DECRETO 14 novembre 2001, n. 471

Type Decreto
Publication 2001-11-14
State In force
Source Normattiva
articles 7
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IL MINISTRO DEL LAVORO

E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 7 dicembre 2000, n. 383, recante "Disciplina delle associazioni di promozione sociale";

Visto, in particolare, l'articolo 7 della citata legge n. 383 del 2000, che prevede l'istituzione di un Registro nazionale presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Dipartimento delle politiche sociali e previdenziali, al quale possono iscriversi le associazioni di promozione sociale a carattere nazionale in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 della stessa legge;

Visto, in particolare, l'articolo 8 della citata legge n. 383 del 2000, che prevede l'emanazione da parte del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di un regolamento che disciplini il procedimento per l'iscrizione e la cancellazione delle associazioni a carattere nazionale nel registro di cui sopra;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 settembre 2001;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, effettuata a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota n. GAB/339/UL/19 del 16 ottobre 2001;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

O g g e t t o

1.Il presente regolamento disciplina le procedure di iscrizione e di cancellazione delle associazioni di promozione sociale a carattere nazionale nell'apposito registro nazionale, istituito a norma dell'articolo 7, comma 1, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, di seguito denominata legge, nonche' la periodica revisione del medesimo registro.

2.L'iscrizione nel registro e' condizione necessaria per stipulare le convenzioni e per usufruire dei benefici previsti dalla legge. ((1))

Art. 2

Requisiti e procedure di iscrizione

2.La domanda e' inoltrata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Dipartimento delle politiche sociali e previdenziali - Direzione generale per il volontariato, l'associazionismo sociale e le politiche giovanili - esclusivamente per posta, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

3.In merito all'iscrizione al Registro nazionale provvede il dirigente preposto alla Direzione generale per il volontariato, l'associazionismo sociale e le politiche giovanili, entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda. A tal fine fa fede il timbro a data apposto dall'ufficio postale accettante. Ove la domanda non venga rigettata entro tale termine, l'iscrizione deve intendersi perfezionata. ((1))

Art. 3

Comunicazione delle modifiche

1.Le associazioni iscritte al Registro nazionale comunicano, con le stesse modalita' prescritte dall'articolo 2 del regolamento, le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, il trasferimento della sede e le deliberazioni di scioglimento al Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Dipartimento delle politiche sociali e previdenziali - Direzione generale per il volontariato, l'associazionismo sociale e le politiche giovanili, affinche' quest'ultimo possa procedere alle eventuali necessarie modificazioni del Registro. Tale comunicazione deve avvenire, a pena di esclusione dal Registro nazionale, tempestivamente e comunque entro novanta giorni dall'evento. ((1))

Art. 4

Revisione periodica

1.Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Dipartimento delle politiche sociali e previdenziali - provvede d'ufficio, con cadenza biennale, alla revisione periodica delle associazioni iscritte al registro, ai fini della verifica della permanenza dei requisiti previsti dalla legge per l'iscrizione al registro. ((1))

Art. 5

Iscrizione automatica

1.Il diritto di automatica iscrizione delle articolazioni territoriali e dei circoli affiliati alle associazioni nazionali, di cui all'articolo 7, comma 3, della legge, si attua attraverso certificazione del Presidente nazionale attestante l'appartenenza dei suddetti soggetti all'associazione nazionale medesima e la conformita' dei loro statuti ai requisiti di legge; alla certificazione e' allegato l'elenco dei soggetti affiliati con l'indicazione dei loro legali rappresentanti. ((1))

Art. 6

Cancellazione

Art. 7

Ricorsi in via amministrativa e giurisdizionale

1.Nel caso di associazioni a carattere nazionale, avverso i provvedimenti di rifiuto di iscrizione e avverso i provvedimenti di cancellazione e' ammesso ricorso in via amministrativa, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione degli stessi, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, che decide previa acquisizione del parere vincolante dell'Osservatorio nazionale di cui all'articolo 11 della legge.

2.Per il ricorso giurisdizionale si applica la procedura prevista dall'articolo 10, comma 2, della legge.

((1))

Il Ministro: Maroni

Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 16 gennaio 2002 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla

persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 31 ((1))

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