DECRETO 1 agosto 2002, n. 199
IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e successive modifiche ed integrazioni, concernente l'ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 903, con il quale e' stato approvato il regolamento per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, recante l'attuazione dell'articolo 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo della Polizia di Stato, cosi' come modificato dalla legge 28 febbraio 2001, n. 53;
((Visto l'articolo 2, comma 5, lettera b), del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 12;))
Considerato che ai sensi dell'articolo 24-quater del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982, inserito dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 53 del 2001, occorre individuare con apposito regolamento le modalita' di svolgimento del concorso per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione ed i punteggi da attribuire a ciascuna di esse, la composizione della commissione d'esami, nonche' le modalita' di svolgimento dei corsi di formazione professionale ed i criteri per la formazione delle graduatorie di fine corso;
Ritenuto di dover procedere ad una compiuta disciplina di quanto teste' richiamato;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Acquisito il parere delle Organizzazioni Sindacali del personale della Polizia di Stato maggiormente rappresentative sul piano nazionale;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 17 giugno 2002;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota n. 333.A/9806.E.2.3 del 3 luglio 2002;
Adotta
il seguente regolamento:
Capo I Concorso interno per titoli
Art. 1
Bando di concorso
Art. 2
Esclusione dal concorso
1.L'esclusione dal concorso e' disposta con decreto motivato del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza.
2.Per il personale di cui all'articolo 24-quater, comma 2, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, nei cui confronti sia intervenuto l'annullamento del provvedimento disciplinare che ha determinato l'esclusione dal concorso, trova applicazione la previsione contenuta nell'articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
Nota all'art. 2: - Il testo dell'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e' il seguente: "Art. 94 (Ammissione agli esami dell'impiegato prosciolto da addebiti disciplinari). - 1. L'impiegato escluso dall'esame che sia stato prosciolto da ogni addebito disciplinare o punito con la censura e' ammesso al primo esame successivo e, qualora riporti una votazione in virtu' della quale sarebbe stato promovibile se ottenuta nell'esame originario, e' collocato nella graduatoria di questo, tenuto conto della votazione stessa, ed e' promosso, anche in soprannumero salvo riassorbimento, con decorrenza a tutti gli effetti, con esclusione delle competenze gia' maturate, dalla stessa data con la quale sarebbe stata conferita la promozione in base al detto esame. 2. L'impiegato ammesso all'esame di cui al precedente comma, qualora non abbia raggiunto una votazione tale da consentirgli di essere promosso nel primo esame ma abbia conseguito una votazione superiore all'ultimo dei promossi di uno dei successivi esami, viene iscritto nella graduatoria nella quale puo' trovare utile collocazione ed e' promosso con la medesima anzianita' degli altri impiegati compresi nella graduatoria in cui e' collocato.".
Art. 3
Presentazione delle domande
1.Le domande di partecipazione al concorso, redatte su carta libera, ovvero su apposito modulo predisposto per la lettura ottica dall'Amministrazione, dirette al Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale per le risorse umane, devono essere presentate agli uffici o reparti di appartenenza entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del decreto che indice il concorso nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.
Art. 4
Commissione esaminatrice
1.La commissione esaminatrice del concorso e' composta da un presidente scelto tra i funzionari della Polizia di Stato con qualifica non inferiore a dirigente superiore e da altri quattro funzionari con qualifica di vice questore aggiunto.
2.Svolge le funzioni di segretario un funzionario del ruolo dei Commissari della Polizia di Stato, in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza.
Art. 5
Titoli
2.Nell'ambito delle suddette categorie, la commissione esaminatrice determina i titoli valutabili ed i criteri di massima per la valutazione degli stessi e per l'attribuzione dei relativi punteggi.
3.Il Direttore centrale per le risorse umane del Dipartimento della pubblica sicurezza invia alla commissione esaminatrice copia del foglio matricolare nonche' le domande di partecipazione corredate da un foglio notizie contenente l'elenco dei titoli di servizio e ogni altra indicazione utile afferente il concorso, redatto dal dirigente l'ufficio o reparto di appartenenza e sottoscritto per conferma dal candidato.
4.La commissione esaminatrice annota i titoli valutati ed i relativi punteggi su apposite schede individuali sottoscritte da tutti i componenti ed allegate ai verbali del concorso di cui costituiscono parte integrante.
Art. 6
Formazione ed approvazione della graduatoria
1.Il punteggio complessivo di ciascun candidato e' dato dalla somma dei punteggi relativi alle singole categorie di titoli.
2.A parita' di punteggio, prevalgono, nell'ordine, l'anzianita' di qualifica, l'anzianita' di servizio e la maggiore eta'.
3.Con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, riconosciuta la regolarita' del procedimento, e' approvata la graduatoria di merito e sono dichiarati i vincitori del concorso.
4.Il decreto di approvazione della graduatoria di merito e di dichiarazione dei vincitori del concorso e' pubblicato nel bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.
Capo II Concorso interno per titoli ed esame scritto
Art. 7
Bando di concorso
Nota all'art. 7: - Per il testo dell'art. 24-quater del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, si veda in note alla premessa.
Art. 8
Possesso dei requisiti ed esclusione dal concorso
1.E' ammesso al concorso il personale del ruolo degli agenti e assistenti che abbia compiuto al 31 dicembre di ogni anno quattro anni di effettivo servizio.
2.L'esclusione dal concorso e' disposta con decreto motivato del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza.
3.Per il personale di cui all'articolo 24-quater, comma 2, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, nei cui confronti sia intervenuto l'annullamento del provvedimento disciplinare che ha determinato l'esclusione dal concorso, trova applicazione la previsione contenuta nell'articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
Nota all'art. 8: - Per il testo dell'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si veda in nota all'art. 2.
Art. 9
Domande di partecipazione e diario della prova scritta
1.Le domande di partecipazione al concorso, redatte, su carta libera, ovvero su apposito modulo predisposto per la lettura ottica dall'Amministrazione, dirette al Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale per le risorse umane, devono essere presentate agli uffici o reparti di appartenenza entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del decreto che indice il concorso.
2.Nel bando di concorso viene data comunicazione del giorno, dell'ora e del luogo di svolgimento della prova scritta ovvero della data del Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno nel quale sara' pubblicato il diario di detta prova.
3.Il candidato che non si presenti nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti per sostenere la prova scritta e' escluso dal concorso.
Art. 10
Commissione esaminatrice
1.La commissione esaminatrice del concorso e' composta da un presidente scelto tra i funzionari della Polizia di Stato con qualifica non inferiore a dirigente superiore e da altri quattro funzionari con qualifica di vice questore aggiunto.
2.Svolge le funzioni di segretario un funzionario del ruolo dei Commissari della Polizia di Stato, in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza.
Art. 11
Prova scritta
1.La prova scritta consiste in risposte ad un questionario somministrabile dall'Amministrazione mediante supporti informatici e/o audiovisivi, articolato su domande tendenti ad accertare prevalentemente il grado di preparazione professionale dei candidati.
2.Il questionario puo' essere articolato in domande a risposta sintetica ovvero a scelta multipla, vertenti per il venti per cento su argomenti di cultura generale e per la restante parte su materie professionali.
3.Le materie che possono formare oggetto del questionario sono italiano, storia d'Italia a partire dal 1815, geografia fisica, politica ed economica dell'Italia, educazione civica, diritto penale, procedura penale, legislazione di pubblica sicurezza e leggi speciali, ordinamento e regolamenti dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.
4.La prova si intende superata se il candidato riporta una votazione non inferiore a 60 punti. La votazione massima attribuibile alla prova scritta e' di 100 punti.
5.La predisposizione del questionario puo' essere affidata a qualificati istituti pubblici o privati e la relativa prova puo' essere gestita con l'ausilio di societa' specializzate.
Art. 12
Titoli
2.Nell'ambito delle suddette categorie, la commissione esaminatrice determina i titoli valutabili ed i criteri di massima per la valutazione degli stessi e per l'attribuzione dei relativi punteggi.
3.Il Direttore centrale per le risorse umane del Dipartimento della pubblica sicurezza invia alla commissione esaminatrice copia del foglio matricolare aggiornato, nonche' le domande di partecipazione corredate da un foglio notizie contenente l'elenco dei titoli di servizio e ogni altra indicazione utile afferente il concorso, redatto dal dirigente l'ufficio o reparto di appartenenza e sottoscritto per conferma dal candidato.
4.La commissione esaminatrice annota i titoli valutati ed i relativi punteggi su apposite schede individuali sottoscritte da tutti i componenti ed allegate ai verbali del concorso di cui costituiscono parte integrante.
5.La valutazione dei titoli e' effettuata nei confronti dei soli candidati che abbiano superato la prova scritta.
Art. 13
Formazione ed approvazione della graduatoria
1.La valutazione complessiva di ciascun candidato e' data dalla somma della votazione riportata nella prova scritta e del punteggio attribuito ai titoli.
2.A parita' di punteggio, prevalgono, nell'ordine, la qualifica, l'anzianita' di qualifica, l'anzianita' di servizio e la maggiore eta'.
3.Gli assistenti capo vincitori del concorso interno per titoli ed esame scritto, gia' vincitori del concorso interno per titoli, indetto lo stesso anno, ed ammessi alla frequenza del corso di formazione professionale, sono esclusi dalla graduatoria del concorso per titoli ed esame scritto.
4.Con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, riconosciuta la regolarita' del procedimento, e' approvata la graduatoria di merito e sono dichiarati i vincitori del concorso.
5.Il decreto di approvazione della graduatoria di merito e di dichiarazione dei vincitori del concorso e' pubblicato nel bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.
((Capo II-bis Concorso con procedure e modalita' concorsuali semplificate))
Art. 13-bis
(( (Procedure e modalita' concorsuali semplificate). ))
((
1.Per l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente con procedure e modalita' concorsuali semplificate, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, lettera b), del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 12, si provvede, per i posti disponibili nel periodo compreso tra il 31 dicembre 2004 e il 31 dicembre 2012, attraverso un concorso interno per titoli, fermi restando i limiti percentuali dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53, e all'articolo 24-quater del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, comma 1, lettere a) e b), riservati al personale in possesso dei requisiti ivi previsti, nonche' di quelli di cui al comma 2 del medesimo articolo 24-quater.
2.I posti del concorso di cui alla lettera a), comma 1, dell'articolo 24-quater del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, relativi a quelli disponibili dal 31 dicembre 2004 al 31 dicembre 2012, sono riservati agli assistenti capo che ricoprono, a quest'ultima data, una posizione di ruolo non inferiore a quella compresa entro il doppio dei posti complessivamente riservati a tale personale, fermo restando il possesso della stessa qualifica al 31 dicembre di ciascun anno per i corrispondenti posti disponibili alle stesse date.
3.La valutazione dei titoli per il personale di cui al comma 2 ai fini della formazione della relativa graduatoria precede quella dei titoli del personale di cui alla lettera b), comma 1, del medesimo articolo 24-quater, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335. I posti non coperti per ciascun anno di riferimento, dal 2004 al 2012, sono portati in aumento di quelli riferiti all'anno successivo, nell'ambito del limite percentuale della rispettiva riserva, di cui alle predette lettere a) e b), comma 1, dello stesso articolo 24-quater. I posti eventualmente non coperti al termine della complessiva procedura concorsuale semplificata sono portati in aumento, in proporzione alle rispettive percentuali del 60 e del 40 per cento, di quelli disponibili al 31 dicembre 2013, ai sensi dell'articolo 24-quater del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335.
))
Art. 13-ter
(( (Bando di concorso) ))
((
))
Art. 13-quater
(( (Titoli) ))
((
3.Nell'ambito delle suddette categorie, la Commissione esaminatrice stabilisce, in sede di prima riunione, i criteri di massima per la graduale valutazione dei titoli e per l'attribuzione dei relativi punteggi, dandone comunicazione secondo idonee forme di pubblicita' anche sul sito dell'Amministrazione.
))
Art. 13-quinquies
(( (Formazione ed approvazione della graduatoria) ))
((
1.La formazione e approvazione della graduatoria assicurano la distinzione dei posti disponibili per ciascun anno dei candidati ammessi per la copertura dei medesimi posti.
2.Prima dell'avvio al corso di formazione professionale, sono pubblicate le sedi disponibili a livello provinciale, assicurando il mantenimento della sede di servizio agli assistenti capo vincitori della procedura di cui all'articolo 13-bis, comma 2.
))
Art. 13-sexies
(( (Rinvio) ))
((
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