DECRETO 21 giugno 2000, n. 217
Entrata in vigore del decreto: 18-8-2000
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
Vista la decisione n. 227/2000/CE della Commissione del 7 marzo 2000, notificata con n. C(2000)599, concernente la concessione di un aiuto comunitario alla produzione di olive da tavola in Italia;
Visto il regolamento (CEE) n. 136/66 del Consiglio del 22 settembre 1966 e successive modificazioni ed integrazioni istitutivo di una organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ed in particolare l'articolo 5, paragrafo 4;
Visto il regolamento (CEE) n. 2261/84 del Consiglio del 17 luglio 1984, come modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1639/98 del Consiglio del 20 luglio 1998;
Visto il regolamento (CE) n. 2366/98 della Commissione del 30 ottobre 1998, recante modalita' di applicazione del regime di aiuto alla produzione di olio di oliva per le campagne di commercializzazione 1998/1999 - 2000/2001;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Visto l'articolo 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, sull'attuazione delle decisioni della Comunita' europea in materia di politica agricola comune;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare l'articolo 17, comma 3;
Ritenuta la necessita' di emanare disposizioni di coordinamento delle attivita' di attuazione della richiamata decisione comunitaria n. 227/2000/CE;
Acquisito il parere della Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, reso nella seduta del 1o giugno 2000;
Udito il parere del Consiglio di Stato, reso dalla sezione per gli atti normativi nell'adunanza del 15 maggio 2000;
Vista
la nota n. 6537 del 6 giugno 2000, con la quale e' stata effettuata la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Decreta:
Art. 1
Oggetto
1.Il presente decreto detta disposizioni di coordinamento delle attivita' di applicazione della decisione (CE) n. 227/2000 della Commissione del 7 marzo 2000, notificata con n. C(2000)599, di seguito denominata "decisione", relativa alla concessione di un aiuto alla produzione di olive da tavola per la campagna di commercializzazione 2000/2001 ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 136/66 del Consiglio del 22 settembre 1966 e successive modificazioni ed integrazioni. Sono altresi' previste norme in materia di riconoscimento dei frantoi oleari nell'ambito del regime comunitario di aiuto alla produzione dell'olio di oliva di cui al richiamato articolo 5 dello stesso regolamento (CEE) n. 136/66. ((1))
Art. 2
Riconoscimento delle imprese di trasformazione delle olive da tavola
1.Le domande di riconoscimento delle imprese di trasformazione delle olive da tavola di cui all'articolo 4 della "decisione" comunitaria devono essere presentate alle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano nel cui territorio sono ubicati gli impianti di trasformazione. I relativi provvedimenti di riconoscimento adottati dalle regioni e province autonome sono comunicati, entro i successivi dieci giorni al competente organismo pagatore, al Ministero delle politiche agricole e forestali ed all'Agecontrol S.p.a.
2.Il numero alfanumerico attribuito alle imprese di trasformazione riconosciute di cui al comma 1 comprende anche la sigla della provincia nel cui territorio sono ubicati gli impianti di trasformazione delle olive da tavola.
3.La contabilita' di magazzino di cui all'articolo 4 della "decisione" comunitaria deve essere tenuta mediante uno specifico registro conforme al modello che sara' predisposto a cura dell'A.I.M.A. entro dieci giorni successivi alla pubblicazione del presente decreto, composto da fogli numerati e preventivamente vidimati dal competente ufficio regionale o provinciale. L'A.I.M.A. predisporra' altresi' i moduli della denuncia di coltivazione e della domanda di aiuto di cui all'articolo 3.
4.Le imprese di trasformazione riconosciute comunicano al competente organismo pagatore, riconosciuto ai sensi del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione del 7 luglio 1995, alla regione o provincia autonoma territorialmente competente ed all'Agecontrol i dati e le informazioni di cui all'articolo 6, comma 2, della suddetta decisione comunitaria entro i termini ivi previsti. ((1))
Art. 3
Denuncia di coltivazione e domanda di aiuto
1.La denuncia di coltivazione e la domanda di aiuto, di cui rispettivamente agli articoli 5 e 7 della "decisione" comunitaria, sono presentate all'organismo pagatore direttamente o per il tramite delle organizzazioni di olivicoltori riconosciute nell'ambito del regime dell'aiuto comunitario alla produzione dell'olio di oliva. ((1))
Art. 4
Erogazione dell'aiuto
1.L'organismo pagatore provvede, anche in forma anticipata, alla erogazione dell'aiuto, determinato secondo i criteri di cui agli articoli 9 e 10 della "decisione" comunitaria e tenuto conto delle risultanze dei controlli svolti dalla competente regione o provincia autonoma.
2.I coefficienti di trasformazione di cui ai richiamati articoli 9 e 10 sono determinati dall'organismo pagatore. ((1))
Art. 5
Comunicazioni
Art. 6
Riconoscimento di frantoi oleari
1.A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano, in coerenza con quanto disposto dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, le funzioni ed i compiti relativi al riconoscimento dei frantoi oleari previsto nell'ambito del regime di aiuto alla produzione di olio d'oliva di cui agli articoli 5 e 20-quater, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 136/66 del Consiglio del 22 settembre 1966 e successive modificazioni ed integrazioni ed all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2261/84 del Consiglio del 17 luglio 1984 e successive modificazioni ed integrazioni.
2.Le regioni e le province autonome comunicano con tempestivita' al competente organismo pagatore ed all'Agecontrol nonche' con elenco trimestrale al Ministero delle politiche agricole e forestali gli estremi dei provvedimenti di riconoscimento dei frantoi oleari o di ritiro del riconoscimento stesso.
3.Il Ministero delle politiche agricole e forestali provvede a consegnare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, a ciascuna regione e provincia autonoma interessata gli atti concernenti i compiti e le funzioni di cui al comma 1 non ancora esauriti ovvero relativi a questioni o disposizioni di massima.
4.Restano in capo al Ministero delle politiche agricole e forestali le liti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Il Ministro: Pecoraro Scanio
Visto, il Guardasigilli: Fassino Registrato alla Corte dei conti il 20 luglio 2000
Registro n. 2 Politiche agricole e forestali, foglio n. 102
Note all'art. 6: - Per il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si rinvia alle note alle premesse. - Il testo dell'art. 5 del regolamento (CEE) n. 136/66 e' riportato nelle note alle premesse. - Si trascrive il testo dell'art. 20-quater del regolamento (CEE) n. 136/66: "1. Le organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi del presente regolamento devono: a) essere composte di olivicoltori singoli e/o di organizzazioni di produzione e di valorizzazione delle olive e dell'olio d'oliva composte esclusivamente di olivicoltori; b) essere in grado di verificare la produzione di olive e di olio d'oliva dei propri soci; c) qualora non facciano parte di una unione riconosciuta: essere abilitate a presentare una domanda di aiuto alla produzione per tutti gli olivicoltori soci; essere abilitate a ricevere l'aiuto e ad assegnare a ciascun socio la rispettiva quota; d) qualora facciano parte di un'unione, essere abilitate a sottoporre all'unione, ai fini della presentazione della domanda di aiuto, una distinta della produzione di ciascun socio; e) avere un numero minimo di soci o rappresentare una percentuale minima di olivicoltori o della produzione di olio della regione nella quale sono costituite; f) escludere, per il complesso della loro attivita', qualsiasi discriminazione tra i produttori atti a diventare soci, basata segnatamente sulla nazionalita' o sul luogo del loro stabilimento; g) prevedere nel loro statuto disposizioni atte a garantire che gli aderenti all'organizzazione che lo desiderino possano recedere: dopo aver partecipato all'organizzazione per un periodo di almeno tre anni dal riconoscimento di quest'ultima e a condizione che ne avvisino per iscritto l'organizzazione almeno un anno prima. 2. Le unioni di organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi del presente regolamento devono: a) essere composte soltanto di organizzazioni quali definite al paragrafo 1; b) essere in grado di coordinare e verificare l'attivita' delle organizzazioni che le compongono; c) essere abilitate a presentare una domanda di aiuto unica per tutti i produttori aderenti alle organizzazioni; d) essere abilitate a ricevere l'aiuto e ad assegnare la rispettiva quota a ciascuno dei produttori di cui alla lettera c); e) essere composte di un numero minimo di organizzazioni o rappresentare una percentuale minima della produzione dello Stato membro interessato; f) prevedere nel loro statuto disposizioni atte a garantire che gli aderenti all'unione che lo desiderino possano recedere: dopo aver partecipato all'unione per un periodo di almeno tre anni dal riconoscimento di quest'ultima e a condizione che ne avvisino per iscritto l'unione almeno un anno prima. 3. Il riconoscimento di un'organizzazione o di un'unione e' revocato qualora le condizioni per il riconoscimento non siano state o non siano piu' soddisfatte. 4. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta le norme generali di applicazione del presente articolo. Le modalita' di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura prevista nell'art. 38". - Si trascrive il testo dell'art. 13 del regolamento (CEE) n. 2261/84 del Consiglio: "Art. 13. - 1. Sono riconosciuti dagli Stati membri soltanto i frantoi i cui titolari: a) hanno trasmesso al loro Stato membro, secondo criteri da stabilire, tutte le informazioni relative alla loro attrezzatura tecnica e alla loro capacita' effettiva di triturazione, nonche' qualsiasi cambiamento che li concerna; b) hanno assunto l'impegno di sottoporsi a tutti i controlli previsti nell'ambito dell'applicazione del regime di aiuto, di accettare nel loro stabilimento qualsiasi mezzo di controllo ritenuto necessario e di permettere l'eventuale controllo della contabilita' finanziaria; c) non sono stati perseguiti, nel corso della campagna precedente, per irregolarita' costatate in occasione dei controlli effettuati in applicazione dell'art. 14 e del presente articolo; per quanto riguarda il riconoscimento per la campagna 1984/1985: non siano stati perseguiti per irregolarita' constatate in occasione dei controlli effettuati per la campagna 1983/1984 e in applicazione degli articoli 7 e 9 del regolamento (CEE) n. 2959/82, e non abbiano formato oggetto di revoca del riconoscimento per un periodo che vada oltre il 31 ottobre 1984 in virtu' del regolamento di cui sopra; d) s'impegnano a tenere una contabilita' di magazzino standardizzata conforme ai criteri da stabilire; e) si impegnano a presentare alle autorita' competenti, anteriormente a date da stabilire, estratti mensili della contabilita' di magazzino. 2. Prima di concedere un riconoscimento, lo Stato membro interessato verifica la sussistenza delle condizioni per il riconoscimento e, piu' particolarmente, mediante un controllo sul posto, l'attrezzatura tecnica e la capacita' effettiva di triturazione dei frantoi. 3. Ai frantoi che inizino la loro attivita' nel quadro del sistema di aiuto alla produzione disciplinato dal presente regolamento puo' essere concesso un riconoscimento provvisorio. Esso viene conferito a partire dal momento di presentazione della domanda e alle condizioni stabilite dal paragrafo 1. La validita' del riconoscimento provvisorio non puo' superare la data corrispondente alla fine della campagna durante la quale e' stato concesso. Tuttavia, la validita' dei riconoscimenti provvisori concessi nel corso delle campagne 1984/1985, 1985/1986 e 1986/1987 scade alla fine della campagna 1986/1987. Questo riconoscimento provvisorio diviene definitivo allorche' lo Stato membro interessato abbia constatato che le condizioni per il riconoscimento previste dal paragrafo 1 sono soddisfatte. Qualora si constati che una delle condizioni di cui al paragrafo 1 non e' soddisfatta, il riconoscimento provvisorio viene revocato. 4. Il riconoscimento e' revocato per un periodo proporzionale alla gravita' dell'infrazione, se una delle condizioni di cui al paragrafo 1 non e' piu' soddisfatta. 5. In caso di revoca del riconoscimento, conformemente ai paragrafi 3 e 4, nessun nuovo riconoscimento puo' essere concesso durante il periodo di revoca: alla stessa persona fisica o giuridica che conduce il frantoio in questione o a qualsiasi persona fisica o giuridica che voglia condurre il frantoio in questione, a meno che essa non dimostri, in maniera soddisfacente per lo Stato membro interessato, che la domanda di un nuovo riconoscimento non e' destinata ad eludere la sanzione prevista. 6. Qualora la revoca del riconoscimento avesse conseguenze gravi sulla capacita' di triturazione in una zona di produzione determinata, si puo' decidere di riconoscere il frantoio sotto un regime di controllo speciale".
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