DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 2000, n. 230

Type DPR
Publication 2000-06-30
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del decreto: 6-9-2000 L'atto e' integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 24/08/2000, n. 197 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare la versione originaria accedendo al pdf della relativa Gazzetta Ufficiale di pubblicazione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 26 luglio 1975, n. 354, recante: "Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'", e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'articolo 87, primo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354;

Visto l'articolo 17, commi 1 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Ritenuta la necessita' di procedere ad una completa revisione delle norme di esecuzione della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni ed integrazioni, alla luce dell'evoluzione delle strutture e delle disponibilita' della pubblica amministrazione, nonche' delle mutate esigenze trattamentali nell'ambito di un diverso quadro legislativo di riferimento;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 17 aprile 2000;

Ritenuto di doversi comunque discostare dal suddetto parere, ravvisandosi l'opportunita' di una specifica norma regolamentare in tema di affidamento in prova in casi particolari ai sensi dell'articolo 94, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, giacche' tale ultima disposizione rinvia, per quanto non diversamente stabilito, alla disciplina prevista dalla legge 26 luglio 1975, n. 354;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 giugno 2000;

Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della pubblica istruzione, dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, della sanita' e del lavoro e della previdenza sociale;

Emana

il seguente regolamento:

PARTE I ((Trattamento penitenziario e disposizioni relative all'organizzazione penitenziaria)) Titolo I TRATTAMENTO PENITENZIARIO Capo I Principi direttivi

Art. 1

Interventi di trattamento

1.Il trattamento degli imputati sottoposti a misure privative della liberta' consiste nell'offerta di interventi diretti a sostenere i loro interessi umani, culturali e professionali.

2.Il trattamento rieducativo dei condannati e degli internati e' diretto, inoltre, a promuovere un processo di modificazione delle condizioni e degli atteggiamenti personali, nonche' delle relazioni familiari e sociali che sono di ostacolo a una costruttiva partecipazione sociale.

3.Le disposizioni del presente regolamento che fanno riferimento all'imputato si estendono, in quanto compatibili, alla persona sottoposta alle indagini.

Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione, conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - La legge 26 luglio 1975, n. 354, reca: "Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'". - Il testo dell'art. 87, primo comma, della citata legge 26 luglio 1975, n. 354, e' il seguente: "Art. 87 (Norme di esecuzione). - Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per il tesoro, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, sara' emanato il regolamento di esecuzione. Per quanto concerne la materia della istruzione negli istituti di prevenzione e di pena, il regolamento di esecuzione sara' emanato di concerto anche con il Ministro per la pubblica istruzione". - Il testo dell'art. 17, commi 1 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), e' il seguente: "Art. 17. - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati i regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legistativi nonche' dei regolamenti comunitari; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e) (soppressa)". 2 - 3 (Omissis). "4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento , sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale". - Il testo del comma 6 dell'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), e' il seguente: 6. Si applica, per quanto non diversamente stabilito, la disciplina prevista dalla legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificata dalla legge 10 giugno 1986, n. 663".

Art. 2

Sicurezza e rispetto delle regole

1.L'ordine e la disciplina negli istituti penitenziari garantiscono la sicurezza che costituisce la condizione per la realizzazione delle finalita' del trattamento dei detenuti e degli internati. Il direttore dell'istituto assicura il mantenimento della sicurezza e del rispetto delle regole avvalendosi del personale penitenziario secondo le rispettive competenze.

2.Il servizio di sicurezza e custodia negli istituti penitenziari diversi dalle case mandamentali e' affidato agli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria, che esercitano le loro attribuzioni in conformita' delle leggi e dei regolamenti vigenti.

Art. 3

Direzione degli istituti penitenziari e dei centri di servizio sociale

1.Alla direzione degli istituti penitenziari e dei centri di servizio sociale e' preposto personale dei rispettivi ruoli dell'amministrazione penitenziaria individuato secondo la vigente normativa.

2.Il direttore dell'istituto e quello del centro di servizio sociale esercitano i poteri attinenti alla organizzazione, al coordinamento ed al controllo dello svolgimento delle attivita' dell'istituto o del servizio; decidono le iniziative idonee ad assicurare lo svolgimento dei programmi negli istituti, nonche' gli interventi all'esterno; impartiscono direttive agli operatori penitenziari, anche non appartenenti all'amministrazione i quali svolgono i compiti loro affidati con l'autonomia professionale di competenza.

3.Il direttore dell'istituto e quello del centro di servizio sociale rispondono dell'esercizio delle loro attribuzioni al provveditore regionale e al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.

Art. 4

Integrazione e coordinamento degli interventi

1.Alle attivita' di trattamento svolte negli istituti e dai centri di servizio sociale partecipano tutti gli operatori penitenziari, secondo le rispettive competenze. Gli interventi di ciascun operatore professionale o volontario devono contribuire alla realizzazione di una positiva atmosfera di relazioni umane e svolgersi in una prospettiva di integrazioni e collaborazione.

2.A tal fine, gli istituti penitenziari e i centri di servizio sociali dislocati in ciascun ambito regionale, costituiscono un complesso operativo unitario, i cui programmi sono organizzati e svolti con riferimento alle risorse della comunita' locale; i direttori degli istituti e dei centri di servizio sociale indicono apposite e periodiche conferenze di servizio.

3.Il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ed i provveditori regionali adottano le opportune iniziative per promuovere il coordinamento operativo rispettivamente a livello nazionale e regionale.

Art. 5

Vigilanza del magistrato di sorveglianza sulla organizzazione degli istituti

1.Il magistrato di sorveglianza, nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza, assume, a mezzo di visite e di colloqui e, quando occorre, di visione di documenti, dirette informazioni sullo svolgimento dei vari servizi dell'istituto e sul trattamento dei detenuti e degli internati.

Titolo I TRATTAMENTO PENITENZIARIO Capo II Condizioni generali

Art. 6

Condizioni igieniche e illuminazione dei locali

1.I locali in cui si svolge la vita dei detenuti e internati devono essere igienicamente adeguati.

2.Le finestre delle camere devono consentire il passaggio diretto di luce e aria naturali. Non sono consentite schermature che impediscano tale passaggio. Solo in casi eccezionali e per dimostrate ragioni di sicurezza, possono utilizzarsi schermature, collocate non in aderenza alle mura dell'edificio, che consentano comunque un sufficiente passaggio diretto di aria e luce.

3.Sono approntati pulsanti per l'illuminazione artificiale delle camere, nonche' per il funzionamento degli apparecchi radio e televisivi, sia all'esterno, per il personale, sia all'interno, per i detenuti e internati. Il personale, con i pulsanti esterni, puo' escludere il funzionamento di quelli interni, quando la utilizzazione di questi pregiudichi l'ordinata convivenza dei detenuti e internati.

4.Per i controlli notturni da parte del personale la illuminazione deve essere di intensita' attenuata.

5.I detenuti e gli internati, che siano in condizioni fisiche e psichiche che lo consentano, provvedono direttamente alla pulizia delle loro camere e dei relativi servizi igienici. A tal fine sono messi a disposizione mezzi adeguati.

6.Per la pulizia delle camere nelle quali si trovano soggetti impossibilitati a provvedervi, l'amministrazione si avvale dell'opera retribuita di detenuti o internati.

7.Se le condizioni logistiche lo consentono, sono assicurati reparti per non fumatori.

Art. 7

Servizi igienici

1.I servizi igienici sono collocati in un vano annesso alla camera.

2.I vani in cui sono collocati i servizi igienici forniti di acqua corrente, calda e fredda, sono dotati di lavabo, di doccia e, in particolare negli istituti o sezioni femminili, anche di bidet, per le esigenze igieniche dei detenuti e internati.

3.Servizi igienici, lavabi e docce in numero adeguato devono essere, inoltre, collocati nelle adiacenze dei locali e delle aree dove si svolgono attivita' in comune.

Art. 8

Igiene personale

1.Gli oggetti necessari per la cura e la pulizia della persona sono indicati con specifico riferimento alla loro qualita' e quantita' in tabelle, distinte per uomini e donne, stabilite con decreto ministeriale.

2.Per gli uomini e per le donne sono, rispettivamente, organizzati servizi di barbiere e parrucchiere, di cui essi possono usufruire periodicamente secondo le necessita'.

3.Nei locali di pernottamento e' consentito l'uso di rasoio elettrico.

4.Il regolamento interno prevede i tempi e le modalita' di accesso ai servizi di barbiere e di parrucchiere e gli orari di utilizzazione quotidiana dell'acqua calda.

5.L'obbligo della doccia puo' essere imposto per motivi igienico-sanitari.

Art. 9

Vestiario e corredo

1.Gli oggetti che costituiscono il corredo del letto, i capi di vestiario e di biancheria personale, nonche' gli altri effetti di uso che l'amministrazione e' tenuta a corrispondere ai detenuti e agli internati, sono indicati, con specifico riferimento alla loro qualita' in tabelle, distinte per uomini e donne, stabilite con decreto ministeriale.

2.I capi e gli effetti sopra indicati devono avere caratteristiche adeguate al variare delle stagioni e alle particolari condizioni climatiche delle zone in cui gli istituti sono ubicati ((;)) la loro quantita' deve consentire un ricambio che assicuri buone condizioni di pulizia e di conservazione.

3.Per ciascun capo o effetto e' prevista la durata d'uso.

4.L'amministrazione sostituisce, anche prima della scadenza del termine di durata, i capi e gli effetti deteriorati. Se l'anticipato deterioramento e' imputabile ((al detenuto o all'internato)), questi e' tenuto a risarcire il danno.

5.Il sanitario dell'istituto prescrive variazioni qualitative e quantitative del corredo del letto, dei capi di biancheria e di vestiario in relazione a particolari bisogni dei singoli soggetti.

6.I minorenni vestono, comunque, abiti di foggia civile.

7.I capi di biancheria personale e di vestiario nonche' gli effetti d'uso consegnati ai detenuti e agli internati sono annotati, con le successive variazioni, in una scheda, un esemplare della quale viene conservato dall'interessato e un altro custodito dalla direzione e trasmesso in caso di trasferimento.

8.La direzione dell'istituto cura che a ciascun detenuto o internato, dopo le operazioni di pulizia, siano restituiti i capi di sua spettanza.

9.I detenuti e gli internati, i quali fanno uso di abiti e di corredo personale di loro proprieta' che non possono essere lavati con le normali procedure usate ((quelli forniti dall'amministrazione)), devono provvedervi a loro spese.

10.L'amministrazione provvede a fornire abiti civili ai dimittendi, qualora essi non siano in condizioni di provvedervi a loro spese.

Art. 10

Corredo e oggetti di proprieta' personale

1.Il regolamento interno stabilisce i casi in cui i detenuti e gli internati possono essere ammessi a fare uso di corredo di loro proprieta' e prevede, altresi', quali sono gli effetti di corredo che possono usarsi.

2.E' assicurato un servizio di lavanderia cui i detenuti e gli internati possono accedere, anche a loro spese.

3.E' ammesso il possesso di oggetti di particolare valore morale o affettivo qualora non abbiano un consistente valore economico e non siano incompatibili con l'ordinato svolgimento della vita nell'istituto.

Art. 11

Vitto giornaliero

1.Ai detenuti e agli internati vengono somministrati giornalmente tre pasti.

2.Il regolamento interno stabilisce l'orario dei pasti in modo tale che il primo possa essere consumato non lontano dalla sveglia, il secondo dopo circa cinque ore dal primo ed il terzo dopo circa sei ore dal secondo.

3.Ai minorenni vengono somministrati giornalmente quattro pasti opportunamente intervallati.

4.Le tabelle vittuarie, distinte in riferimento ai criteri di cui al primo comma dell'articolo 9 della legge, sono approvate con decreto ministeriale ai sensi del comma quarto dello stesso articolo, in conformita' del parere dell'Istituto superiore della nutrizione. Le tabelle vittuarie devono essere aggiornate almeno ogni cinque anni. Nella formulazione delle tabelle vittuarie si deve anche tenere conto, in quanto possibile, delle prescrizioni proprie delle diverse fedi religiose.

Nota all'articolo 11: - Per il testo dell'art. 9 della legge n. 354/1975, vedasi in note all'art. 20.

Art. 12

Controllo sul trattamento alimentare e sui prezzi dei generi venduti nell'istituto

1.La rappresentanza dei detenuti e degli internati prevista dal sesto comma dell'articolo 9 della legge e' composta di tre persone.

2.Negli istituti in cui la preparazione del vitto e' effettuata in piu' cucine, e' costituita una rappresentanza per ciascuna cucina.

3.I rappresentanti dei detenuti e degli internati assistono al prelievo dei generi vittuari, ne controllano la qualita' e la quantita', verificano che i generi prelevati siano interamente usati per la confezione del vitto.

4.Ai detenuti e agli internati lavoratori o studenti, facenti parte della rappresentanza, sono concessi permessi di assenza dal lavoro o dalla scuola per rendere possibile ((lo svolgimento del loro compito; per i detenuti)) e gli internati che lavorano per l'amministrazione penitenziaria tali permessi orari sono retribuiti.

5.La rappresentanza suddetta e il delegato del direttore, indicato nel settimo comma dell'articolo 9 della legge, presentano, ((congiuntamente o disgiuntamente)), le loro osservazioni al direttore.

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