DECRETO 19 aprile 2001, n. 171
Entrata in vigore del decreto: 29-5-2001
IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
Visto l'articolo 2, comma 6, della legge 26 febbraio 1992, n. 212, concernente la collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale ed orientale, secondo il quale una quota delle disponibilita' finanziarie destinate alle iniziative di cui al comma 1, lettera a), dello stesso articolo 2 ed al comma 3, lettere a), b) ed e) dell'articolo 3, e' attribuita al Ministero del commercio con l'estero per le iniziative di supporto agli interventi effettuati ai sensi della legge 24 aprile 1990, n. 100, ed ad altre iniziative di propria competenza, rispondenti alle finalita' della legge stessa, nonche' dell'articolo 2 della legge 9 gennaio 1991, n. 19;
Visto l'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, secondo il quale i Paesi destinatari degli interventi di cui alla citata legge n. 212 del 1992 sono individuati annualmente con delibera del CIPE;
Vista la legge 24 aprile 1990, n. 100, e successive modificazioni, concernente norme sulla promozione della partecipazione a societa' ed imprese miste all'estero;
Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 19, e successive modificazioni, concernente norme per lo sviluppo delle attivita' economiche e della cooperazione internazionale della regione Friuli-Venezia Giulia, della provincia di Belluno e delle aree limitrofe;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, ed in particolare, l'articolo 12, in base al quale la concessione di ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere e' subordinata alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalita' cui le amministrazioni stesse devono attenersi;
Visto l'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo n. 143 del 31 marzo 1998 secondo cui i criteri e le procedure per la concessione dei contributi erogati dal Ministero del commercio con l'estero sono stabiliti, ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, nel rispetto dei principi dettati dall'articolo 20, comma 5, della legge n. 59 del 1997;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto ministeriale 21 luglio 1999, n. 319, recante il regolamento concernente criteri e modalita' per la concessione di contributi finanziari a fronte di progetti di collaborazione con i Paesi di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 26 febbraio 1992, n. 212;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare l'articolo 27 che prevede l'istituzione del Ministero delle attivita' produttive;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica firmato dal Presidente della Repubblica il 9 febbraio 2001, recante il regolamento per la semplificazione di procedimenti per la concessione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici per il sostegno allo sviluppo delle esportazioni e per l'internazionalizzazione delle attivita' produttive, ed in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
Ritenuto di dover procedere ad ulteriore semplificazione e snellimento della procedura nonche' alla revisione di taluni criteri e ad integrazione di talune modalita' per la selezione delle iniziative di cui trattasi, rispettivamente per la necessita' di adeguare la scelta alla realta' operativa e per esigenze di completezza nella determinazione dei criteri da adottare;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 26 febbraio 2001, n. 42/2001;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 effettuata con nota del 16 marzo 2001, prot. 50330;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
Oggetto
1.Il presente regolamento stabilisce, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalita' per la concessione di contributi a fronte delle iniziative, previste dalla legge 26 febbraio 1992, n. 212, di collaborazione con i Paesi individuati annualmente con delibera della V Commissione del CIPE, in base all'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, che modifica l'articolo 1, comma 1, della predetta legge n. 212.
Art. 2
Tipologia delle iniziative finanziabili
1.Sono concessi contributi a fronte di iniziative ((volte a favorire lo sviluppo delle relazioni economiche dell'Italia con i Paesi beneficiari,)) relative a: ((a) la formazione professionale, l'assistenza tecnica, manageriale e per i quadri intermedi;)) b) ((LETTERA ABROGATA DAL DECRETO 13 MAGGIO 2003, N. 176)); c) studi di fattibilita' e progettazioni nei settori dei trasporti, delle telecomunicazioni, della distribuzione, dell'energia, del turismo, del risanamento ambientale, igienico e sanitario, nonche' in materia di riconversione industriale ed agricola, e nel campo del restauro artistico ed urbano; d) progetti-pilota finalizzati alla promozione di accordi di collaborazione economica tra le parti per il trasferimento di tecnologia; e) studi di fattibilita' (piani finanziari e preparazione di documenti societari) per la costituzione di joint venture, cosi' come per la ristrutturazione di imprese miste partecipate da soggetti italiani.
2.La durata dell'iniziativa non deve superare i ventiquattro mesi.
3.Non sono ammesse al contributo le iniziative di natura meramente commerciale, ne' quelle riguardanti i campi dell'assistenza sanitaria, della ricerca scientifica e delle manifestazioni culturali.
Art. 3
Beneficiari dei contributi
2.L'iniziativa deve coinvolgere un soggetto proponente italiano, promotore e affidatario dell'iniziativa, responsabile del coordinamento e della direzione della stessa, ed almeno un partner dei Paesi di cui all'articolo 1 della legge. Ad ogni iniziativa possono essere associati ulteriori partner italiani o stranieri.
Art. 4
Domanda di contributo
1.((La)) Domanda di ammissione al contributo, redatta in bollo secondo il modello di cui all'articolo 12, deve essere presentata al Ministero o eventualmente allo sportello, qualora sia stata stipulata una specifica intesa con il Ministero.
2.((La)) Domanda deve essere presentata, a pena di irricevibilita', entro il 30 aprile di ogni anno, ((, salvo quanto stabilito dall'articolo 7-bis.)). Qualora la domanda sia trasmessa per mezzo raccomandata in plico postale, fa fede la data di spedizione dell'ufficio postale accettante. (1)
((
))
((
4-bis.Tutta la documentazione deve essere rilegata in un plico fornito di indice e numerazione elle pagine e presentata in triplice copia. La scheda tecnica deve essere presentata anche su supporto informatico e le relative tabelle elaborate in excel o programma compatibile.
))
5.L'iniziativa, a pena di inammissibilita', deve essere oggetto di una dichiarazione di interesse alla realizzazione della stessa, rilasciata dall'Autorita' governativa competente nel Paese oggetto dell'intervento. La dichiarazione di interesse deve contenere i principali riferimenti volti ad individuare l'iniziativa, ((e' richiesta dal Ministero ai beneficiari per i progetti ritenuti ammissibili al contributo, i quali sono tenuti a trasmettere l'assenso Paese entro trenta giorni dalla data di spedizione della comunicazione inviata per lettera raccomandata. Qualora l'assenso Paese non pervenga entro il predetto termine, il progetto e' escluso dal contributo e sostituito dai progetti collocati in graduatoria in posizione immediatamente inferiore.))
6.La domanda e tutta la documentazione devono essere redatte in lingua italiana. I documenti riguardanti i partner esteri devono essere accompagnati dalla relativa traduzione in lingua italiana che, per le lingue diverse dal francese e dall'inglese, deve rivestire carattere ufficiale.
Art. 5
Istruttoria
1.Il Ministero verifica la regolarita' formale delle domande e della documentazione allegata. ((PERIODO SOPPRESSO DAL DECRETO 13 MAGGIO 2003, N. 176)).
2.Le domande ritenute ammissibili sono sottoposte al Comitato di valutazione di cui all'articolo 6.
3.Entro trenta giorni ((dal ricevimento dell'assenso Paese di cui all'articolo 4)), sono emanati i decreti di concessione dei contributi, nei limiti derivanti dall'articolo 8 e dalle dotazioni di bilancio.
Art. 6
Comitato di valutazione
1.E' istituito presso il Ministero il comitato di valutazione al quale e' affidata la valutazione tecnico-economica e sociale delle iniziative nonche' l'assegnazione dei punteggi di priorita', indicati all'articolo 7.
2.Il Presidente e i membri del comitato sono nominati con decreto del Ministro del commercio con l'estero. Le funzioni di segretario sono assicurate da un funzionario dell'ufficio competente in materia.
3.Il comitato nella prima riunione, preliminarmente all'esame delle domande, approva i criteri di valutazione.
4.Il comitato redige la graduatoria ai sensi dell'articolo 7, entro il 31 ottobre di ogni anno.((2))
Art. 7
Graduatoria e priorita'
2.Sono escluse dalla graduatoria le iniziative che, relativamente al comma 1, lettera a), abbiano riportato un punteggio inferiore a quarantadue.
3.La valutazione di cui al comma 1, lettera a) puo' essere condizionata ad un eventuale riduzione degli importi di spesa indicati nel preventivo, qualora gli stessi non risultino congrui.
4.Il finanziamento massimo attribuibile ad una o piu' iniziative riguardanti lo stesso Paese non puo' assorbire un importo superiore al 20 per cento della dotazione finanziaria assegnata annualmente allo stato di previsione del Ministero per le iniziative di cui alla legge.
((
5-bis.La graduatoria e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito del Ministero.
))
Art. 7-bis
(( (Utilizzo della graduatoria). ))
((
1.Le domande positivamente valutate, ma per le quali non e' disposta la concessione del contributo a causa delle disponibilita' finanziarie inferiori all'importo dei contributi complessivamente richiesti, possono essere inserite, invariate, nella graduatoria relativa al solo primo bando utile successivo, mantenendo valide, ai fini dell'ammissibilita' delle spese, le condizioni previste per la domanda originaria.
2.In presenza di esiguita' di risorse finanziare disponibili nel bilancio di previsione, il Ministero puo' decidere annualmente di non procedere al finanziamento di nuove domande presentate nell'anno di riferimento, dando di cio' avviso nella Gazzetta Ufficiale entro il mese di marzo dello stesso anno. In tal caso, il Ministero puo' fare ricorso alla graduatoria approvata nell'anno precedente, al fine di concedere finanziamenti a domande positivamente valutate, ma per le quali non e' stata disposta la concessione del contributo a causa di disponibilita' finanziarie inferiori all'importo dei contributi complessivamente richiesti. Le domande sono prese in considerazione, nell'originario ordine, compatibilmente con le indicazioni geografiche deliberate dal CIPE, mantenendo valide, ai fini dell'ammissibilita' delle spese, le condizioni previste per la domanda presentata.
))
Art. 8
Ammontare del contributo e spese ammissibili
1.L'ammontare del contributo concesso dal Ministero, pari al 50 per cento delle spese complessive ammesse, non puo' eccedere l'importo di 800 milioni di lire (euro 413.165,5).
2.Qualora l'iniziativa, ammessa a contributo, sia cofinanziata da altri organismi nazionali o internazionali, il Ministero nell'erogare il contributo stesso assicura che l'importo complessivo dei finanziamenti di fonte pubblica non superi l'80 per cento del totale del costo dell'iniziativa, comprensivo anche delle voci di spese non ritenute ammissibili dal Ministero.
3.La tipologia delle spese ammissibili e' determinata con provvedimento del dirigente generale della direzione generale competente in materia, sulla base della prassi degli organismi dell'Unione europea relativamente alle retribuzioni ed alle spese per le missioni.
Art. 9
Erogazione del contributo
2.Per le iniziative il cui costo globale risulti superiore a lire 1 miliardo (euro 516.456,8), il rendiconto finale di cui al comma 1 e' corredato da una certificazione redatta da una societa' di revisione contabile iscritta nel registro dei revisori contabili del Ministero della giustizia, accompagnata dal relativo certificato di iscrizione di data non antecedente a sei mesi. ((Detta certificazione deve attestare che tutte le spese relative al progetto finanziato risultano dalle scritture e dai libri contabili come effettivamente sostenute.))
3.Il rendiconto relativo alle spese sostenute deve essere inviato al Ministero entro quattro mesi dalla data di conclusione dell'iniziativa.
5.Le spese sostenute da soggetti che partecipano all'esecuzione delle attivita' dell'iniziativa, purche' rientranti fra le voci di spesa ammesse a contributo, devono essere incluse nel rendiconto da sottoporre al Ministero, evidenziando il soggetto che ha sostenuto la spesa.
6.Su richiesta del beneficiario puo' essere concessa un'anticipazione del contributo nella misura massima del 50 per cento dello stesso, previa presentazione di garanzia esclusivamente bancaria o assicurativa irrevocabile incondizionata ed escutibile a prima richiesta da parte del Ministero, di un importo pari alla somma da anticipare aumentata del 5 per cento, nonche' di idonea documentazione attestante l'avvenuto inizio dei lavori.
7.Qualora le spese effettivamente sostenute dovessero risultare inferiori a quelle indicate nel preventivo, il contributo e' proporzionalmente ridotto. Ai fini della rendicontazione e' ammessa una compensazione massima del 20 per cento fra due o piu' voci di spesa ammesse a contributo.
8.Qualsiasi variazione, adeguatamente giustificata, al preventivo delle spese e delle azioni, gia' approvate dal Ministero, deve essere tempestivamente comunicata al Ministero stesso e puo' essere adottata soltanto previa autorizzazione del Ministero.
9.((COMMA ABROGATO DAL DECRETO 13 MAGGIO 2003, N. 176)).
Art. 10
Comunicazioni del beneficiario
I. I beneficiari del contributo, a pena di revoca dello stesso, comunicano al Ministero: a) entro trenta giorni dall'avvio dell'iniziativa, la data di inizio dei lavori; b) su base trimestrale, relazioni sullo stato di avanzamento dell'iniziativa; c) entro quarantacinque giorni dal completamento delle attivita' previste, una breve relazione conclusiva. 2. Le relazioni trimestrali di cui al comma 1 illustrano dettagliatamente le azioni svolte ed indicano i costi sostenuti in ambito in ogni singola voce di spesa ammessa a contributo. Le relazioni devono essere inoltrate al Ministero con una nota ufficiale a firma del legale rappresentante del beneficiario.
Art. 11
(( Controlli e revoca del contributo ))
1.Il Ministero opera un costante monitoraggio sull'attuazione delle iniziative. Nel caso si renda opportuno, puo' svolgere un'analisi in itinere e, eventualmente, una valutazione a posteriori sulle iniziative stesse. In tale ambito, il Ministero puo' disporre ispezioni amministrative presso la sede del beneficiario o sul luogo di esecuzione dell'iniziativa.
2.Per lo svolgimento delle attivita' di cui al comma 1 e' destinato un importo non superiore all'1,5 per cento delle dotazioni finanziarie assegnate al Ministero per le iniziative di cui alla legge.
((
2-bis.Il Ministero puo' revocare il contributo oltre che nei casi previsti al comma 1, dell'articolo 10, qualora, sulla base delle comunicazioni dei beneficiari o dei controlli effettuati ai sensi del comma 2, l'iniziativa si discosti sostanzialmente dall'articolazione originaria, ovvero risultino scostamenti rispetto agli obiettivi con riferimento all'uso delle risorse poste a disposizione dell'iniziativa stessa;
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