DECRETO 28 settembre 2001, n. 414
PARTE PRIMA Titolo I Disposizioni generali
Articolo 1
Attribuzioni del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto
1.Il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto disciplina l'utilizzo degli immobili, demaniali e non, in uso agli uffici marittimi ed alle strutture del Corpo.
2.Esso stabilisce la destinazione d'uso cui deve servire ciascun immobile. Tale destinazione d'uso puo' essere modificata soltanto su determinazione dello stesso Comando Generale, a seguito di motivata proposta della Direzione Marittima competente.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dell'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il regio decreto 27 febbraio 1921, n. 285 recante "Conferimento degli alloggi erariali in consegna all'amministrazione militare marittima" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 aprile 1921, n. 81. - Il regio decreto 29 aprile 1926, n. 866 recante "Ordine di precedenza per conferimento degli alloggi erariali al personale delle Capitanerie di porto" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 giugno 1926, n. 127. - La legge 24 dicembre 1993, n. 537 recante "Interventi correttivi di finanza pubblica" e' pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 1993, n. 303. - La legge 23 dicembre 1994, n. 724 recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica" e' pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1994, n. 304. - L'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 recante "Riordino dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri", pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214 cosi' recita: "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.".
Articolo 2
Autorita' responsabile
1.La Direzione Marittima amministra le unita' immobiliari demaniali e non, in uso agli uffici marittimi e alle strutture del Corpo ricadenti nella zona di competenza.
((2. La Capitaneria di porto, il Reparto di volo e il Reparto Supporto Navale, previa acquisizione del nulla osta del Direttore Marittimo e del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto:))
Articolo 3
Inosservanza grave o continuata
1.Fatti salvi gli eventuali provvedimenti disciplinari di propria competenza, l'inosservanza grave o continuata del presente regolamento e' segnalata dalla Capitaneria di Porto ((,Reparto Supporto Navale)) e dai Reparti di Volo alla Direzione Marittima competente e, per conoscenza, al Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto , per le azioni ed i provvedimenti ritenuti opportuni.
Titolo II Inventari ed atti di consegna
Articolo 4
Inventari
1.La Direzione Marittima, ai sensi dell'art. 1, primo capoverso, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del Patrimonio dello Stato, tiene nei previsti modelli gli inventari e le planimetrie degli immobili in uso degli uffici marittimi dipendenti e delle strutture del Corpo ricadenti nella zona di competenza, dai quali possa desumersi in ogni tempo lo stato di consistenza e le successive variazioni.
2.La Direzione Marittima di Roma tiene gli inventari e le planimetrie degli alloggi destinati ad uso del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto.
Nota all'art. 4: - L'art. 1 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 recante "Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 novembre 1923, n. 275 cosi' recita: il=3; "Art. 1. - I beni immobili dello Stato, tanto pubblici, quanto posseduti a titolo di privata proprieta', sono amministrati a cura del ministero delle finanze, salve le eccezioni stabilite da leggi speciali. I beni immobili assegnati ad un servizio governativo s'intendono concessi in uso gratuito al ministero da cui il servizio dipende e sono da esso amministrati. Tosto che cessi tale uso passano all'amministrazione delle finanze. Ciascun ministero provvede all'amministrazione dei beni mobili assegnati ad uso proprio o di servizi da esso dipendenti, salve le disposizioni speciali riguardanti i mobili di ufficio.".
Articolo 5
Elementi da includere negli inventari
1.Negli inventari e nelle piante debbono essere dettagliati i vari vani che costituiscono l'unita' immobiliare ed i suoi accessori.
2.Negli inventari devono, inoltre, indicarsi la destinazione dei singoli locali, la natura del pavimento, delle pareti e del soffitto, il numero e la specie delle chiusure, il numero e la qualita' dei beni mobili fissi di pertinenza degli alloggi per il personale del Corpo.
Articolo 6
Compilazione inventari
1.Gli inventari e le planimetrie delle singole unita' immobiliari sono compilati in originale e in numero sufficiente, da servire uno per il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, uno per la Direzione Marittima, uno per la Capitaneria ((, uno per il Reparto di Volo o per il Reparto Supporto Navale)) ed uno per il Comando che la utilizza.
2.Gli originali degli inventari e le planimetrie, debitamente riscontrati, debbono essere firmati dall'Ufficiale responsabile del servizio di economato della Direzione Marittima o della Capitaneria di Porto o del Reparto di Volo ((o del Reparto Supporto Navale)) che ha in uso l'immobile e vistati dal rispettivo Titolare; quelli per gli uffici circondariali marittimi, uffici locali marittimi e delegazioni di spiaggia sono invece firmati dal Titolare e vistati dal rispettivo Capo di compartimento marittimo.
3.Gli inventari dei locali destinati ad alloggio o ad altri usi, sono compilati a parte se si trovano in immobili diversi da quelli adibiti ad uffici.
4.Gli alloggi che si trovano invece nell'immobile ove hanno sede gli uffici debbono considerarsi come facenti parte dello stesso immobile e, percio', debbono essere compresi in quell'inventano.
5.Nei casi di cambio dell'Ufficiale incaricato del servizio di economato della Direzione Marittima o della Capitaneria di Porto o del Reparto di Volo ((o del Reparto Supporto Navale)) e nei casi di cambio di Titolari di uffici marittimi minori, si fara' luogo al passaggio di consegna degli inventari degli immobili e delle planimetrie. Tale consegna si fara' constare mediante dichiarazione sottoscritta dal cedente e dall'accettante sulla parte all'uopo riservata nel previsto modulario (Mod. 193).
Articolo 7
Conservazione degli inventari degli immobili
1.Ogni Capitaneria di Porto e Reparto di Volo ((nonche' Reparto Supporto Navale)) tiene un esemplare degli inventari e delle planimetrie degli immobili della propria giurisdizione curando l'aggiornamento anche degli esemplari di cui all'articolo 6.
2.L'Ufficiale responsabile dei servizi di economato provvede a segnalare al Comandante le eventuali varianti e le deficienze riscontrate negli immobili.
3.Per gli uffici circondariali marittimi, gli uffici locali marittimi e le delegazioni di spiaggia la funzione di economo e' disimpegnata dal Capo dell'ufficio.
Articolo 8
Compilazione verbali di consegna/riconsegna
1.I verbali di consegna Mod. 194 debbono essere compilati in originale in numero necessario: uno per la Capitaneria di Porto, uno per la Direzione Marittima ed uno per il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, al quale deve essere inviato entro 10 giorni dall'avvenuta consegna. Copia di detto verbale e' allegata a quello di passaggio di consegne dei Capi degli uffici marittimi (( o dei Comandi interessati)).
2.Nel verbale di consegna il consegnatario deve far risultare lo stato in cui lo stesso si trova e, in quello di riconsegna, l'Ufficiale economo deve indicare i danni causati da incuria od abuso.
3.Nella colonna annotazioni, poi, sara' indicata la causa presunta o effettiva di ciascun danno o mancanza, in modo da poterne stabilire la responsabilita'.
Articolo 9
Valutazione delle spese occorrenti per riparazione danni
((
1.La Capitaneria di Porto, il Reparto di Volo o il Reparto Supporto Navale, qualora l'assegnatario non provveda direttamente alla riparazione dei danni rilevati e nel caso di contestazione, acquisiscono, nelle forme di rito, preventivi di spesa e provvedono, acquisito il nulla osta della Direzione Marittima, al ripristino d'ufficio ed in danno del responsabile.
))
2.La Direzione Marittima procede al recupero delle spese sostenute attraverso l'Ente amministratore.
3.Sulle contestazioni relative a qualita', entita' e tipo degli interventi, nonche' alle spese necessarie per il ripristino, decide il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto.
Articolo 10
(( (Immobili di proprieta' privata).))
((
1.La consegna e la restituzione degli immobili di proprieta' privata e' fatta sempre in contraddittorio fra i proprietari o loro delegati autorizzati e il Capo del Compartimento marittimo o Comandante del Reparto di Volo o del Reparto Supporto Navale, ovvero un ufficiale dagli stessi delegato, con l'intervento dell'Ufficiale capo dei servizi di economato che firmeranno i relativi verbali.
2.Il Capo del compartimento marittimo, il Comandante del Reparto di Volo o il Comandante del Reparto Supporto Navale devono informare l'assegnatario dell'alloggio, ubicato all'interno di un immobile privato destinato ad ufficio marittimo, delle particolari condizioni risultanti dal contratto di locazione, affinche' gli assegnatari stessi vi si possano uniformare.
))
PARTE SECONDA Titolo I Degli alloggi di servizio
Articolo 11
(( (Categorie degli alloggi di servizio).))
((
))
Articolo 12
(( (Durata delle assegnazioni).))
((
))
Articolo 13
Attribuzioni del Comandante Generale, dei Direttori Marittimi e dei Capi di Compartimento Marittimo in materia di assegnazione
((
))
2.L'assegnazione dell'alloggio e' formalizzata con apposito atto della Direzione Marittima come da allegato "B" e, in quanto formulato nell'interesse dell'Amministrazione, e' redatto in carta semplice e soggetto a registrazione soltanto in caso d'uso.
3.Gli alloggi della categoria ASC sono assegnati con Ordine del Giorno del Capo del Compartimento Marittimo competente e, per i Reparti di Volo, del Comandante del Reparto della Base, a seguito di istanza dell'avente diritto formulata in conformita' all'allegato "C".((Gli alloggi della categoria APP sono assegnati con apposito atto direttamente dai Comandi in cui sono ubicati detti alloggi.))
4.Le Autorita' che formalizzano le assegnazioni degli alloggi per periodi uguali o superiori a trenta giorni sono tenute ad effettuare le comunicazioni di legge, di cui al decreto legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, nella legge 18 maggio 1978, n. 91.
Articolo 14
(( (Incarichi cui e' connessa l'assegnazione di alloggi della categoria ASI e assegnazione degli alloggi AST).))
((
3.Nel caso fossero disponibili piu' alloggi, l'assegnazione e' effettuata, in base alla composizione del nucleo familiare convivente con il richiedente, in relazione alle dimensioni degli alloggi disponibili.
4.I destinatari di ASIR che ritengono di poter soddisfare pienamente le esigenze di servizio senza abitare l'alloggio possono avanzare apposita motivata istanza, per via gerarchica, al Direttore Marittimo competente; questi, nell'inoltrare l'istanza, deve corredarla con il proprio parere che puo' essere favorevole nel caso in cui il richiedente fruisca di un alloggio da dove e' possibile raggiungere, prontamente, la sede di servizio. Sulle istanze di deroga, il Direttore Marittimo acquisisce il nulla osta del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto. I destinatari di ASI che parimenti ritengono di poter soddisfare pienamente le esigenze di servizio senza abitare l'alloggio possono rinunciare all'assegnazione. Tale rinuncia e' comunicata al Comando generale unitamente all'eventuale istanza di assegnazione dell'alloggio in questione di altro personale.
5.Gli ASI inividuati in forza del comma 1, per i quali e' intervenuta la rinuncia da parte dell'assegnatario, e gli ASIR non assegnati per effetto della deroga di cui al comma 4, possono, previa approvazione del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, essere assegnati, in uso temporaneo, solo ad altro personale avente titolo ad alloggio ASI sulla base dell'ordine di priorita' di cui al comma 1 del presente articolo. Detto personale deve sottoscrivere espresso impegno a rendere disponibile l'alloggio, a proprie spese e senza poter invocare alcuna proroga, in tempo utile e comunque entro i trenta giorni precedenti l'arrivo del nuovo titolare della carica cui l'alloggio sia specificatamente connesso, salvo che questi abbia richiesto e ottenuto la deroga o abbia rinunciato all'alloggio.
6.In caso di trasferimento a nuova destinazione, la domanda di alloggio puo' essere inoltrata dal momento della designazione al nuovo incarico. A tal fine, i Titolari dei Comandi della nuova destinazione, per il personale il cui movimento non contenga esplicita designazione d'incarico, devono comunicare al piu' presto all'interessato, e comunque entro trenta giorni dalla ricezione del dispaccio contenente il movimento, l'incarico da assolvere e consegnare allo stesso, se ha diritto all'alloggio, relativo stralcio planimetrico, dandone conoscenza al Comando Generale ed alla Direzione Marittima.
7.L'assegnatario di ASI puo' chiedere il cambio dell'alloggio occupato con un altro piu' grande, che si rendesse eventualmente disponibile, soltanto nel caso in cui il proprio nucleo familiare dia titolo a precedenza rispetto al candidato in attesa di nuovo alloggio. In tal caso, chi chiede il cambio dell'alloggio non potra' chiedere alcun contributo spese per il trasloco e non dovra' causare ritardo al nuovo assegnatario (che andra' ad occupare l'alloggio da lui lasciato libero).
))
Articolo 15
Assegnazione alloggi di categoria ASC ((e APP))
2.Nell'ambito delle suddette categorie, la priorita' sara' determinata con i criteri previsti per gli ASI in quanto applicabili.
3.Per gli ASC di pertinenza del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto amministrati dalla Capitaneria di Porto di Roma l'assegnazione, da parte del Capo del Compartimento Marittimo di Roma, e' subordinata al nulla osta del medesimo Comando Generale.
((
4.Gli ASC, APP e SLI sono provvisti delle dotazioni standard di mobili, corredi e materiali di casermaggio nonche', limitatamente alle prime due categorie di alloggi, di effetti letterecci.
))
((5. Le norme di dettaglio per la conduzione degli ASC e APP sono emanate a cura dei Comandi responsabili della relativa gestione))
Articolo 16
Cessazione dell'assegnazione
1.L'assegnazione di qualsiasi tipo di alloggio cessa con la perdita del titolo in forza del quale questa ha avuto luogo.
2.L'assegnatario deve lasciare libero l'alloggio da persone e cose entro venti giorni dalla data della perdita del titolo, fatti salvi i casi di cui al successivo comma 5. In caso contrario sono addebitati anche gli oneri derivanti dall'articolo 7, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255.
3.L'autorita' competente a disporre l'assegnazione notifica all'utente avviso di rilascio, redatto secondo il modello riportato in allegato "D", di massima trenta giorni prima della scadenza.
6.Alla vedova dell'assegnatario dell'alloggio o ad altro familiare gia' convivente, finche' permanga inalterato lo stato civile, puo' essere concessa proroga non rinnovabile all'occupazione dell'alloggio, per una durata massima pari a tre mesi decorrenti dal novantesimo giorno successivo al decesso dell'assegnatario.
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