DECRETO 8 febbraio 2002, n. 47

Type Decreto
Publication 2002-02-08
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del decreto: 18-4-2002

IL MINISTRO

PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Vista la legge 14 agosto 1967, n. 800, recante "Nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attivita' musicali";

Viste le leggi 22 luglio 1977, n. 426, recante "Provvedimenti straordinari a sostegno delle attivita' musicali"; 5 marzo 1980, n. 54, recante "Interventi a sostegno delle attivita' musicali"; 17 febbraio 1982, n. 43, recante "Interventi straordinari a favore delle attivita' dello spettacolo";

Vista la legge 14 novembre 1979, n. 589, recante "Provvedimenti per le attivita' musicali e cinematografiche";

Vista la legge 30 aprile 1985, n. 163, recante "Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo";

Visto il decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3;

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante "Istituzione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

Visto il decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 492, recante "Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 18 novembre 1997, n. 426, del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 20, e del decreto legislativo 23 aprile 1998, n. 134";

Visto il decreto ministeriale 19 marzo 2001, n. 191, di adozione del regolamento recante "Criteri e modalita' di erogazione di contributi in favore delle attivita' musicali, in corrispondenza agli stanziamenti del Fondo Unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163";

Ritenuto necessario modificare la disciplina dell'erogazione delle somme destinate al settore della musica nell'ambito del Fondo Unico dello spettacolo, al fine di razionalizzare e semplificare le procedure per la contribuzione statale;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10 gennaio 2002;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota n. 306 del 31 gennaio 2002;

Adotta

il seguente regolamento:

Capo I Disposizioni generali

Art. 1

Intervento finanziario per le attivita' musicali

3.Qualora le leggi finanziarie e di bilancio successive alla emanazione del decreto di cui al comma 2, determinino una consistenza del Fondo inferiore rispetto a quella definita all'atto dell'emanazione del citato decreto, il Ministro provvede alla proporzionale riduzione delle risorse ripartite. In caso di variazione in aumento della consistenza del Fondo, il Ministro puo' provvedere alla integrazione delle risorse medesime, secondo quanto previsto dal presente regolamento.

4.Ai fini dell'intervento finanziario dello Stato, sono considerate le attivita' liriche, concertistiche, corali, di promozione e perfezionamento professionale, le rassegne e i festival, i concorsi, (( i concorsi a premi, )) le attivita' di complessi bandistici.

Art. 2

Criteri generali di attribuzione del contributo

1.Il contributo e' correlato alle voci di costo previste nel progetto artistico e nel preventivo finanziario e riconosciute ammissibili ai sensi dell'articolo 5, secondo la valutazione qualitativa di cui all'articolo 6.

2.Il contributo non puo' comunque eccedere la somma equivalente al pareggio tra entrate ed uscite dei bilanci preventivi e consuntivi del soggetto beneficiario.

4.Nella valutazione dei programmi di attivita', si considerano le coproduzioni con apporti artistici e finanziari, sia tra soggetti nazionali sia con Paesi appartenenti all'Unione europea. Le esecuzioni realizzate sono valutate nei limiti dei rispettivi apporti ai costi di produzione.

5.Il contributo e' corrisposto per le rappresentazioni alle quali chiunque puo' accedere con l'acquisto di biglietto di ingresso, per quelle gratuite svolte in chiese e per quelle svolte in edifici scolastici entro il limite del dieci per cento dell'intera attivita'. Per le attivita' corali e' consentito l'accesso gratuito.

6.L'amministrazione, previo assenso dell'interessato e sentita la Commissione, puo' attribuire il contributo a titolo diverso da quello richiesto, qualora le caratteristiche soggettive del richiedente o l'oggetto della domanda possono essere diversamente classificati, nell'ambito delle attivita' di cui all'articolo 1, comma 4.

Nota all'art. 2: - Il regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 161 del 26 giugno 1999.

Art. 3

Presentazione della domanda e determinazione del contributo

2.Il termine per la presentazione della domanda e' fissato al 31 dicembre dell'anno antecedente il periodo per il quale si chiede il contributo, ed e' perentorio. Nel caso di domanda spedita mediante il servizio postale, fa fede la data di spedizione.

3.L'entita' del contributo, annuale o triennale, e' determinata con provvedimento del direttore generale per lo spettacolo dal vivo, previo parere della Commissione.

Nota all'art. 3: - L'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001, dispone: "Art. 46 (Dichiarazioni sostitutive di certificazioni). - 1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualita' personali e fatti: a) data e il luogo di nascita; b) residenza; c) cittadinanza; d) godimento dei diritti civili e politici; e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero; f) stato di famiglia; g) esistenza in vita; h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente; i) iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni; l) appartenenza a ordini professionali; m) titolo di studio, esami sostenuti; n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica; o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali; p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto; q) possesso e numero del codice fiscale, della partita I.V.A. e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell' anagrafe tributaria; r) stato di disoccupazione; s) qualita' di pensionato e categoria di pensione; t) qualita' di studente; u) qualita' di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili; v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo; z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio; aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; cc) qualita' di vivenza a carico; dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile; ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.".

Art. 4

Criteri soggettivi di ammissione al contributo

1.Il contributo puo' essere assegnato a soggetti che abbiano svolto almeno tre anni di attivita' nel settore musicale o che abbiano realizzato manifestazioni musicali di riconosciuta rilevanza nazionale o internazionale ovvero si avvalgano di un direttore artistico che abbia gia' ricoperto, per almeno due anni, tale carica o altra carica direttiva per soggetti musicali ammessi a contributo.

Art. 5

Valutazione quantitativa

1.Per le attivita' lirica, concertistica e corale sono valutabili i costi concernenti la produzione, l'ospitalita' e la promozione.

2.Per l'attivita' di produzione, i costi riguardano gli oneri previdenziali ed assistenziali complessivamente versati, presso qualsiasi ente pubblico, dall'organismo musicale o da soggetti terzi impiegati, sulle retribuzioni o i compensi corrisposti al personale comunque utilizzato, maggiorati di una quota percentuale, definita con il decreto di cui all'articolo 2, comma 3, a copertura dei costi di allestimento, delle spese generali, nonche' dei costi sostenuti per le strutture tecnico-organizzative.

3.L'ospitalita' si riferisce all'utilizzo di soggetti musicali per i quali sono previsti compensi a percentuale sugli incassi o fissi, sino ad un importo massimo fissato con il decreto di cui all'articolo 2, comma 3, che determina, inoltre, le modalita' in base alle quali i contratti stipulati con compenso fisso sono equiparati ai contratti a percentuale.

4.Per lo svolgimento di attivita' liriche, i costi presi in considerazione possono avere un incremento percentuale per i progetti che, con preventivi corsi di formazione e con la presenza di un regista e di un direttore di orchestra di comprovata professionalita', sono finalizzati alla promozione dell'attivita' di giovani cantanti lirici italiani.

5.Per l'attivita' di formazione professionale e per i concorsi, i costi si riferiscono ai compensi rispettivamente per i docenti e per i componenti delle giurie.

6.Per l'attivita' mirata alla informazione, alla diffusione e all'incremento della cultura musicale, realizzata attraverso convegni, seminari e mostre, attivita' editoriale, e per l'attivita' di perfezionamento professionale di quadri artistici, tecnici ed amministrativi, sono valutabili i costi concernenti l'attivita' istituzionale, in misura determinata con il decreto di cui all'articolo 2, comma 3.

7.Per le rassegne ed i festival, sono valutabili i costi riguardanti la produzione, l'ospitalita', la promozione e la pubblicita'.

8.Per i complessi bandistici, sono considerate le spese di impianto e funzionamento.

Art. 6

Valutazione qualitativa

2.Ai fini del parere di cui al comma 1, la Commissione individua preliminarmente la rilevanza dei singoli criteri, attribuendo valore prevalente a quello di cui al comma 1, lettera a).

3.La valutazione qualitativa puo' determinare la variazione in aumento fino al doppio, ovvero in diminuzione fino all'azzeramento, dell'ammontare dei costi ammessi ai sensi dell'articolo 5.

4.In caso di programmazione triennale, la valutazione qualitativa viene compiuta annualmente.

Nota all'art. 6: - L'art. 9 del citato decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 492, come modificato dall'art. 6 della legge 21 dicembre 1999, n. 513, recante "Interventi straordinari nel settore dei beni e delle attivita' culturali", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 7 dell'11 gennaio 2000, dispone: "Art. 9 (Commissione consultiva per la musica). - 1. La commissione consultiva per la musica, di cui all'art. 1, comma 59, del decreto legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, ha funzioni consultive in ordine alla valutazione degli aspetti qualitativi dei progetti e delle iniziative culturali in materia di musica, nei settori disciplinati dalla legge 14 agosto 1967, n. 800. In particolare, essa esprime parere sugli aspetti qualitativi: a) in ordine ai contributi, definiti con cadenza triennale, ed erogati annualmente, ai soggetti operanti nell'ambito dei settori disciplinati dalla legge 14 agosto 1967, n. 800, sulla base di un regolamento adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; b) in ordine alla parte del contributo assegnato alle Fondazioni lirico-sinfoniche, in conseguenza della valutazione qualitativa del programma di attivita'; c) in ordine alla concessione di ausili finanziari in favore delle composizioni operistiche e concertistiche, in favore di giovani musicisti, cantanti ed esecutori, nonche' di orchestre giovanili e di istituzioni di alta formazione musicale, sulla base di criteri stabiliti con regolamento adottato dal Ministro per i beni e le attivita' culturali, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.".

Art. 7

Erogazione del contributo. Controlli

1.Nel caso di progetti artistici di particolare rilevanza finanziaria, l'amministrazione puo' prendere in considerazione solo una parte dei costi ammissibili. Resta fermo l'obbligo di presentare il bilancio consuntivo in ordine a tutta l'attivita' svolta.

2.L'amministrazione eroga l'acconto entro sessanta giorni dalla determinazione del contributo.

4.L'erogazione dell'importo del contributo e' subordinata alla corrispondenza con quanto previsto dalle leggi finanziarie e di bilancio per ciascuno degli anni del triennio. Qualora ricorrano le condizioni di cui all'articolo 1, comma 3, il contributo definito per ciascun soggetto e' diminuito di una identica percentuale.

5.L'amministrazione puo' procedere a verifiche amministrativo-contabili, anche a campione, al fine di accertare la regolarita' dei bilanci e degli altri atti relativi all'attivita' musicale sovvenzionata, a tal fine accedendo anche alla documentazione conservata presso il soggetto beneficiario e condizionando, ove opportuno, l'erogazione dell'intero contributo, o di parte dello stesso, all'esito della verifica.

6.L'importo del contributo e' fisso ed invariabile, anche in presenza di maggiori costi per l'attivita' svolta. Per le attivita' triennali e' possibile, a decorrere dal secondo anno del triennio, una revisione del contributo con riferimento ai maggiori costi, in presenza di nuovi elementi artisticamente qualificanti non prevedibili all'atto della presentazione del progetto artistico triennale.

7.Il soggetto beneficiario e' tenuto a svolgere un'attivita' quantitativamente non inferiore a quella cui si riferisce il contributo, pena una proporzionale riduzione. (( Qualora tale attivita' sia programmata su base triennale e si abbia, nel primo e nel secondo degli anni del triennio, un aumento o una diminuzione non superiori al quindici per cento per ciascun anno rispetto all'attivita' prevista nel periodo di riferimento, la stessa potra' essere aumentata o diminuita nella residua parte del triennio. ))

8.La variazione sostanziale di alcuni degli elementi artistici del programma rispetto a quelli indicati nel progetto, va previamente comunicata all'amministrazione, che provvede a sottoporre nuovamente, per tale solo aspetto, il progetto alla Commissione ai fini della conferma o della variazione del contributo.

Art. 8

Decadenze e sanzioni

Capo II Settori musicali

Art. 9

Teatri di tradizione

1.I teatri di tradizione, di cui all'articolo 28 della legge 14 agosto 1967, n. 800, hanno il compito di promuovere, agevolare e coordinare le attivita' musicali, con particolare riferimento all'attivita' lirica, nel territorio delle rispettive province.

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