DECRETO 10 gennaio 2002, n. 38

Type Decreto
Publication 2002-01-10
State In force
Source Normattiva
articles 14
Reform history JSON API

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Vista la legge 11 ottobre 1986, n. 697, recante la disciplina del riconoscimento delle scuole superiori per interpreti e traduttori;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 e, in particolare, l'articolo 17, comma 96, lettera a), che prevede che con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e' rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento delle scuole di cui alla richiamata legge n. 697 del 1986, l'attivazione dei corsi, il rilascio e la valutazione dei relativi titoli;

Visto il Rapporto finale del Gruppo di ricerca appositamente costituito dall'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario, trasmesso con nota n. 65 del 25 gennaio 1999;

Visto il regolamento adottato con decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei;

Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 4 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000, concernente la determinazione delle classi delle lauree universitarie e, in particolare, l'allegato 3 al predetto provvedimento, relativo alla classe delle lauree nelle scienze della mediazione linguistica;

Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 28 novembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2001, recante norme sulla determinazione delle classi delle lauree universitarie specialistiche;

Visto il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi del 9 aprile 2001;

Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 14 giugno 2001;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della predetta legge n. 400 del 1988, cosi' come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota n. 1.1.4/31890/4.23.41 del 27 luglio 2001;

Adotta

il seguente regolamento:

Titolo I PROCEDURE PER IL RICONOSCIMENTO DELLE SCUOLE

Art. 1

Ambito di applicazione e definizioni

1.Il presente regolamento, adottato in attuazione dell'articolo 17, comma 96, lettera a), della legge 15 maggio 1997, n. 127, ridetermina la disciplina concernente il riconoscimento delle scuole di cui alla legge 11 ottobre 1986, n. 697, nonche' le modalita' per l'attivazione dei corsi, il rilascio e la valutazione dei relativi titoli, definendo i criteri e le procedure conseguenti.

2.Le scuole superiori per interpreti e traduttori di cui alla legge 11 ottobre 1986, n. 697, assumono la denominazione di Scuole superiori per mediatori linguistici e rilasciano, ove istituite e attivate ai sensi del presente regolamento, titoli di studio, conseguibili al termine di corsi di studi superiori di durata triennale, equipollenti a tutti gli effetti ai diplomi di laurea rilasciati dalle universita' al termine dei corsi afferenti alla ((alla classe delle lauree in mediazione linguistica L-12 di cui al decreto ministeriale 16 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 155, supplemento ordinario n. 153 del 6 luglio 2007, concernente la determinazione delle classi di laurea)).

Art. 2

Istanza di riconoscimento

1.I soggetti pubblici e privati, gestori di scuole che intendono ottenere il riconoscimento per i fini di cui al presente regolamento, devono produrre apposita documentata istanza al Ministero. La documentazione deve comprendere lo statuto della scuola di cui all'articolo 4, il regolamento didattico dei corsi di studio di cui all'articolo 7, nonche' i requisiti di qualificazione didattica e di adeguatezza delle dotazioni di personale, finanziarie e delle strutture di cui al comma 2. Sono consentite integrazioni all'istanza stessa ove il procedimento di riconoscimento non sia stato nel frattempo concluso.

2.Ai fini del riconoscimento le scuole devono disporre di condizioni atte a garantire la qualita' formativa, consistenti in adeguate risorse finanziarie, in una congrua dotazione di aule, laboratori linguistici, ambienti multimediali, computers, biblioteca, e cabine di simultanea in proporzione al numero degli studenti; e devono altresi' disporre di qualificati docenti delle discipline linguistiche, comprese quelle professionalizzanti, afferenti alle attivita' formative di base, caratterizzanti, affini o integrative, come indicate nel prospetto allegato n. 3 al decreto ministeriale 4 agosto 2000. La qualificazione dei docenti deve risultare da specifico curriculum di studio e professionale. Il reclutamento dei docenti va effettuato secondo procedure selettive improntate ai criteri della comparazione e della pubblicita' della valutazione.

3.Entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza il responsabile del procedimento trasmette alla Commissione di cui all'articolo 3 copia della stessa e della relativa documentazione.

4.Entro i successivi novanta giorni la Commissione formula motivato parere sull'istanza di riconoscimento, previa valutazione della sussistenza dei requisiti di cui ai commi precedenti, tenuto altresi' conto delle possibilita' occupazionali nel settore nell'ambito del bacino di utenza delle scuole richiedenti e dell'eventuale presenza, nello stesso ambito territoriale regionale, di scuole riconosciute e di corrispondenti corsi di studio attivati presso universita'.

5.Ai fini della formulazione del prescritto parere e' in facolta' della Commissione accertare, anche con visite ispettive, la sussistenza dei requisiti di qualificazione didattica e di adeguatezza delle strutture e delle attrezzature. A tal fine la Commissione puo' avvalersi anche di esperti esterni, entro il limite massimo di tre, ove la stessa Commissione non disponga al proprio interno delle conoscenze relative a specifici ambiti linguistici che ritenga motivatamente necessarie al fine della valutazione.

6.Il provvedimento di riconoscimento e' adottato con decreto del direttore generale del Servizio sulla base del parere formulato dalla Commissione, entro trenta giorni dal ricevimento dello stesso, decorsi inutilmente i quali, il riconoscimento si intende negato. Ove ricorrano particolari necessita' istruttorie, i termini di cui aicommi 3 e 4 possono essere prorogati, a cura del responsabile del procedimento, per non piu' di sessanta giorni, decorsi inutilmente i predetti termini, il riconoscimento si intende negato.

7.Il provvedimento di diniego del riconoscimento, idoneamente motivato, e' adottato con le stesse modalita' di cui al comma 6.

8.I decreti di cui ai commi 6 e 7 sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

9.Il decreto di riconoscimento indica la sede nella quale la scuola e' abilitata, successivamente alla data di emanazione del provvedimento, ad istituire e ad attivare corsi di studi superiori di durata triennale e a rilasciare i relativi diplomi equipollenti a tutti gli effetti ai diplomi di laurea rilasciati dalle universita' al termine dei corsi afferenti alla ((alla classe delle lauree in mediazione linguistica L-12 di cui al decreto ministeriale 16 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 155, supplemento ordinario n. 153 del 6 luglio 2007, concernente la determinazione delle classi di laurea)). Per l'eventuale riconoscimento di sedi decentrate deve essere prodotta apposita documentata istanza successivamente al riconoscimento della sede principale, secondo le procedure di cui ai commi 2 e seguenti.

Art. 3

Commissione tecnico-consultiva

1.Con decreto del Ministro e' costituita una Commissione tecnico-consultiva con il compito di esprimere parere obbligatorio in ordine all'istanza di riconoscimento delle scuole ai sensi del presente regolamento.

3.Ai lavori della Commissione partecipa, con voto consultivo, il dirigente del competente Ufficio del servizio, responsabile del procedimento. Con il decreto di cui al comma 1 e' nominato il Presidente, il cui voto prevale in caso di votazioni con esito di parita'.

4.La Commissione dura in carica tre anni. I singoli componenti possono essere confermati una sola volta.

5.All'atto dell'insediamento la Commissione adotta, a maggioranza assoluta dei componenti, il regolamento di funzionamento, improntato a criteri di trasparenza e di pubblicizzazione delle decisioni e delle valutazioni.

6.La Commissione puo' organizzarsi in gruppi istruttori di lavoro e puo' procedere ad audizioni anche su richiesta dei soggetti istanti. A tal fine si avvale di una segreteria tecnica, costituita con provvedimento del direttore generale del Servizio.

7.Su delibera della Commissione, in relazione a questioni ed argomenti specifici, possono partecipare ai lavori della stessa, senza diritto di voto, esperti qualificati convocati di volta in volta dal Presidente.

8.L'incarico di membro della Commissione e' incompatibile con quello di componente di organi di direzione, gestione, consultivi, di controllo e didattici dei soggetti gestori delle scuole che abbiano prodotto istanza ai sensi dell'articolo 2. I membri della Commissione stessa non possono avere comunque cointeressenze nelle scuole, ne' avere presso le stesse incarichi di insegnamento in atto.

9.Ai componenti la Commissione, oltre al trattamento di missione ove competa, e' attribuito un gettone di presenza per la partecipazione alle adunanze della Commissione stessa, nella misura stabilita dal decreto interministeriale di cui all'articolo 13, comma 5, della legge 9 maggio 1989, n. 168. ((1))

Art. 4

Effetti del riconoscimento

1.Il provvedimento di riconoscimento abilita la Scuola ad istituire e ad attivare corsi di diploma per mediatori linguistici e determina il numero massimo dei corsi e degli allievi da ammettere al primo anno di ciascun corso e complessivamente per l'intero ciclo.

2.Le scuole riconosciute ai sensi del precedente comma sono rette da uno statuto che ne disciplina la gestione e il funzionamento, compresi i rapporti con i soggetti gestori delle scuole stesse, prevedendo gli organi responsabili della direzione amministrativa, scientifica e didattica, nonche' le attribuzioni, la composizione e la durata degli stessi. Tra gli organi deve essere previsto un Comitato tecnico-scientifico composto da almeno tre esperti, di cui un docente universitario, esterno alla scuola, inquadrato nei settori scientifico-disciplinari di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), con funzioni di monitoraggio e di valutazione del funzionamento della scuola e dei risultati scientifici e didattici conseguiti. ((1))

3.Il Comitato di cui al comma 2 presenta ogni anno al Ministero una relazione sul funzionamento della scuola e sull'attivita' scientifica e didattica svolta nell'anno immediatamente precedente, nonche' sul programma per l'anno successivo, che viene trasmessa alla Commissione. La mancata presentazione al Ministero della relazione per due anni consecutivi determina, previa diffida a presentare le relazioni predette entro trenta giorni dal ricevimento della diffida stessa, la decadenza del riconoscimento, da adottare con motivato decreto del direttore generale del Servizio.

4.Ai fini dell'accertamento della permanenza dei requisiti di idoneita' di cui all'articolo 2, comma 4, il Ministero dispone, anche su proposta della Commissione, verifiche ispettive a campione presso le scuole.

5.Qualora vengano accertati fatti modificativi dei requisiti di idoneita', puo' essere adottato, previo contraddittorio con i soggetti interessati, decreto di revoca del riconoscimento, idoneamente motivato, su conforme parere della Commissione. La revoca e' comunque disposta in caso di interruzione o di cessazione dell'attivita' formativa. Il decreto di revoca e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

6.Con provvedimento del direttore generale del Servizio, su istanza delle scuole interessate e previo parere favorevole della Commissione di cui all'articolo 3, e' autorizzato il trasferimento della sede. Il trasferimento della responsabilita' legale delle stesse e' comunicato al Ministero per la presa d'atto.

Art. 5

Reiterazione dell'istanza

1.I soggetti gestori delle scuole cui sia stato negato il riconoscimento possono produrre nuova istanza nella quale, in relazione al provvedimento di diniego, devono essere dedotti, a pena di inammissibilita', elementi nuovi, idoneamente motivati e documentati. Il provvedimento di inammissibilita' e' adottato dal direttore generale del Servizio previo parere obbligatorio della Commissione di cui all'articolo 3.

Titolo II ORDINAMENTO DEI CORSI DI STUDIO

Art. 6

Obiettivi formativi dei corsi di studio e criteri di ammissione

1.I corsi attivati nelle scuole hanno lo scopo di fornire agli studenti una solida formazione culturale, di base e linguistica, di livello superiore, in almeno due lingue, oltre l'italiano, e nelle relative culture, nonche' di sviluppare specifiche competenze linguistico-tecniche orali e scritte adeguate alle professionalita' proprie dell'area della mediazione linguistica.

2.I corsi di studio di cui al comma 1 hanno durata triennale, corrispondente a 180 crediti formativi universitari, quali definiti e disciplinati dall'articolo 5 del decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.

3.Per essere ammessi ai corsi di studio di cui al comma 1 occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, da parte degli organi della scuola responsabili della didattica. Il regolamento didattico di cui all'articolo 7 richiede altresi' il possesso di un'adeguata preparazione linguistica iniziale, definendo le conoscenze richieste per l'accesso e determinando le necessarie modalita' di verifica. Deve essere comunque accertata, tra l'altro, l'ottima conoscenza della lingua madre da parte dei candidati.

4.In favore degli iscritti ai corsi si applicano le norme vigenti in ambito universitario in materia di diritto allo studio di competenza delle regioni.

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.