DECRETO-LEGGE 25 maggio 2001, n. 199
Entrata in vigore del decreto: 29-5-2001.Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 25 luglio 2001, n. 305 (in G.U. 27/07/2001, n.173).
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la decisione 2000/418/CE della Commissione del 29 giugno 2000;
Vista la decisione 2000/766/CE del Consiglio del 4 dicembre 2000;
Visto il regolamento (CE) n. 2777/2000 della Commissione del 18 dicembre 2000;
Vista la decisione 2001/2/CE della Commissione del 27 dicembre 2000;
Visto il decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di prorogare il termine per l'adozione delle misure finalizzate a fronteggiare l'emergenza determinata dal fenomeno dell'encefalopatia spongiforme bovina, in ordine allo smaltimento del materiale specifico a rischio e ad alto rischio e dei prodotti trasformati, ottenuti o derivati, nonche' all'ammasso pubblico delle proteine animali a basso rischio;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 maggio 2001;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle politiche agricole e forestali;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Art. 1-bis
((
1.Agli oneri derivanti dalla proroga dei termini di cui all'articolo 1, pari a lire 150 miliardi per l'anno 2001, si provvede a carico del fondo di cui all'articolo 103, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, mediante utilizzo della quota parte destinata alla prevenzione ed alla riduzione dell'inquinamento elettromagnetico ai sensi dell'articolo 112 della medesima legge. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
))
Art. 1-ter
((
2.In caso di conferma della positivita' dei risultati del test di diagnosi rapida per l'accertamento dell'encefalopatia spongiforme bovina e qualora ricorrano le condizioni di cui all'allegato VII, punto 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, come sostituito dall'allegato II del regolamento (CE) n. 1326/2001 della Commissione, del 29 giugno 2001, non si procede all'abbattimento ed alla distruzione di tutti i bovini dell'azienda in cui e' stata confermata la malattia di un animale.
))
Art. 2
1.Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri
Pecoraro Scanio, Ministro per le politiche agricole e forestali
Visto, il Guardasigilli: Fassino
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