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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 giugno 2001, n. 328

Current text a fecha 2002-01-04

Entrata in vigore del decreto: 1-9-2001

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 1, comma 18, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, modificato dall'articolo 6, comma 4, della legge 19 ottobre 1999, n. 370;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Sentiti gli ordini e collegi professionali interessati;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale, espresso nell'adunanza del 22 marzo 2001;

Visto il parere del Consiglio nazionale studenti universitari, espresso nell'adunanza del 6 marzo 2001;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 aprile 2001;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 maggio 2001;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 maggio 2001;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri ad interim Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro della giustizia;

Emana

il seguente regolamento:

Titolo primo NORME GENERALI

Art. 1

Ambito di applicazione

1.Il presente regolamento modifica e integra la disciplina dell'ordinamento, dei connessi albi, ordini o collegi, nonche' dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove, delle professioni di: dottore agronomo e dottore forestale, agrotecnico, architetto, assistente sociale, attuario, biologo, chimico, geologo, geometra, ingegnere, perito agrario, perito industriale, psicologo.

2.Le norme contenute nel presente regolamento non modificano l'ambito stabilito dalla normativa vigente in ordine alle attivita' attribuite o riservate, in via esclusiva o meno, a ciascuna professione.

Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 87, quinto comma, della Costituzione prevede che il Presidente della Repubblica "Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge". - L'art. 1, comma 18, della legge 14 gennaio 1999, n. 4 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) modificato dall'art. 6, comma 4, della legge 19 ottobre 1999, n. 370 (Disposizioni in materia di universita' e di ricerca scientifica e tecnologica) prevede: "18. Con uno o piu' regolamenti adottati, a norma dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro della giustizia, sentiti gli organi direttivi degli ordini professionali, con esclusivo riferimento alle attivita' professionali per il cui esercizio la normativa vigente gia' prevede l'obbligo di superamento di un esame di Stato, e' modificata e integrata la disciplina del relativo ordinamento, dei connessi albi, ordini o collegi, nonche' dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove, in conformita' ai seguenti criteri direttivi: a) determinazione dell'ambito consentito di attivita' professionale ai titolari di diploma universitario e ai possessori dei titoli istituiti in applicazione dell'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni; b) eventuale istituzione di apposite sezioni degli albi, ordini o collegi in relazione agli ambiti di cui alla lettera a), indicando i necessari raccordi con la piu' generale organizzazione dei predetti albi, ordini o collegi; c) coerenza dei requisiti di ammissione e delle prove degli esami di Stato con quanto disposto ai sensi della lettera a). - Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri): "2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari".

Art. 2

Istituzione di sezioni negli albi professionali

1.Le sezioni negli albi professionali individuano ambiti professionali diversi in relazione al diverso grado di capacita' e competenza acquisita mediante il percorso formativo.

3.L'iscritto alla sezione B, in possesso del necessario titolo di studio puo' essere iscritto nella sezione A del medesimo albo professionale, previo superamento del relativo esame di Stato.

Art. 3

Istituzione di settori negli albi professionali

1.I settori istituiti nelle sezioni degli albi professionali corrispondono a circoscritte e individuate attivita' professionali.

2.Ove previsto dalle disposizioni di cui al titolo II, nelle sezioni degli albi professionali vengono istituiti distinti settori in relazione allo specifico percorso formativo.

3.Il professionista iscritto in un settore non puo', esercitare le competenze di natura riservata attribuite agli iscritti ad uno o piu' altri settori della stessa sezione, ferma restando la possibilita' di iscrizione a piu' settori della stessa sezione, previo superamento del relativo esame di Stato.

4.Gli iscritti in un settore che, in possesso del necessario titolo di studio, richiedano di essere iscritti in un diverso settore della stessa sezione, devono conseguire la relativa abilitazione a seguito del superamento di apposito esame di Stato limitato alle prove e alle materie caratterizzanti il settore cui intendono accedere.

5.Formano oggetto dell'attivita' professionale degli iscritti ad un settore della sezione A, oltre a quelle ad essi specificamente attribuite, anche quelle attribuite agli iscritti del corrispondente settore della sezione B.

Art. 4

Norme organizzative generali

1.Salve le disposizioni speciali previste nel presente regolamento, il numero dei componenti degli organi collegiali, a livello locale o nazionale, degli ordini o collegi relativi alle professioni di cui all'articolo 1, comma 1, qualora vengano istituite le due sezioni di cui all'articolo 2, e' ripartito in proporzione al numero degli iscritti a ciascuna sezione. Tale numero viene determinato assicurando comunque la presenza di ciascuna delle componenti e una percentuale non inferiore al cinquanta per cento alla componente corrispondente alla sezione A. L'elettorato passivo per l'elezione del Presidente spetta agli iscritti alla sezione A.

2.Nell'ipotesi di procedimento disciplinare i relativi provvedimenti vengono adottati esclusivamente dai componenti appartenenti alla sezione cui appartiene il professionista assoggettato al procedimento.

3.Con successivo regolamento ai sensi dell'articolo 1, comma 18, legge 14 gennaio 1999, n. 4, e successive modificazioni, verranno definite le procedure elettorali e il funzionamento degli Organi in sede disciplinare, nel rispetto dei principi definiti nei commi 1 e 2.

Nota all'art. 4: - Per il testo dell'art. 1, comma 18, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, si veda la nota alle premesse.

Art. 5

Esami di Stato

1.Coloro che hanno titolo per accedere all'esame di Stato per la sezione A possono accedere anche all'esame di Stato per la sezione B, fermo, ove previsto, il requisito del tirocinio.

2.Salvo disposizioni speciali, gli esami consistono in due prove scritte di carattere generale, una prova pratica e una prova orale. Sono esentati da una delle prove scritte coloro i quali provengono dalla sezione B o da settori diversi della stessa sezione e coloro che conseguono un titolo di studio all'esito di un corso realizzato sulla base di specifiche convenzioni tra le universita' e gli ordini o collegi professionali.

3.Il contenuto delle prove degli esami di Stato non modifica l'ambito delle attivita' professionali definite dagli ordinamenti di ciascuna professione.

4.Nulla e' innovato circa le norme vigenti relative alla composizione delle commissioni esaminatrici e alle modalita' di espletamento delle prove d'esame.

Art. 6

Tirocinio

1.Il periodo di tirocinio, ove prescritto, puo' essere svolto in tutto o in parte durante il corso degli studi secondo modalita' stabilite in convenzioni stipulate fra gli ordini o collegi e le universita', ed eventualmente, con riferimento alle professioni di cui al capo XI, con gli istituti di istruzione secondaria o con gli enti che svolgono attivita' di formazione professionale o tecnica superiore.

2.Coloro che hanno effettuato il periodo di tirocinio per l'accesso alla sezione B possono esserne esentati per l'accesso alla sezione A, sulla base dei criteri fissati con decreto del Ministro competente sentiti gli ordini e collegi.

Art. 7

Valore delle classi di laurea

1.I titoli universitari conseguiti al termine dei corsi di studio dello stesso livello, appartenenti alla stessa classe, hanno identico valore legale ai fini dell'ammissione agli esami di Stato, indipendentemente dallo specifico contenuto di crediti formativi.

2.I decreti ministeriali che introducono modifiche delle classi di laurea e di laurea specialistica definiscono anche, in conformita' alla normativa vigente, la relativa corrispondenza con i titoli previsti dal presente regolamento, quali requisiti di ammissione agli esami di Stato.

Art. 8

Salvaguardia del valore dei titoli di studio e abilitativi conseguiti in conformita' al precedente ordinamento

1.Fatto salvo quanto previsto dalle norme finali e transitorie contenute nel titolo II, coloro i quali hanno conseguito o conseguiranno il diploma di laurea regolato dall'ordinamento previgente ai decreti emanati in applicazione dell'articolo 17, comma 95, legge 15 maggio 1997, n. 127, sono ammessi a partecipare agli esami di Stato sia per la sezione A che per la sezione B degli albi relativi alle professioni di cui al titolo II, ferma restando la necessita' del tirocinio ove previsto dalla normativa previgente.

2.Coloro i quali, ai sensi della normativa vigente in ciascuna professione, hanno titolo ad iscriversi all'albo professionale indipendentemente dal requisito dell'esame di Stato, conservano tale titolo per l'iscrizione alla sezione A dello stesso albo.

3.I diplomati nei corsi di diploma universitario triennale sono ammessi a sostenere gli esami di Stato secondo la tabella A allegata al presente regolamento.

Nota all'art. 8: - Il comma 95 dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni e integrazioni (Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo) prevede: "95. L'ordinamento degli studi dei corsi universitari, con esclusione del dottorato di ricerca, e' disciplinato dagli atenei, con le modalita' di cui all'art. 11, commi 1 e 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, in conformita' a criteri generali definiti, nel rispetto della normativa comunitaria vigente in materia, sentiti il Consiglio universitario nazionale e le commissioni parlamentari competenti, con uno o piu' decreti del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con altri Ministri interessati, limitatamente ai criteri relativi agli ordinamenti per i quali il medesimo concerto e' previsto alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero da disposizioni dei commi da 96 a 119 del presente articolo. I decreti di cui al presente comma determinano altresi': a) con riferimento ai corsi di cui al presente comma, accorpati per aree omogenee, la durata, anche eventualmente comprensiva dei percorso formativo gia' svolto, l'eventuale serialita' dei predetti corsi e dei relativi titoli, gli obiettivi formativi qualificanti, tenendo conto degli sbocchi occupazionali e della spendibilita' a livello internazionale, nonche' la previsione di nuove tipologie di corsi e di titoli universitari, in aggiunta o in sostituzione a quelli determinati dagli articoli 1, 2, 3, comma 1 e 4, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341, anche modificando gli ordinamenti e la durata di quelli di cui al decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178, in corrispondenza di attivita' didattiche di base, specialistiche, di perfezionamento scientifico, di alta formazione permanente e ricorrente; b) modalita' e strumenti per l'orientamento e per favorire la mobilita' degli studenti, nonche' la piu' ampia informazione sugli ordinamenti degli studi, anche attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e telematici; c) modalita' di attivazione da parte di universita' italiane, in collaborazione con atenei stranieri, dei corsi universitari di cui al presente comma, nonche' di dottorati di ricerca, anche in deroga alle disposizioni di cui al capo II del titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.".

Titolo secondo DISCIPLINA DEL SINGOLI ORDINAMENTI Capo I Attivita' professionali

Art. 9

Attivita' professionali

1.L'elencazione delle attivita' professionali compiuta nel Titolo II, per ciascuna professione, non pregiudica quanto forma oggetto dell'attivita' di altre professioni ai sensi della normativa vigente.

Capo II Professione di dottore agronomo e dottore forestale

Art. 10

Sezioni e titoli professionali

1.Nell'albo professionale dell'ordine dei dottori agronomi e dottori forestali sono istituite la sezione A e la sezione B.

2.Agli iscritti nella sezione A spetta il titolo di dottore agronomo e dottore forestale.

5.L'iscrizione all'albo professionale dell'ordine dei dottori agronomi e dottori forestali e' accompagnata, rispettivamente, dalle dizioni "sezione A - dottori agronomi e dottori forestali" e "sezione B - agronomi e forestali iuniores", "sezione B - zoonomi", "sezione B - biotecnologi agrari".

Art. 11

Attivita' professionali

1.Formano oggetto dell'attivita' professionale degli iscritti alla sezione A, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni gia' stabilite dalla vigente normativa, oltre alle attivita' indicate nei commi 2, 3 e 4, le altre attivita' previste dall'articolo 2 della legge 10 febbraio 1992, n. 152.

Nota all'art. 11: - Il testo dell'art. 2 della legge 10 febbraio 1992, n. 152 (Modifiche ed integrazioni alla legge 7 gennaio 1976, n. 3, e nuove norme concernenti l'ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale), e' il seguente: "Art. 2. - 1. Sono di competenza dei dottori agronomi e dei dottori forestali le attivita' volte a valorizzare e gestire i processi produttivi agricoli, zootecnici e forestali, a tutelare l'ambiente e, in generale, le attivita' riguardanti il mondo rurale. In particolare, sono di competenza dei dottori agronomi e dei dottori forestali: a) la direzione, l'amministrazione, la gestione, la contabilita', la curatela e la consulenza, singola o di gruppo, di imprese agrarie, zootecniche e forestali e delle industrie per l'utilizzazione, la trasformazione e la commercializzazione dei relativi prodotti; b) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la stima, la contabilita' e il collaudo delle opere di trasformazione e di miglioramento fondiario, nonche' delle opere di bonifica e delle opere di sistemazione idraulica e forestale, di utilizzazione e regimazione delle acque e di difesa e conservazione del suolo agrario, sempreche' queste ultime, per la loro natura prevalentemente extraagricola o per le diverse implicazioni professionali non richiedano anche la specifica competenza di professionisti di altra estrazione; c) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la stima, la contabilita' e il collaudo di opere inerenti ai rimboschimenti, alle utilizzazioni forestali, alle piste da sci ed attrezzature connesse, alla conservazione della natura, alla tutela del paesaggio ed all'assestamento forestale; d) la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la stima, la contabilita' ed il collaudo, compresa la certificazione statica ed antincendio, dei lavori relativi alle costruzioni rurali e di quelli attinenti alle industrie agrarie e forestali, anche se iscritte al catasto edilizio urbano ai sensi dell'art. 1, comma 5, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, nonche' dei lavori relativi alle opere idrauliche e stradali di prevalente interesse agrario e forestale ed all'ambiente rurale, ivi compresi gli invasi artificiali che non rientrano nelle competenze del servizio dighe del Ministero dei lavori pubblici; e) tutte le operazioni dell'estimo in generale e, in particolare, la stima e i rilievi relativi a beni fondiari, capitali agrari, produzioni animali e vegetali dirette o derivate, mezzi di produzione, acque, danni, espropriazioni, servitu' nelle imprese agrarie, zootecniche e forestali e nelle industrie per l'utilizzazione, la trasformazione e la commercializzazione dei relativi prodotti; f) i bilanci, la contabilita', gli inventari e quant'altro attiene alla amministrazione delle aziende e imprese agrarie, zootecniche e forestali o di trasformazione e commercializzazione dei relativi prodotti e all'amministrazione delle associazioni di produttori, nonche' le consegne e riconsegne di fondi rustici; g) l'accertamento di qualita' e quantita' delle produzioni agricole, zootecniche e forestali e delle relative industrie, anche in applicazione della normativa comunitaria, nazionale e regionale; h) la meccanizzazione agrario-forestale e la relativa attivita' di sperimentazione e controllo nel settore applicativo; i) i lavori e gli incarichi riguardanti la coltivazione delle piante, la difesa fitoiatrica, l'alimentazione e l'allevamento degli animali, nonche' la conservazione, il commercio, l'utilizzazione e la trasformazione dei relativi prodotti; l) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la stima, la contabilita' ed il collaudo dei lavori relativi alla tutela del suolo, delle acque e dell'atmosfera, ivi compresi i piani per lo sfruttamento ed il recupero di torbiere e di cave a cielo aperto, le opere attinenti all'utilizzazione ed allo smaltimento sul suolo agricolo di sottoprodotti agro-industriali e di rifiuti urbani, nonche' la realizzazione di barriere vegetali antirumore; m) i lavori catastali, topogratici e cartografici sia per il catasto rustico che per il catasto urbano; n) la valutazione per la liquidazione degli usi civici e l'assistenza della parte nella stipulazione di contratti individuali e collettivi nelle materie di competenza; o) le analisi fisico-chimico-microbiologiche del suolo, i mezzi di produzione e dei prodotti agricoli, zootecnici e forestali e le analisi, anche organolettiche, dei prodotti agro-industriali e l'interpretazione delle stesse; p) la statistica, le ricerche di mercato, il marketing, le attivita' relative alla cooperazione agricolo-forestale, alla industria di trasformazione dei prodotti agricoli, zootecnici e forestali ed alla loro commercializzazione, anche organizzata in associazioni di produttori, in cooperative e in consorzi; q) gli studi di assetto territoriale ed i piani zonali, urbanistici e paesaggistici; la programmazione, per quanto attiene alle componenti agricolo-forestali ed ai rapporti citta-campagna; i piani di sviluppo di settore e la redazione nei piani regolatori di specifici studi per la classificazione del territorio rurale, agricolo e forestale; r) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la misura, la stima, la contabilita' ed il collaudo di lavori inerenti alla pianificazione territoriale ed ai piani ecologici per la tutela dell'ambiente; la valutazione di impatto ambientale ed il successivo monitoraggio per quanto attiene agli effetti sulla flora e la fauna; i piani paesaggistici e ambientali per lo sviluppo degli ambiti naturali, urbani ed extraurbani; i piani ecologici e i rilevamenti del patrimonio agricolo e forestale; s) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la misura, la stima, la contabilita' ed il collaudo di lavori inerenti alla valutazione delle risorse idriche ed ai piani per la loro utilizzazione sia a scopo irriguo che per le necessita' di approvvigionamento nel territorio rurale; t) lo studio, la progettazione, la direzione e il collaudo di interventi e di piani agrituristici e di acquacoltura; u) la progettazione e la direzione dei lavori di costruzioni rurali in zone sismiche di cui agli articoli 17 e l8 della legge 2 febbraio 1974, n. 64; v) la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la contabilita' ed il collaudo di lavori relativi al verde pubblico, anche sportivo, e privato, ai parchi naturali urbani e extraurbani, nonche' ai giardini e alle opere a verde in generale; z) il recupero paesaggistico e naturalistico; la conservazione di territori rurali, agricoli e forestali; il recupero di cave e discariche nonche' di ambienti naturali; aa) le funzioni peritali e di arbitrato in ordine alle attribuzioni indicate nelle lettere precedenti; bb) l'assistenza e la rappresentanza in materia tributaria e le operazioni riguardanti il credito e il contenzioso tributario attinenti alle materie indicate nelle lettere precedenti; cc) le attivita', le operazioni e le attribuzioni comuni con altre categorie professionali ed in particolare quelle richiamate nell'art. 19 del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, ivi comprese quelle elencate sotto le lettere a), d), f), m), n) dell'art. 16 del medesimo regio decreto n. 274 del 1929 e quelle di cui all'art. 1 del regio decreto 16 novembre 1939, n. 2229, ed agli articoli 1 e 2 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, nei limiti delle competenze dei geometri. 2. I dottori agronomi e i dottori forestali hanno la facolta' di svolgere le attivita' di cui al comma 1 anche in settori diversi da quelli ivi indicati quando siano connesse o dipendenti da studi o lavori di loro specifica competenza. 3. Per gli incarichi di notevole complessita' sono ammessi i lavori di gruppo, formato da piu' professionisti, se necessario ed opportuno anche di categorie professionali diverse, responsabili con firma congiunta. Sono di norma da espletare in collaborazione di gruppo interdisciplinare gli incarichi relativi alle bonifiche con impianti idraulici di notevole portata, quelli relativi alla difesa del suolo ed alla regimazione delle acque se attuate con strutture complesse e su aree di notevole estensione, nonche' gli incarichi relativi alla pianificazione che non sia limitata all'aspetto agricolo e rurale, con particolare riguardo ai piani regolatori generali ed ai programmi di fabbricazione. 4. L'elencazione di cui al comma 1 non pregiudica l'esercizio di ogni altra attivita' professionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali, ne' di quanto puo' formare oggetto dell'attivita' professionale di altre categorie a norma di leggi e regolamenti.".

Art. 12

Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione A e relativa prova

1.L'iscrizione nella sezione A e' subordinata al superamento di apposito esame di Stato.

3.L'esame di Stato e' articolato in due prove scritte, una prova pratica e una orale. Le prove di esame di Stato per l'accesso alla sezione A vertono sugli stessi argomenti previsti per l'accesso alla sezione B, prevedendo una maggiore complessita' correlata alla piu' elevata competenza professionale.

Art. 13

Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione B e relativa prova

1.L'iscrizione nella sezione B e' subordinata al superamento di apposito esame di Stato.

Art. 14

Norme finali e transitorie

1.Gli attuali appartenenti all'ordine dei dottori agronomi e dottori forestali sono iscritti nella sezione A dell'albo dei dottori agronomi e dottori forestali.

2.Coloro i quali sono in possesso dell'abilitazione professionale alla data di entrata in vigore del presente regolamento possono iscriversi nella sezione A.

3.Coloro i quali conseguono l'abilitazione professionale all'esito di esami di Stato indetti prima della data di entrata in vigore del presente regolamento possono iscriversi nella sezione A.

Capo III Professione di architetto, pianificatore paesaggista e conservatore

Art. 15

Sezioni e titoli professionali

1.Nell'albo professionale dell'ordine degli architetti, che assume la denominazione: "Ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori", sono istituite la sezione A e la sezione B.

6.L'iscrizione all'albo professionale e' accompagnata dalle dizioni: "sezione A - settore architettura", "sezione A - settore pianificazione territoriale", "sezione A - settore paesaggistica", "sezione A - settore conservazione dei beni architettonici ed ambientali", "sezione B - settore architettura", "sezione B - settore pianificazione".

Art. 16

Attivita' professionali

1.Formano oggetto dell'attivita' professionale degli iscritti nella sezione A - settore "architettura", ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni gia' stabilite dalla vigente normativa, le attivita' gia' stabilite dalle disposizioni vigenti nazionali ed europee per la professione di architetto, ed in particolare quelle che implicano l'uso di metodologie avanzate, innovative o sperimentali.

Nota all'art. 16: - La legge 20 giugno 1909, n. 364, reca: "Norme per l'inalienabilita' delle antichita' e delle belle arti".

Art. 17

Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione A e relative prove

1.L'iscrizione nella sezione A e' subordinata al superamento di apposito esame di Stato.

4.Gli iscritti nella sezione B ammessi a sostenere l'esame di Stato per l'ammissione alla sezione A sono esentati dalla prova scritta che abbia ad oggetto materie per le quali gia' sia stata verificata l'idoneita' del candidato nell'accesso al settore di provenienza.

5.Nel caso vengano attivate, con apposite convenzioni fra ordini ed universita', attivita' strutturate di tirocinio professionale, adeguatamente regolamentate ed aventi una durata massima di un anno, la partecipazione documentata a tali attivita' esonera dalla prova pratica.

Nota all'art. 17: - La direttiva 85/384/CEE reca: "Riconoscimento dei diplomi, delle certificazioni ed altri titoli nel settore dell'architettura".

Art. 18

Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione B e relative prove

1.L'iscrizione nella sezione B e' subordinata al superamento di apposito esame di Stato.

4.Nel caso vengano attivate, con apposite convenzioni fra ordini ed universita', attivita' strutturate di tirocinio professionale, adeguatamente regolamentate ed aventi una durata massima di un anno, la partecipazione documentata a tali attivita' esonera dalla prova pratica.

Art. 19

Norme finali e transitorie

1.Gli attuali appartenenti all'ordine degli architetti sono iscritti nella sezione A, settore "architettura".

2.Coloro i quali sono in possesso dell'abilitazione professionale alla data di entrata in vigore del presente regolamento possono iscriversi alla sezione A, settore "architettura".

3.Coloro i quali conseguono l'abilitazione professionale all'esito di esami di Stato indetti prima della data di entrata in vigore del presente regolamento possono iscriversi alla sezione A, settore "architettura".

Nota all'art. 19: - Per il testo dell'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, si veda in nota all'art. 8.

Capo IV Professione di assistente sociale

Art. 20

Sezioni e titoli professionali

1.Nell'albo professionale dell'ordine degli assistenti sociali sono istituite la sezione A e la sezione B.

2.Agli iscritti nella sezione A spetta il titolo professionale di assistente sociale specialista.

3.Agli iscritti nella sezione B spetta il titolo professionale di assistente sociale.

4.L'iscrizione all'albo professionale degli assistenti sociali e' accompagnata, rispettivamente, dalle dizioni: "sezione degli assistenti sociali specialisti" e "sezione degli assistenti sociali".

Art. 21

Attivita' professionali

Art. 22

Esame di Stato per l'iscrizione nella sezione A e relative prove

1.L'iscrizione nella sezione A e' subordinata al superamento di apposito esame di Stato. Per l'ammissione all'esame di Stato e' richiesto il possesso della laurea specialistica nella classe 57/S - Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali.

3.Agli esami di Stato di cui al comma 1 sono ammessi anche gli assistenti sociali non in possesso di laurea specialistica, iscritti all'albo, ai sensi della normativa previgente, da almeno 5 anni alla data di entrata in vigore del presente regolamento e che hanno svolto per almeno 5 anni le funzioni di cui all'articolo 20, comma 2.

Art. 23

Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione B e relative prove

1.L'iscrizione nella sezione B e' subordinata al superamento di apposito esame di Stato. Per l'ammissione all'esame di Stato e' richiesto il possesso della laurea nella classe 6 - Scienze del servizio sociale.

Art. 24

Norme finali e transitorie

1.Gli attuali appartenenti all'ordine degli assistenti sociali sono iscritti nella sezione B dell'albo degli assistenti sociali.

2.Coloro i quali sono in possesso dell'abilitazione professionale alla data di entrata in vigore del presente regolamento possono iscriversi nella sezione B.

3.Coloro i quali conseguono l'abilitazione professionale all'esito di esami di Stato indetti prima della data di entrata in vigore del presente regolamento possono iscriversi nella sezione B.

4.Coloro i quali sono in possesso della laurea sperimentale in servizi sociali conseguita ai sensi della normativa previgente l'entrata in vigore del presente regolamento e coloro i quali alla data di entrata in vigore del presente regolamento hanno svolto per almeno cinque anni funzioni dirigenziali ricomprese tra quelle di cui all'articolo 20, comma 1, possono iscriversi nella sezione A.

Capo V Professione di attuario

Art. 25

Sezioni e titoli professionali

1.Nell'albo degli attuari sono istituite la sezione A e la sezione B.

2.Agli iscritti nella sezione A spetta il titolo professionale di attuario.

3.Agli iscritti nella sezione B spetta il titolo professionale di attuario iunior.

4.L'iscrizione all'albo degli attuari e' accompagnata rispettivamente dalle dizioni "sezione degli attuari" "sezione degli attuari iuniores".

Art. 26

Attivita' professionali

2.Sono inoltre di competenza degli iscritti alla sezione A le attivita' professionali previste dalle disposizioni di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, ed ai decreti legislativi 17 marzo 1995, n. 174 e n. 175, e 26 maggio 1997, n. 173, nei limiti stabiliti dalle norme stesse.

Nota all'art. 26: - Il testo vigente dell'art. 3 della legge 9 febbraio 1942, n. 194 (Disciplina giuridica della professione si attuario) e' il seguente: "Art. 3. - Formano oggetto dell'attivita' professionale dell'attuario le prestazioni che implicano calcoli, revisioni, rilevazioni ed elaborazioni tecniche d'indole matematico-attuariale, che riguardano la previdenza sociale, le assicurazioni ovvero operazioni di carattere finanziario. In particolare: a) la consulenza e le rilevazioni in materia di elaborazioni di piani tecnici per la costituzione e trasformazione di enti di assicurazione sulla vita, di capitalizzazione e di previdenza sociale; b) gli accertamenti tecnici per valutare le situazioni di bilancio e i bilanci tecnici degli enti di cui alla lettera precedente; c) il calcolo delle riserve matematiche e dei piani di tariffe e di contributi concernenti le basi tecniche delle assicurazioni sulla vita e della previdenza sociale; d) i metodi di organizzazione di uffici statistico-attuariali degli enti e delle imprese assicurative sulla vita e per la previdenza sociale, le rilevazioni e le elaborazioni statistiche di liquidazione degli enti di cui alla lettera a); e) l'elaborazione dei piani di ammortamento per prestiti a lunga scadenza in quanto comportino rilevazioni e accertamenti di specifica indole matematico-attuariale; f) i calcoli e i progetti occorrenti per la valutazione di nude proprieta' e di usufrutti; g) le perizie, le consulenze tecniche e gli altri incarichi relativi all'oggetto della professione di attuario. La elencazione che precede non pregiudica quanto puo' formare oggetto dell'attivita' professionale di altre categorie.". - La legge 20 marzo 1975, n. 70, reca: "Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente". - I decreti legislativi del 17 marzo 1995, n 174 e 175, riguardano rispettivamente l'attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita e l'attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita. - Il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, reca: "Attuazione della direttiva 91/674/CEE in materia di conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione".

Art. 27

Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione A e relative prove

1.L'iscrizione nella sezione A e' subordinata al superamento di apposito esame di Stato.

Art. 28

Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione B e relative prove

1.L'iscrizione nella sezione B e' subordinata al superamento di apposito esame di Stato.

2.Per l'ammissione all'esame di Stato e' richiesto il possesso della laurea nella classe n. 37 - Scienze statistiche.

Art. 29

Norme finali e transitorie

1.Gli attuali appartenenti all'ordine degli attuari vengono iscritti nella sezione A dell'albo degli attuari.

2.Coloro i quali sono in possesso dell'abilitazione professionale alla data di entrata in vigore del presente regolamento possono iscriversi nella sezione A dell'albo degli attuari.

3.Coloro i quali conseguono l'abilitazione professionale all'esito di esami di Stato indetti prima della data di entrata in vigore del presente regolamento possono iscriversi nella sezione A dell'albo degli attuari.

Capo VI Professione di biologo

Art. 30

Sezioni e titoli professionali

1.Nell'albo professionale dell'ordine dei biologi sono istituite la sezione A e la sezione B.

2.Agli iscritti nella sezione A spetta il titolo professionale di biologo.

3.Agli iscritti nella sezione B spetta il titolo professionale di biologo iunior.

4.L'iscrizione all'albo professionale dei biologi e' accompagnata, rispettivamente, dalle dizioni: "sezione dei biologi", "sezione dei biologi iuniores".

Art. 31

Attivita' professionali

3.Sono fatti salvi gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente per lo svolgimento delle attivita' professionali di cui ai commi 1 e 2 da parte dei biologi dipendenti dalle aziende del Servizio sanitario nazionale.

Art. 32

Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione A e relative prove

1.L'iscrizione nella sezione A e' subordinata al superamento di apposito esame di Stato.

4.Gli iscritti nella sezione B ammessi a sostenere l'esame di Stato per l'ammissione alla sezione A sono esentati dalla seconda prova scritta e dalla prova pratica.

Art. 33

Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione B e relative prove

1.L'iscrizione nella sezione B e' subordinata al superamento di apposito esame di Stato.

Art. 34

Norme finali e transitorie

1.Gli attuali appartenenti all'ordine dei biologi sono iscritti nella sezione A dell'albo dei biologi.

2.Coloro i quali sono in possesso dell'abilitazione professionale alla data di entrata in vigore del presente regolamento possono iscriversi nella sezione A dell'albo dei biologi.

3.Coloro i quali conseguono l'abilitazione professionale all'esito di esami di Stato indetti prima della data di entrata in vigore del presente regolamento possono iscriversi nella sezione A dell'albo dei biologi.

Capo VII Professione di chimico

Art. 35

Sezioni e titoli professionali

1.Nell'albo professionale dell'ordine dei chimici sono istituite la sezione A e la sezione B.

2.Agli iscritti nella sezione A spetta il titolo professionale di chimico.

3.Agli iscritti nella sezione B spetta il titolo professionale di chimico iunior.

4.L'iscrizione all'albo professionale dei chimici e' accompagnata, rispettivamente, dalle dizioni: "sezione dei chimici", "sezione dei chimici iuniores".

Art. 36

Attivita' professionali

Nota all'art. 36: - La legge 7 dicembre 1984, n. 818, reca: "Norme sul nullaosta provvisorio per le attivita' soggette ai controlli di prevenzione incendi, modifica degli articoli 2 e 3 della legge 4 marzo 1982, n. 66, e norme integrative dell'ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco". - Il decreto ministeriale 25 marzo 1985, reca: "Procedure e requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell'interno di cui alla legge 7 dicembre 1984, n. 818". - La legge 5 marzo 1990, n 46, contiene "Norme per la sicurezza degli impianti". - Il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, prevede: "Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/1988/CEE, 97/42/CE e 1999/38/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro".

Art. 37

Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione A e relative prove

1.L'iscrizione nella sezione A e' subordinata al superamento di apposito esame di Stato.

Art. 38

Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione B e relative prove

1.L'iscrizione nella sezione B e' subordinata al superamento di apposito esame di Stato.

Art. 39

Norme finali e transitorie

1.Gli attuali appartenenti all'ordine dei chimici sono iscritti nella sezione A dell'albo dei chimici.

2.Coloro i quali sono in possesso dell'abilitazione professionale alla data di entrata in vigore del presente regolamento possono iscriversi nella sezione A dell'albo dei chimici.

3.Coloro i quali conseguono l'abilitazione professionale all'esito di esami di Stato indetti prima della data di entrata in vigore del presente regolamento possono iscriversi nella sezione A dell'albo dei chimici.

Capo VIII Professione di geologo

Art. 40

Sezioni e titoli professionali

1.Nell'albo professionale dell'ordine dei geologi sono istituite la sezione A e la sezione B.

2.Agli iscritti nella sezione A spetta il titolo professionale di geologo.

3.Agli iscritti nella sezione B spetta il titolo professionale di geologo iunior.

4.L'iscrizione all'albo dei geologi e' accompagnata dalle dizioni: "sezione dei geologi", "sezione dei geologi iuniores".

Art. 41

Attivita' professionali

Art. 42

Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione A e relative prove

1.L'iscrizione nella sezione A e' subordinata al superamento di apposito esame di Stato.

Art. 43

Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione B e relative prove

1.L'iscrizione nella sezione B e' subordinata al superamento di apposito esame di Stato.

2.Per l'ammissione all'esame di Stato e' richiesto il possesso della laurea nella classe 16 - Scienze della terra.

4.Gli iscritti nella sezione B ammessi a sostenere l'esame di Stato per l'ammissione alla sezione A sono esentati dalla prova pratica, nonche' dalla seconda prova scritta.

Art. 44

Norme finali e transitorie

1.Gli attuali appartenenti all'ordine dei geologi sono iscritti nella sezione A dell'albo geologi.

2.Coloro i quali sono in possesso dell'abilitazione professionale alla data di entrata in vigore del presente regolamento possono iscriversi nella sezione A dell'albo dei geologi.

3.Coloro i quali conseguono l'abilitazione professionale all'esito di esami di Stato indetti prima della data di entrata in vigore del presente regolamento possono iscriversi nella sezione A dell'albo dei geologi.

Capo IX Professione di ingegnere

Art. 45

Sezioni e titoli professionali

4.L'iscrizione all'albo professionale degli ingegneri e' accompagnata dalle dizioni: "sezione degli ingegneri - settore civile e ambientale"; "sezione degli ingegneri - settore industriale"; "sezione degli ingegneri - settore dell'informazione"; "sezione degli ingegneri iuniores - settore civile e ambientale"; "sezione degli ingegneri iuniores - settore industriale"; "sezione degli ingegneri iuniores - settore dell'informazione".

Art. 46

Attivita' professionali

2.Ferme restando le riserve e le attribuzioni gia' stabilite dalla vigente normativa e oltre alle attivita' indicate nel comma 3, formano in particolare oggetto dell'attivita' professionale degli iscritti alla sezione A, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, le attivita', ripartite tra i tre settori come previsto dal comma 1, che implicano l'uso di metodologie avanzate, innovative o sperimentali nella progettazione, direzione lavori, stima e collaudo di strutture, sistemi e processi complessi o innovativi.

Art. 47

Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione A e relative prove

1.L'iscrizione nella sezione A e' subordinata al superamento di apposito esame di Stato.

4.Gli iscritti nella sezione B ammessi a sostenere l'esame di Stato per l'ammissione alla sezione A sono esentati dalla seconda prova scritta, purche' il settore di provenienza coincida con quello per il quale e' richiesta l'iscrizione.

Art. 48

Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione B e relative prove

1.L'iscrizione nella sezione B e' subordinata al superamento di apposito esame di Stato.

Art. 49

Norme finali e transitorie

1.Gli attuali appartenenti all'ordine degli ingegneri vengono iscritti nella sezione A dell'albo degli ingegneri, nonche' nel settore, o nei settori, per il quale ciascuno di essi dichiara di optare.

2.Coloro i quali sono in possesso dell'abilitazione professionale alla data di entrata in vigore del presente regolamento possono iscriversi nella sezione A dell'albo degli ingegneri, nonche' nel settore, o nei settori, per il quale ciascuno di essi dichiara di optare.

3.Coloro i quali conseguono l'abilitazione professionale all'esito di esami di Stato indetti prima della data di entrata in vigore del presente regolamento possono iscriversi nella sezione A dell'albo degli ingegneri, nonche' nel settore, o nei settori, per il quale ciascuno di essi dichiara di optare.

Capo X Professione di psicologo

Art. 50

Sezioni e titoli professionali

1.Nell'albo professionale dell'ordine degli psicologi sono istituite la sezione A e la sezione B.

2.Agli iscritti nella sezione A spetta il titolo professionale di psicologo.

3.Agli iscritti nella sezione B spetta il titolo professionale di psicologo iunior.

4.L'iscrizione all'albo professionale degli psicologi e' accompagnata rispettivamente dalle dizioni: "sezione degli psicologi", "sezione degli psicologi iuniores". Nella sezione degli psicologi iuniores viene annotata la specifica attivita' professionale dell'iscritto in coerenza con il percorso formativo, con riferimento alle specifiche figure professionali, individuate con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, come previsto all'articolo 52, comma 1.

5.Qualora gli iscritti nella sezione A abbiano conseguito la specializzazione in psicoterapia, l'esercizio dell'attivita' di psicoterapeuta e' annotata nell'Albo, come previsto dalla legge 18 febbraio 1989, n. 56.

Nota all'art. 50: - Il titolo della legge 18 febbraio 1989, n. 56, e' il seguente: "Ordinamento della professione di psicologo".

Art. 51

Attivita' professionali

2.((COMMA ABROGATO DAL D.L. 9 MAGGIO 2003, N. 105, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 11 LUGLIO 2003, N. 170)).

Art. 52

Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione A

1.L'iscrizione nella sezione A e' subordinata al superamento di apposito esame di Stato.

2.Per l'ammissione all'esame di Stato e' richiesto il possesso della laurea specialistica nella classe 58/S - Psicologia, oltre a un tirocinio della durata di un anno.

Art. 53

Esami di Stato per l'iscrizione alla sezione B

1.L'iscrizione alla sezione B e' subordinata al superamento di apposito esame di Stato.

2.Per l'ammissione all'esame di Stato e' richiesto il possesso della laurea nella classe 34 - Scienze e tecniche psicologiche, oltre a un tirocinio della durata di sei mesi.

4.L'iscrizione nella sezione B avviene con l'annotazione della specifica attivita' professionale, in coerenza con il percorso formativo, con riferimento alle specifiche figure professionali individuate con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, su proposta dell'ordine, sentita la conferenza dei presidi delle facolta' di psicologia, ferma restando comunque la facolta' di esercitare una qualsiasi delle attivita' di cui all'articolo 51, comma 2.

Art. 54

Norme finali e transitorie

1.Al fine di assicurare l'elezione di rappresentanti iscritti a entrambe le sezioni dell'Albo, fino alle elezioni dei rappresentanti delle due sezioni, e comunque non oltre il mese di febbraio 2003, sono prorogati i consigli provinciali, regionali e nazionale nella composizione vigente alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2.Gli attuali appartenenti all'ordine degli psicologi sono iscritti nella sezione A dell'albo degli psicologi.

3.Coloro i quali sono in possesso dell'abilitazione professionale alla data di entrata in vigore del presente regolamento possono iscriversi nella sezione A dell'albo degli psicologi.

4.Coloro i quali conseguono l'abilitazione professionale all'esito di esami di Stato indetti prima della data di entrata in vigore del presente regolamento possono iscriversi nella sezione A dell'albo degli psicologi.

Art. 55

Professioni di agrotecnico geometra, perito agrario, perito industriale

1.Agli esami di Stato per le professioni di agrotecnico, geometra, perito agrario e perito industriale, oltre che con i titoli e tirocini previsti dalla normativa vigente e dalla attuazione della legge 10 febbraio 2000, n. 30, si accede con la laurea comprensiva di un tirocinio di sei mesi. Restano ferme le attivita' professionali riservate o consentite e le prove attualmente previste per l'esame di Stato.

3.Possono, altresi', partecipare agli esami di Stato per le predette professioni coloro i quali, in possesso dello specifico diploma richiesto dalla normativa per l'iscrizione nei rispettivi albi, abbiano frequentato con esito positivo, corsi di istruzione e formazione tecnica superiore, a norma del decreto del Ministro della pubblica istruzione 31 ottobre 2000, n. 436, recante norme di attuazione dell'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, della durata di quattro semestri ((, oppure i percorsi formativi degli istituti tecnici superiori previsti dalle linee guida di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008)), comprensivi di tirocini non inferiori a sei mesi coerenti con le attivita' libero professionali previste dall'albo cui si chiede di accedere.

4.Agli iscritti con il titolo di laurea di cui al comma 2 spetta il titolo professionale rispettivamente di agrotecnico laureato, geometra laureato, perito agrario laureato, perito industriale laureato.

CIAMPI

Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri

Fassino, Ministro della giustizia

Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 20 luglio 2001 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla

persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 21

Tabella A

TABELLA A Parte di provvedimento in formato grafico