, comma 2, si effettua sulla base di una dichiarazione ai sensi della legge 27 gennaio 1968, n. 15, del responsabile del terminale, attestante che la progettazione del sistema a doppia tenuta risponde al requisito del contenimento dei vapori, verificato sulla base delle procedure di stima, contenute nella normativa API (American Petroleum Institute) MPMS, Chapter 19 [1], e che e' stato installato a regola d'arte. I serbatoi dovranno essere sottoposti a manutenzione periodica delle tenute secondo le modalita' previste dalla regola d'arte. Riferimenti: [1] Manual of Petroleum Measurement Standards - Chapter 19 - Evaporative loss measurement; Section 1 - Evaporative loss from fixed - roof tanks. Section 2 - Evaporative loss from floating - roof tanks. (1)((2))

Allegato II

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