DECRETO 19 ottobre 2001, n. 445

Type Decreto
Publication 2001-10-19
State In force
Source Normattiva
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IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE

DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 8 dicembre 1956, n. 1378, che reca norme sugli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni;

Visto il regolamento sugli esami di Stato approvato con decreto ministeriale 9 settembre 1957, e successive modificazioni;

Considerata la necessita' di procedere ad una modifica degli articoli 8 e 24 del suddetto regolamento;

Vista la proposta del Consiglio superiore di sanita' pervenuta in data 13 aprile 2001;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale espresso nell'adunanza del 3 maggio 2001;

Udito il parere del Consiglio nazionale studenti universitari espresso nell'adunanza del 18 maggio 2001;

Udito il parere della Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri in data 24 maggio 2001;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi del 12 luglio 2001.

Considerato che non si e' ritenuto di attenersi al predetto parere esclusivamente per il punto di cui all'articolo 3, comma 2, posto che la prova selettiva disciplinata dal regolamento in oggetto non e' volta al reclutamento di personale amministrativo, ma ha natura di esame abilitante e che in quanto tale non puo' farsi rientrare nella previsione di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, nonche' per il punto di cui all'articolo 4, comma 6, poiche' si e' ritenuto che centocinquanta minuti nel sistema dei quiz a risposta multipla siano sufficienti a garantire una risposta adeguatamente ponderata;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della predetta legge n. 400 del 1988, cosi' come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota n. DAGL 1.1.4/31890/4.48.1 dell'8 ottobre 2001.

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

ARTICOLO ABROGATO DAL DECRETO 9 MAGGIO 2018, N. 58 (1) ((2))

Art. 2

Tirocinio

1.Alla prova scritta di cui all'articolo 4 si accede nella prima sessione utile dopo il superamento di una prova pratica a carattere continuativo consistente in un tirocinio clinico della durata di tre mesi realizzati, dopo il conseguimento della laurea, presso policlinici universitari, aziende ospedaliere, presidii ospedalieri di aziende ASL o, ove costituite, aziende di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, nonche' presso l'ambulatorio di un medico di medicina generale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale avente i requisiti previsti dal comma 3 dell'articolo 27 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.

2.Il tirocinio pratico viene svolto per un mese presso un reparto di medicina, per un mese presso un reparto di chirurgia e per un mese presso un medico di medicina generale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, ad integrazione delle attivita' formative professionalizzanti previste dalla classe 46/S di cui al decreto ministeriale 28 novembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2001.

3.Il tirocinio di cui al comma 1 e' organizzato, ove si svolga al di fuori delle strutture universitarie, attraverso convenzioni con le strutture del Servizio sanitario nazionale, stipulate ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, nonche' con gli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri provinciali, dalle universita' che assicurano ai laureati l'accesso allo stesso fornendo a ciascuno un libretto-diario conforme ai criteri indicati dalla commissione nazionale di cui all'articolo

4.Al tirocinio sono ammessi, in aggiunta ai possessori di laurea conseguita presso l'universita' e compatibilmente con la capienza delle strutture ove si intende svolgere il tirocinio, anche i possessori di laurea conseguita presso altre universita'. 4. La certificazione della frequenza e la valutazione di ciascuno dei tre periodi avvengono sotto la diretta responsabilita' e a cura del docente universitario, o del dirigente medico, responsabile della struttura frequentata dal candidato, e del medico di medicina generale di cui al comma 1, che ne danno formale attestazione sul libretto diario fornendo un motivato giudizio espresso con punteggio numerico sulle capacita' e le attitudini del candidato. La valutazione del tirocinio e' effettuata sulla base di criteri definiti dalla commissione di cui all'articolo 4 e comporta l'attribuzione di un punteggio massimo di novanta punti, trenta per ogni periodo.

5.Ove il candidato non consegua un punteggio complessivo di almeno sessanta punti con un minimo di 18/30 per ciascun periodo, non e' ammesso alla prova scritta, salva la possibilita' di ripetere il tirocinio clinico. Ove il candidato stesso non superi la prova scritta, puo' presentarsi alla successiva sessione conservando il punteggio acquisito nel tirocinio. Qualora non superi la prova scritta nemmeno nella sessione immediatamente successiva, deve ripetere entrambe le prove. Qualora il candidato non possa partecipare alla prima sessione utile dopo il completamento del tirocinio per motivi personali gravi e documentati, conserva il punteggio acquisito nel tirocinio stesso per l'ammissione alla sessione immediatamente successiva. (1) ((2))

Art. 3

ARTICOLO ABROGATO DAL DECRETO 9 MAGGIO 2018, N. 58 (1) ((2))

Art. 4

ARTICOLO ABROGATO DAL DECRETO 9 MAGGIO 2018, N. 58 (1) ((2))

Art. 5

ARTICOLO ABROGATO DAL DECRETO 9 MAGGIO 2018, N. 58 (1) ((2))

Art. 6

ARTICOLO ABROGATO DAL DECRETO 9 MAGGIO 2018, N. 58 (1) ((2))

Art. 7

ARTICOLO ABROGATO DAL DECRETO 9 MAGGIO 2018, N. 58 (1) ((2))

Art. 8

ARTICOLO ABROGATO DAL DECRETO 9 MAGGIO 2018, N. 58 (1) ((2))

Il Ministro: Moratti

Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre 2001 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla

persona e dei beni culturali, registro n. 7, foglio n. 20

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