DECRETO 25 febbraio 2000, n. 124

Type Decreto
Publication 2000-02-25
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del Decreto: 2/6/2000.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

di concerto con

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA

DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

e

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, ed in particolare l'articolo 6;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, ed in particolare l'articolo 3, comma 2, e l'articolo 11;

Visto l'articolo 8, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto l'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Vista la direttiva 94/67/CE sull'incenerimento dei rifiuti pericolosi;

Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante "Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio", come modificato ed integrato dal decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389 e dalla legge 9 dicembre 1998, n. 426;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente 12 luglio 1990, pubblicato nel supplemento ordinario n. 51 alla Gazzetta Ufficiale n. 176 del 30 luglio 1990, recante linee guida per il contenimento delle emissioni inquinanti degli impianti industriali e la fissazione dei valori minimi di emissione ed in particolare l'articolo 2 e l'allegato 2, paragrafo 5, relativo agli inceneritori di rifiuti;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95 di attuazione delle direttive 75/439/CEE e 87/101/CEE relative alla eliminazione degli oli usati;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente 21 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 1996, sulla disciplina dei metodi di controllo delle emissioni in atmosfera dagli impianti industriali;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 39, pubblicato nel supplemento ordinario n. 48/L alla Gazzetta Ufficiale n. 54 del 6 marzo 1997, sull'attuazione della direttiva 90/313/CEE, concernente la liberta' di accesso alle informazioni in materia ambientale;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente del 19 novembre 1997, n. 503, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 29 gennaio 1998, recante norme per l'attuazione delle direttive 89/369/CEE e 89/429/CEE concernenti la prevenzione dell'inquinamento atmosferico provocato dagli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani e la disciplina delle emissioni e delle condizioni di combustione degli impianti di incenerimento di rifiuti urbani, di rifiuti speciali non pericolosi nonche' di taluni rifiuti sanitari;

Vista la direttiva 91/692/CEE concernente la standardizzazione e razionalizzazione delle relazioni relative all'attuazione di talune direttive concernenti l'ambiente;

Visto il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, recante disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole.

Vista la direttiva 96/61/CE, concernente la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento;

Sentita la commissione di cui all'articolo 2, comma 10, del citato decreto del Ministero dell'ambiente del 12 luglio 1990;

Visti gli atti di concerto espressi dal Ministero della sanita' e dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, rispettivamente con note prot. n. 100.1/1827-G/7095 in data 2 dicembre 1999 e prot. n. 13310 F3C-23 in data 24 gennaio 2000;

Previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, nella seduta del 21 ottobre 1999;

Considerato che per assicurare un elevato livello di protezione ambientale, i valori limite di emissione previsti nel presente decreto devono essere considerati una condizione necessaria ma non sufficiente a garantire il rispetto dei requisiti fissati dalla direttiva 96/61/CE circa l'uso delle migliori tecniche disponibili, e puo' essere, pertanto, necessario stabilire limiti di emissione piu' severi, valori limite di emissione relativi ad altre componenti ambientali e altre condizioni opportune, tenendo conto della specificita' delle singole categorie di impianti;

Udito il parere del consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 22 novembre 1999 e del 7 febbraio 2000;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, con nota prot. n. UL/2000/4004 del 25 febbraio 2000;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Finalita' e campo di applicazione

2.Sono fatte salve le altre disposizioni in materia di tutela dell'ambiente e della salute, in particolare le norme sulla gestione dei rifiuti e sulla sicurezza dei lavoratori degli impianti di incenerimento.

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