DECRETO 22 settembre 2000, n. 310
IL MINISTRO DELLE FINANZE
di concerto con
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
e
IL MINISTRO PER I BENI
E LE ATTIVITA' CULTURALI
Vista la legge 4 novembre 1965, n. 1213;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 3 agosto 1998, n. 288, recante delega al Governo per la revisione della disciplina concernente l'imposta sugli spettacoli e l'imposta unica di cui alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379;
Visto il decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 marzo 1994, n. 153;
Visti i decreti del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e n. 640;
Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
Visto il decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 492;
Visto l'articolo 20 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, concernente istituzione dell'imposta sugli intrattenimenti in attuazione della legge n. 288 del 1998, nonche' modifiche alla disciplina dell'imposta sugli spettacoli, intrattenimenti e giochi;
Visto, in particolare, l'articolo 20, comma 2, del citato decreto legislativo n. 60 del 1999, che demanda al Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per i beni e le attivita' culturali, la determinazione dell'ammontare di un credito d'imposta per gli esercenti delle sale cinematografiche, le condizioni ed i criteri per la sua concessione, nonche' le modalita' dei controlli;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 22 novembre 1999;
Vista la comunicazione n. 3-8098 del 20 aprile 2000 inviata al
Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
Presupposti e modalita' per l'erogazione del credito d'imposta
1.Agli esercenti sale cinematografiche spetta, in sostituzione degli abbuoni previsti ai fini dell'imposta sugli spettacoli, ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, un credito d'imposta che non concorre alla formazione del reddito imponibile e che puo' essere detratto in sede di liquidazioni e versamenti dell'imposta sul valore aggiunto o compensato ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa annotazione del relativo ammontare nel registro di cui all'articolo 23 o 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
3.La percentuale di credito di cui al comma 2, lettera b), non e' cumulabile con le altre. Agli esercenti che in ciascun trimestre solare e, comunque, nell'arco di ogni semestre solare dell' anno, eccetto i mesi di luglio e agosto, abbiano destinato complessivamente almeno il venticinque per cento delle giornate di proiezione, nelle sale di cui sono titolari, ai film di produzione nazionale e dell'Unione europea nonche' a quelli di interesse culturale nazionale, il credito di cui al comma 2, lettera a), compete nella misura del 2 per cento. Il credito puo' essere utilizzato nei periodi successivi al trimestre o semestre solare di riferimento.
4.Il beneficio predetto e' subordinato alla registrazione dei corrispettivi nel registro di cui all'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, all'effettiva esecuzione dello spettacolo cinematografico, all'emissione del titolo di accesso mediante misuratori fiscali, aventi le caratteristiche di cui alla legge 26 gennaio 1983, n. 18, o biglietterie automatizzate gestite anche da terzi ovvero, per i contribuenti minori, al rilascio dello scontrino fiscale manuale o prestampato a tagli fissi, o della ricevuta fiscale.
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