DECRETO 5 agosto 2002, n. 218

Type Decreto
Publication 2002-08-05
Ultimo aggiornamento 2006-03-12
State In force
Source Normattiva
articles 30
Reform history JSON API

Entrata in vigore del decreto: 17-10-2002

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

di concerto con

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 561, convertito con legge 30 novembre 1994, n. 655, recante "Misure urgenti in materia di pesca ed acquacoltura", che prevede l'emanazione di un regolamento concernente le norme di sicurezza da applicarsi alle unita' da pesca;

Visto il decreto legislativo 18 dicembre 1999, n. 541, "Attuazione delle direttive 97/1970/CE e 1999/19/CE sull'istituzione del regime di sicurezza armonizzato per le navi da pesca di lunghezza uguale o superiore a 24 metri";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, recante "Approvazione del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare";

Visto l'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, che definisce i limiti della pesca costiera ravvicinata e della pesca costiera locale;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 30 agosto 2001 che ha reso obbligatoria l'installazione dell'apparato di localizzazione satellitare denominato "blue box", previsto dal Regolamento CE 2847/93;

Visto l'articolo 23 della legge 6 marzo 1976, n. 51, che prevede l'emanazione di un regolamento di sicurezza per la pesca costiera, locale e ravvicinata;

Visto il decreto del Ministro della marina mercantile 22 giugno 1982, "Approvazione del regolamento di sicurezza per le navi

abilitate all'esercizio della pesca costiera (locale e ravvicinata)";

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali,

di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, emanato il 19 aprile 2000 e recante "Regime definitivo di operativita' delle navi da pesca costiera locale";

Visto il decreto del Ministro della marina mercantile 4 novembre 1993 "Sistemazione a bordo di navi di un radiosegnale marittimo di localizzazione via satellite e di un ricevitore Navtex";

Rilevata la necessita' di definire, con apposito regolamento, i parametri di sicurezza delle navi abilitate alla pesca costiera;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'11 aprile 2002;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, effettuata con nota n. 2260 del 9 luglio 2002;

Adotta

il seguente regolamento:

Sezione I Generalita'

Art. 1

Oggetto del regolamento

1.Il presente regolamento disciplina le norme di sicurezza da applicarsi alle navi che esercitano la pesca costiera, ravvicinata e locale, ((nonche' alle navi e galleggianti di 5ª categoria destinati stabilmente al servizio di impianti di pesca,)) cosi' come definite dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968 n. 1639, modificato dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 561, citato in premessa, fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 18 dicembre 1999, n. 541, per le navi da pesca di lunghezza uguale o superiore a 24 metri sia nuove che esistenti, nella misura in cui a queste ultime si applica tale normativa.

Art. 2

Definizioni

Note all'art. 2: - Per l'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1639/1968 si veda nelle note alla premessa. - L'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 435/1991 cosi' recita: "Art. 1 (Denominazioni e definizioni). - 1. Le denominazioni utilizzate nel presente regolamento hanno il significato risultante dalle seguenti definizioni che sono integrative o addizionali a quelle della Convenzione: 1) Aeroscafo (Hovercraft): una nave avente mezzi atti a generare sotto di essa un cuscino d'aria capace di sollevarla sulla superficie del mare; 2) Aliscafo: una nave avente strutture alari, parzialmente o totalmente sommerse, atte a generare nel moto di avanzamento una portanza idrodinamica capace di sollevarne lo scafo sulla superficie del mare; 3) Apparecchio galleggiante: un mezzo galleggiante (che non sia un'imbarcazione di salvataggio, una zattera di salvataggio, un battello di emergenza, una tuta per l'immersione in acqua, una cintura di salvataggio o un salvagente) destinato a sostenere un determinato numero di persone che si trovano in acqua, costruito in modo che la sua forma e le sue caratteristiche permangono durante il suo impiego in acqua; 4) Auto-allarme radiotelegrafico: un ricevitore automatico di allarme, che entra in azione quando eccitato da un segnale radiotelegrafico di allarme; 5) Auto-allarme radiotelefonico: un ricevitore automatico di allarme che entra in azione quando eccitato dal segnale di allarme radiotelefonico; 6) Autorita' marittima: organi periferici del Ministero e, all'estero, le autorita' consolari; 7) Convenzione: la convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare, con allegato, aperta alla firma a Londra il 1 novembre 1974 e relativo protocollo (1978), resa esecutiva in Italia rispettivamente con legge 23 maggio 1980, n. 313, e legge 4 giugno 1982, n. 438, ed emendamenti adottati dall'Italia posteriormente a tale data. I riferimenti alla convenzione contenuti nel presente regolamento si intendono fatti alla convenzione sopra definita, ove non altrimenti specificato nel testo; 8) Dispositivo o sistemazione per la messa a mare: dispositivo o sistemazione atti a trasferire in modo sicuro un mezzo collettivo di salvataggio od un battello di emergenza dalla propria posizione a bordo della nave fino in acqua; 9) Ente tecnico: l'ente definito dall'art. 3, lettera f), della legge; 10) Frequenze di soccorso: le frequenze assegnate a tale scopo dal regolamento delle radiocomunicazioni rispettivamente per la radiotelegrafia e per la radio telefonia (vedi punto 53); 11) Immersione: la distanza verticale, al mezzo della nave, dalla linea di costruzione al galleggiamento considerato. In ogni caso il piano di galleggiamento deve essere assunto come parallelo ai galleggiamenti del piano di costruzione; 12) Installazione radioelettrica esistente: un impianto radio-elettrico totalmente installato a bordo di una nave anteriormente al 1 luglio 1986, oppure un impianto radioelettrico parzialmente montato a bordo di una nave prima della predetta data e completato poi con parti identiche a quelle preesistenti ovvero con parti conformi alle prescrizioni del presente regolamento; 13) Installazione radioelettrica nuova: qualsiasi impianto radioelettrico che non sia una "installazione radioelettrica esistente"; 14) Larghezza (della nave): la massima larghezza della nave fuori ossatura al di sotto del ponte di coperta. Se la nave e' soggetta a norme di compartimentazione si deve intendere per la sua larghezza, agli effetti dei computi relativi alla compartimentazione, quella massima fuori ossatura al massimo galleggiamento di compartimentazione o al di sotto di esso; 15) Legge: la legge 5 giugno 1962, n. 616, sulla sicurezza della navigazione e della vita umana in mare; 16) Linea limite: la linea tracciata almeno 76 millimetri al di sotto della linea d'intersezione della faccia superiore del ponte delle paratie con la murata; 17) Lunghezza (della nave): la lunghezza tra le perpendicolari. Se la nave e' soggetta a norme di compartimentazione, la sua lunghezza, agli effetti dei computi relativi alla compartimentazione, si deve intendere quella misurata tra le perpendicolari condotte alle estremita' del massimo galleggiamento di compartimentazione. In ogni caso il galleggiamento deve essere considerato parallelo ai piani di galleggiamento del piano di costruzione. La lunghezza della nave ai fini delle norme di cui sia alla regola 28 del capitolo III della convenzione 1974 sia all'art. 173 del presente regolamento, e' quella misurata dalla faccia prodiera del dritto di prora fuori tutto alla faccia poppiera del dritto di poppa; quando il dritto di poppa non esiste la lunghezza va misurata all'asse del timone; 18) Marittimo abilitato: un membro dell'equipaggio di una nave, che abbia un certificato di idoneita' rilasciato secondo le disposizioni del presente regolamento; 19) MARPOL 73/78: la convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi (1973) e relativo protocollo (1978) resa esecutiva in Italia rispettivamente con legge 29 settembre 1980, n. 662, e legge 4 giugno 1982, n. 438, ed emendamenti adottati dall'Italia posteriormente a tale data; 20) Ministero: il Ministero della marina mercantile; 21) Motonave: una nave la cui propulsione dipende da motore endotermico; 22) Motoveliero: una nave a propulsione mista, meccanica ed a vela, il cui apparato di propulsione meccanica e' capace di imprimerle una velocita' non inferiore a 7 nodi, all'andatura corrispondente al regime per il servizio continuativo, al dislocamento di pieno carico, in acqua tranquilla, senza l'ausilio delle vele; 23) Nave a vela (veliero): una nave la cui propulsione dipende da vele; 24) Nave ad uso privato: una nave adibita a scopi, diversi dal diporto, dai quali esula il fine di lucro; 25) Nave da passeggeri: una nave adibita al trasporto di passeggeri in numero superiore a dodici; 26) Nave da pesca (nave peschereccia, peschereccio): una nave adibita alla cattura dei pesci, delle balene, delle foche, dei trichechi o di altri esseri viventi del mare; 27) Nave da salvataggio: una nave munita di attrezzature particolari per il servizio di soccorso a navi; 28) Nave da carico: qualsiasi nave che non sia ad uso privato, da passeggeri o da pesca; 29) Nave chimichiera: una nave da carico costruita o adattata ed impiegata per il trasporto alla rinfusa di prodotti chimici liquidi pericolosi, come definita dalla convenzione; 30) Nave cisterna: una nave da carico costruita o adattata per il trasporto alla rinfusa di carichi liquidi di natura infiammabile; 31) Nave costruita: l'espressione "nave la cui chiglia e' stata impostata o che si trova ad uno stadio di costruzione equivalente" nel testo puo' essere abbreviata dall'espressione "nave costruita"; 32) Nave gasiera: una nave costruita o adattata ed impiegata per il trasporto alla rinfusa di gas liquefatti, come definita dalla convenzione; 33) Nave nucleare: una nave dotata di un impianto ad energia nucleare; 34) Nave traghetto: una nave munita di attrezzature particolari che la rendano atta al trasporto di rotabili ferroviari o stradali con imbarco degli stessi sulle proprie ruote; 35) Navigazione internazionale lunga: una navigazione che si svolge tra porti appartenenti a Stati diversi in qualsiasi mare ed a qualsiasi distanza dalla costa; 36) Navigazione internazionale breve: una navigazione che si svolge tra porti appartenenti a Stati diversi nel corso della quale la nave non si allontana piu' di 200 miglia da un porto o da una localita' ove l'equipaggio e i passeggeri possono trovare rifugio, sempreche' la distanza fra l'ultimo porto di scalo nello Stato ove il viaggio ha origine ed il porto finale di destinazione non superi 600 miglia; 37) Navigazione internazionale costiera: una navigazione che si svolge tra porti appartenenti a Stati diversi nel corso della quale la nave non si allontana piu' di 20 miglia dalla costa; 38) Navigazione nazionale: una navigazione che si svolge tra porti dello Stato, a qualsiasi distanza dalla costa; 39) Navigazione nazionale costiera: una navigazione che si svolge tra porti dello Stato nel corso della quale la nave non si allontana piu' di 20 miglia dalla costa; 40) Navigazione litoranea: una navigazione che si svolge tra porti dello Stato nel corso della quale la nave non si allontana piu' di 6 miglia dalla costa; 41) Navigazione locale: una navigazione che si svolge nell'interno di porti ovvero di rade, estuari, canali e lagune dello Stato, nel corso della quale la nave non si allontana piu' di 3 miglia dalla costa; 42) Navigazione speciale: una navigazione i cui limiti sono indicati nel singolo caso; 43) Norme tecniche per gli impianti radio: le norme emanate con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per la marina mercantile, relative agli impianti e agli apparati radioelettrici a bordo delle navi mercantili; 44) Operatore radiotelefonista: una persona titolare di un certificato per tale qualifica, conforme alle disposizioni del regolamento delle radiocomunicazioni, rilasciato dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni; 45) Passeggero: qualsiasi persona imbarcata sulla nave che non sia: a) il comandante od un membro dell'equipaggio o altra persona per i suoi servizi; b) un bambino di eta' inferiore ad un anno; 46) Permeabilita': la percentuale del volume (calcolato fuori ossatura) di uno spazio che puo' essere occupato dall'acqua. Se lo spazio si estende sopra la linea limite, il volume va misurato solo fino all'altezza di tale linea; 47) Perpendicolare addietro: la linea verticale condotta, sul piano di simmetria della nave, in corrispondenza della intersezione della faccia poppiera del dritto di poppa o dritto del timone col piano di galleggiamento a pieno carico (centro disco per le navi munite di certificato di bordo libero); se la nave non ha dritto poppa o dritto del timone, in luogo della faccia poppiera del dritto si considera l'asse di rotazione del timone; il piano di galleggiamento deve essere in ogni caso considerato parallelo ai galleggiamenti del piano di costruzione; 48) Perpendicolare avanti: la linea verticale condotta, sul piano di simmetria della nave, in corrispondenza della intersezione della faccia prodiera del dritto di prora col piano di galleggiamento a pieno carico (centro disco per le navi munite di certificato di bordo libero); il piano di galleggiamento deve essere in ogni caso considerato parallelo ai galleggiamenti del piano di costruzione; 49) Personale industriale: tutte le persone imbarcate sulla nave che non siano passeggeri, membri dell'equipaggio, o personale speciale e che siano normalmente impiegate in operazioni industriali off-shore; 50) Personale speciale: tutte le persone che non siano ne' passeggeri ne' membri dell'equipaggio e che siano trasportate a bordo di una nave in conseguenza dei servizi speciali cui la nave e' destinata o a causa di lavori speciali svolti sulla nave; 51) Piroscafo: una nave la cui propulsione dipende da una macchina a vapore acqueo; 52) Ponte di coperta: il ponte continuo piu' alto della nave; 53) Regolamento dell'ente tecnico: norme tecniche predisposte dal Registro italiano navale in base a quanto previsto dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 22 gennaio 1947, n. 340 e dal decreto ministeriale 10 giugno 1947, relativo all'applicazione dell'art. 3 del citato decreto; 54) Regolamento delle radiocomunicazioni: il regolamento delle radiocomunicazioni annesso, o considerato come annesso, alla convenzione internazionale delle telecomunicazioni in vigore; 55) Rimorchiatore: una nave progettata, costruita ed attrezzata per operazioni di rimorchio; 56) Segnale di allarme (per gli impianti radio): il segnale di allarme stabilito dal regolamento delle radiocomunicazioni; 57) Segnale di soccorso (per gli impianti radio): il segnale di soccorso stabilito dal regolamento delle radiocomunicazioni; 58) Stazione di governo: il posto dal quale viene manovrato un apparecchio di governo; 59) Stazione radiotelegrafica: uno o piu' trasmettitori o ricevitori, o un complesso di trasmettitori e ricevitori, compresi gli apparecchi accessori, necessari per effettuare un servizio di comunicazioni radiotelegrafiche; 60) Stazione radiotelefonica: uno o piu' trasmettitori o ricevitori, o un complesso di trasmettitori e ricevitori, compresi gli apparecchi accessori, necessari per effettuare un servizio di comunicazioni radiotelefoniche; 61) Tipo approvato: un apparecchio o un dispositivo o un materiale dichiarato di "tipo approvato" ai sensi dell'art. 11 della legge; 62) Ufficiale radiotelegrafista: una persona titolare di un certificato per tale qualifica, conforme alle disposizioni del regolamento delle radiocomunicazioni, rilasciato dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni; 63) Veliero: vedi nave a vela; 64) Veliero con motore ausiliario: una nave a propulsione mista, meccanica e a vela, il cui apparato di propulsione meccanica non e' capace di farle raggiungere una velocita' di 7 nodi, all'andatura corrispondente al regime per il servizio continuativo, al dislocamento di pieno carico, in acqua tranquilla, senza l'ausilio di vela; 65) Viaggio internazionale lungo: un viaggio che si effettua tra porti appartenenti a Stati diversi in qualsiasi mare ed a qualsiasi distanza dalla costa; a tale effetto ogni territorio delle cui relazioni internazionali sia responsabile un Paese aderente alla convenzione, o che sia sottoposto all'amministrazione dell'Organizzazione delle nazioni unite, e' considerato come Paese autonomo; 66) Viaggio internazionale breve: un viaggio nel corso del quale una nave non si allontana piu' di 200 miglia da un porto o da un luogo ove i passeggeri e l'equipaggio possano trovare rifugio e nel corso del quale la distanza tra l'ultimo porto di scalo nel Paese ove il viaggio ha origine e il porto finale di destinazione non supera 600 miglia; 67) Zattera di salvataggio: un mezzo galleggiante, che non sia una imbarcazione di salvataggio, un apparecchio galleggiante di salvataggio, una cintura di salvataggio o un salvagente, destinato a sostenere un determinato numero di persone fuori dall'acqua.". - La legge 2 maggio 1983, n. 293, recante: "Adesione alla convenzione internazionale sulla sicurezza delle navi da pesca, adottata a Torremolinos il 2 aprile 1977, e sua esecuzione, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 20 giugno 1983, n. 167, supplemento ordinario. - La legge 17 dicembre 1999, n. 511, recante: "Adesione della Repubblica italiana al protocollo del 1993 relativo alla Convenzione internazionale di Torremolinos del 1977 sulla sicurezza delle navi da pesca, fatto a Torremolinos il 2 aprile 1993 e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 gennaio 2000, n. 6, supplemento ordinario. - Il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407, recante: "Regolamento recante norme di attuazione delle direttive 96/98/CE e 98/85/CE relative all'equipaggiamento marittimo" e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 novembre 1999, n. 263, supplemento ordinario. - L'art. 1, lettera g), del decreto del Presidente della Repubblica n. 407/1999, cosi' recita: "1. Ai fini del presente regolamento s'intendono per: a)-f) (Omissis); g) "organismo notificato": un organismo designato ai sensi dell'art. 7.". - L'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1639/1968, cosi' recita: "Art. 28 (Istituti scientifici e ricercatori singoli autorizzati). - Fuori dei casi previsti dall'articolo precedente, gli istituti di ricerca e i singoli che intendano esercitare le attivita' di cui all'art. 7, terzo comma, devono, di volta in volta richiedere l'autorizzazione al Ministero della marina mercantile. Parimenti debbono chiedere l'autorizzazione coloro i quali intendano compiere, fuori dal campo della pesca, esperienze, ricerche e studi che possano comunque danneggiare le risorse biologiche del mare. L'autorizzazione e' concessa limitatamente al periodo di tempo necessario al compimento delle ricerche ed e' condizionata all'osservanza di prescrizioni da determinarsi caso per caso.". - Il decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1976, n. 1057, recante: "Modificazioni agli articoli 27, 28, 29, 30 e 31 del regolamento alla legge 14 luglio 1965, n. 963, sulla disciplina della pesca marittima, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 maggio 1977, n. 123.

Art. 3

Campo di applicazione

1.Alle navi a vela non provviste di motore, con vela di superficie complessivamente non superiore, in opera, a 14 metri quadrati, alle navi a remi di lunghezza non superiore a 10 metri ed alle navi munite di motore, di stazza lorda non superiore a 3 tonnellate, il presente regolamento si applica limitatamente agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 13, 14, 16, comma 2, 21, comma 1, limitatamente alle lettere "d", "e", "g" ed "h", e all'articolo 27.

2.Le navi di cui al precedente comma possono essere abilitate ad esercitare la pesca entro le 3 miglia dalla costa. Tale limitazione deve essere annotata sulla licenza di navigazione.

((

2-bis.Alle navi ed ai galleggianti di 5ª categoria, destinati stabilmente al servizio di impianti da pesca realizzati all'interno di lagune, nelle foci dei fiumi o nelle rade, il presente regolamento si applica con le limitazioni di cui al comma 1, a prescindere dalla stazza.

))

Sezione II Disposizioni applicabili a tutte le navi

Art. 4

Equipaggiamenti marittimi

1.Le dotazioni, apparecchiature e dispositivi elencati nell'allegato n. 1 al presente regolamento devono essere di tipo approvato salvo quanto diversamente previsto nei singoli articoli del regolamento stesso. Gli equipaggiamenti esistenti possono essere mantenuti a bordo fino a che non se ne renda necessaria la sostituzione per cattivo stato di conservazione ovvero per scadenza oppure fino a quando, in sede di visita per il rinnovo del certificato, la commissione di visita lo giudichi non piu' idoneo.

Art. 5

1.L'Amministrazione puo' esentare ogni nave, che presenti caratteristiche nuove, da qualsiasi disposizione del presente regolamento che possa ostacolare le ricerche volte a migliorare tali caratteristiche e la pratica attuazione di esse.

2.Una nave che abbia ottenuto esenzioni a norma del precedente comma deve soddisfare le prescrizioni che l'Amministrazione, avuto riguardo ai limiti di abilitazione, stimi sufficienti per garantirne la sicurezza generale.

Art. 6

Riparazioni, modifiche, trasformazioni

1.Sulle navi sottoposte a riparazioni, modifiche o trasformazioni, le nuove sistemazioni devono continuare a soddisfare alle prescrizioni che erano applicabili prima delle riparazioni, modifiche o trasformazioni.

Art. 7

Esenzioni

1.L'Amministrazione, se ritiene che le condizioni dell'attivita' di pesca e quelle specifiche delle zone in cui essa si esplica siano tali da rendere non ragionevole o non necessaria l'applicazione di prescrizioni del presente regolamento, puo' esonerare dalle prescrizioni stesse singole navi o categorie di navi.

Art. 8

Imbarco di ricercatori

Art. 9

1.In casi eccezionali l'Amministrazione, sentito l'ente tecnico, puo' autorizzare l'effettuazione di un singolo viaggio internazionale di trasferimento oltre i limiti della specie di navigazione cui la nave e' abilitata, a condizione che alla nave stessa venga conferito un grado di sicurezza adeguato al particolare viaggio da effettuare.

2.Alle stesse condizioni il capo del compartimento marittimo, sentito l'ente tecnico, puo' autorizzare l'effettuazione di viaggi nazionali di trasferimento oltre i limiti di abilitazione.

Art. 10

Prontezza d'uso dei mezzi di salvataggio e dei mezzi antincendio

1.I mezzi di salvataggio collettivi ed individuali nonche' i mezzi antincendio devono essere mantenuti in buono stato di funzionamento ed essere pronti all'uso immediato in ogni momento.

Art. 11

Mezzi di salvataggio collettivi delle navi abilitate alla pesca costiera ravvicinata

1.Le navi devono essere dotate di imbarcazioni ovvero di zattere di salvataggio di capacita' totale sufficiente ad accogliere almeno il 200% del numero totale delle persone presenti a bordo. Di tali imbarcazioni ovvero zattere, un numero sufficiente ad accogliere almeno tutte le persone a bordo deve poter essere messo a mare da un lato o dall'altro della nave. I mezzi collettivi di salvataggio, anziche' essere di tipo approvato, possono rispondere ai requisiti contenuti nelle regole da VII/17 a VII/22 del protocollo di Torremolinos. Inoltre, le zattere di salvataggio, in alternativa, possono essere approvate dall'Amministrazione in ottemperanza a quanto consentito dalla nota 6 della tabella allegata all'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435. Le navi abilitate alla pesca costiera ravvicinata con limitazione della navigazione entro 20 miglia dalla costa devono essere dotate di zattere di salvataggio di capacita' sufficiente per tutte le persone a bordo.

2.Le zattere di salvataggio devono essere sistemate in modo da poter essere prontamente utilizzate in caso di emergenza e permettere che la zattera galleggi liberamente dalla sua posizione di stivaggio, si gonfi e si allontani dalla nave nel caso che questa stia affondando. Se sono utilizzate cinghie di ritenuta, queste devono essere munite di un dispositivo automatico di sganciamento idrostatico.

3.Le navi di lunghezza uguale o superiore a 24 metri, quando non siano dotate di almeno una imbarcazione di salvataggio a motore, devono essere dotate di un battello di emergenza. Il battello di emergenza, anziche' essere di tipo approvato, puo' rispondere ai requisiti contenuti nella regola VII/23 del protocollo di Torremolinos.

4.Le imbarcazioni di salvataggio devono essere dotate di dispositivi di ammaino ad esse esclusivamente destinati. Tali dispositivi, quando la distanza tra il ponte d'imbarco e il minimo galleggiamento di esercizio e' uguale o superiore a 2 metri, devono essere di tipo approvato. In alternativa, possono rispondere ai requisiti contenuti nella regola VII/32 del protocollo di Torremolinos. Quando la distanza tra il ponte d'imbarco e il minimo galleggiamento di esercizio e' inferiore a 2 metri, i dispositivi di ammaino, anziche' di tipo approvato, possono essere conformi ai regolamenti dell'ente tecnico.

5.I battelli di emergenza, quando la distanza tra il ponte d'imbarco e il minimo galleggiamento di esercizio e' uguale o superiore a 2 metri, devono essere dotati di dispositivi di ammaino di tipo approvato ovvero di dispositivi di ammaino conformi all'articolo VII/32 del protocollo di Torremolinos. Quando la distanza tra il ponte d'imbarco e il minimo galleggiamento di esercizio e' inferiore a 2 metri, i dispositivi di ammaino devono essere conformi ai regolamenti dell'ente tecnico.

6.La rispondenza alle prescrizioni tecniche del protocollo di Torremolinos delle imbarcazioni di salvataggio, dei battelli di emergenza e dei relativi dispositivi di ammaino dei predetti mezzi collettivi di salvataggio e' attestata con decreto di approvazione dell'Amministrazione rilasciata secondo le modalita' di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 347, sentito un organismo notificato che effettuera' le verifiche richieste dall'Amministrazione.

((

7.Le navi abilitate alla pesca costiera ravvicinata con limitazione al solo mare Adriatico, cosi' come individuato dall'Organizzazione Idrografica Internazionale di Monaco nella linea congiungente Capo Santa Maria di Leuca (39°47'40" N - 018°22'05" E) con Lumi i Butrintit (39°45'10" N - 019°59' E), sulle coste albanesi, devono essere dotate di zattere di salvataggio di capacita' sufficiente per tutte le persone a bordo. L'Amministrazione, sentito l'ente tecnico, puo' inoltre esentare le unita' esistenti dall'obbligo di essere dotate di un battello di emergenza qualora, in relazione alle caratteristiche costruttive dell'unita', l'installazione di tale battello appaia non necessaria o non ragionevole.

))

Art. 12

Mezzi di salvataggio collettivi delle navi abilitate alla pesca costiera locale

1.Le navi abilitate alla pesca costiera locale devono essere dotate di zattere di salvataggio di capacita' sufficiente per tutte le persone a bordo, conformi ai requisiti prescritti dal precedente articolo 11, comma 1 e 2, ovvero di apparecchi galleggianti approvati dall'Amministrazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 347, di capacita' sufficiente per tutte le persone a bordo.

2.Le navi abilitate alla pesca costiera locale possono essere autorizzate dal Capo del compartimento marittimo di iscrizione a estendere la navigazione fino a 12 miglia dalla costa previo parere favorevole dell'ente tecnico e imbarco di zattere di salvataggio di capacita' sufficiente per tutte le persone a bordo, conformi ai requisiti prescritti dal precedente articolo 11, comma 1 e 2. L'autorizzazione e' annotata sulla licenza di navigazione e la sua scadenza coincide con quella delle annotazioni di sicurezza.

3.Le navi che svolgono attivita' di pesca ad una distanza massima di tre miglia dalla costa non hanno l'obbligo di essere dotate di mezzi di salvataggio collettivi.

Art. 13

Cinture di salvataggio

1.Per ogni persona presente a bordo e' richiesta una cintura di salvataggio dotata di luce.

Art. 14

Salvagente anulari

1.Le navi di lunghezza inferiore a 10 metri, ad eccezione di quelle operanti entro un miglio dalla costa, devono essere dotate di un salvagente anulare munito di sagola galleggiante lunga almeno 30 metri.

2.Le navi di lunghezza inferiore a 24 metri ma uguali o superiori a 10 metri devono essere dotate di un salvagente anulare munito di luce ad accensione automatica e di boetta fumogena e di un salvagente anulare dotato di sagola galleggiante lunga almeno 30 metri.

((

3.Le navi di lunghezza uguale o superiore a 24 metri devono essere dotate di due salvagente anulari muniti di luce ad accensione automatica e di boetta fumogena e di due salvagente anulari, uno per lato, dotati di sagola galleggiante lunga almeno 30 metri.

))

Art. 15

Equipaggiamenti individuali

1.Le unita' equipaggiate con il battello d'emergenza devono essere dotate di almeno 2 tute di immersione.

2.Tutte le persone presenti a bordo di navi abilitate alla pesca costiera ravvicinata senza la limitazione entro le 20 miglia dalla costa devono essere dotate di un indumento di protezione termica.

Art. 16

Mezzi antincendio

1.() per locali o vani dell'apparato motore provvisti di impianto fisso di estinzione incendi e' richiesto, in prossimita' dell'apparato motore, un solo estintore; (*) il numero che precede la lettera B indica la capacita' estinguente dell'estintore in accordo alle unificazioni internazionali. Maggiore e' il numero, maggiore e' la capacita' di estinguente. La capacita' indicata e' la minima richiesta. La lettera B indica la designazione della classe di fuoco che l'estintore e' idoneo a spegnere. Sono ammessi estintori omologati per le classi di fuoco A e C, purche' omologati anche per la classe di fuoco B.

2.In deroga a quanto previsto dal precedente comma 1, le navi di cui all'articolo 3, comma 1, qualora munite di motore, devono essere dotate di un estintore da 13 B.

3.E' vietata l'installazione di nuovi impianti fissi a idrocarburi alogenati adibiti all'estinzione di incendi.

Art. 17

Segnali di soccorso

Art. 18

Stabilita'

2.Per le navi di lunghezza inferiore a 20 metri puo' essere concesso che gli accertamenti di stabilita' siano eseguiti con prova pratica al fine di ottenere almeno i dati di stabilita' della nave in assetto di pesca senza carico di pesce e in eventuali altre condizioni di carico che, a giudizio dell'ente tecnico, risultino piu' severe nei riguardi della stabilita'.

3.Le condizioni di stabilita' accertate devono risultare di soddisfazione dell'ente tecnico.

4.Al comandante della nave devono essere fornite adeguate istruzioni riguardanti la stabilita', approvate dall'ente tecnico.

Art. 19

Sistemazioni di carico e scarico ed altri mezzi di sollevamento

1.I mezzi di carico e scarico e gli altri mezzi di sollevamento in genere devono essere di robustezza adeguata agli sforzi cui sono sottoposti nelle piu' severe condizioni di lavoro e presentare tutte le garanzie di sicurezza per le persone che vi sono addette e a cio' giudicate idonee dall'ente tecnico.

2.Per tutte le predette apparecchiature l'ente tecnico deve stabilire la portata, cioe' il peso massimo manovrabile a loro mezzo.

Art. 20

Carte nautiche

1.Tutte le navi devono essere dotate delle carte nautiche relative alle zone di mare dove devono operare.

Art. 21

Dotazioni e sistemazioni nautiche nonche' dotazioni varie

2.Le navi abilitate alla pesca costiera ravvicinata limitata a 20 miglia dalla costa e alla pesca costiera locale devono essere in possesso delle medesime dotazioni indicate nel comma precedente, con esclusione dell'elenco fari e fanali.

Art. 22

Certificato di navigabilita'

1.Le navi di stazza lorda uguale o superiore a 25 tonnellate, che non siano munite di certificato di classe, devono avere un certificato di navigabilita', rilasciato in base alle prescrizioni del decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435.

Nota all'art. 22: - Per il decreto del Presidente della Repubblica n. 435/1991 si veda nelle note alle premesse.

Sezione III Disposizioni applicabili solo alle navi di lunghezza inferiore a 24 metri

Art. 23

Visite

2.Le visite sono intese ad accertare l'efficienza dello scafo, delle macchine e dell'impianto elettrico, nonche' in generale la rispondenza della nave alle disposizioni contenute nel presente regolamento.

Art. 24

Organi di esecuzione della visita

1.Alle visite di cui all'articolo precedente provvede una commissione formata dal capo del circondario marittimo o da un ufficiale da lui designato di grado non inferiore a sottotenente di vascello, da un ingegnere o perito indicato dall'ente tecnico e da un sottufficiale di porto o impiegato civile dell'ufficio circondariale marittimo, che svolge le funzioni di segretario.

2.Per le navi di stazza lorda inferiore alle 25 tonnellate le visite previste dal precedente articolo sono eseguite dall'autorita' marittima, sentito l'ente tecnico quando si tratti di accertamenti relativi al macchinario principale ed ausiliario, alle caldaie e agli altri recipienti a pressione, ai macchinari azionati da energia elettrica, all'impianto elettrico e a ogni altra circostanza in cui sia ritenuto necessario dall'autorita' marittima di procedere a particolari accertamenti tecnici.

Art. 25

Certificato delle annotazioni di sicurezza

1.Degli accertamenti effettuati nel corso delle visite indicate all'articolo 23 e' redatto processo verbale, in esito al quale e' rilasciato il certificato delle annotazioni di sicurezza, il cui modello e' approvato dall'Amministrazione.

2.Gli estremi del certificato delle annotazioni di sicurezza devono essere annotati sulla licenza.

3.Il certificato delle annotazioni di sicurezza ha una validita' non superiore a tre anni dalla data dell'esecuzione della visita.

Art. 26

Visita occasionale di riarmo

1.Le navi che abbiano subito un periodo di disarmo superiore a sei mesi, nei limiti del periodo di validita' del certificato delle annotazioni di sicurezza, sono tenute ad effettuare una visita occasionale per la riconferma del certificato stesso.

Art. 27

Bussole

1.Le navi devono essere dotate di bussola magnetica di governo principale e di bussola magnetica normale. 1. La bussola di governo principale puo' essere omessa se il timoniere puo' governare con la bussola normale munita di sistema di lettura a riflessione.

2.Quando esiste una bussola magnetica di governo avente buon dominio di orizzonte (110o per lato, partendo da prora) la bussola normale puo' essere omessa.

3.La bussola normale deve essere sistemata su ponte scoperto nelle vicinanze della stazione di governo e deve avere una visuale dell'orizzonte quanto piu' possibile ininterrotta al fine di consentire i rilevamenti; per settori di orizzonte la cui visuale risultasse sostanzialmente interrotta da sovrastrutture, alberi, gru, ecc. si dovra' provvedere con altri sistemi di rilevamento opportunamente disposti.

4.La bussola di governo principale deve, di regola, essere sistemata sul piano di simmetria della nave: sono ammesse deroghe di lieve entita' se la bussola di rotta non esplica anche la funzione di bussola normale. Essa deve essere sistemata in posizione tale che il timoniere puo' agevolmente leggere la rotta.

5.Le apparecchiature di materiale ferroso, le apparecchiature elettriche ed i cavi conduttori di corrente continua devono essere sistemati ad opportuna distanza dalle bussole magnetiche in modo da non provocare in esse deviazioni.

6.Prima dell'entrata in esercizio della nave deve essere effettuata la compensazione completa delle bussole magnetiche.

7.Sulle piccole navi prive di ponte di comando e' sufficiente una sola bussola magnetica con funzione di normale e di governo principale. A tali navi non si applicano le disposizioni dei commi che seguono.

Sezione IV Disposizioni applicabili solo alle navi nuove di lunghezza inferiore a 24 metri e a quelle esistenti di lunghezza inferiore a 45 metri

Art. 28

Dotazioni radioelettriche

Art. 29

Norma transitoria

1.Le navi da pesca che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, erano in possesso di abilitazione alla navigazione rilasciata in base a norme pregresse, dovranno ottemperare alle nuove o maggiori prescrizioni previste dal presente regolamento in occasione del rinnovo delle annotazioni di sicurezza e comunque entro il 1 gennaio 2003 ((, nonche', limitatamente alle navi abilitate alla pesca costiera locale e alla pesca costiera ravvicinata entro le 20 miglia dalla costa, entro il 31 dicembre 2003.))

Art. 30

Norme abrogate

1.Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati il decreto del Ministro della marina mercantile 22 giugno 1982 e il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 19 aprile 2000, entrambi citati in premessa.

2.I decreti di cui al comma 1, continuano ad essere applicati, limitatamente alle navi abilitate alla pesca costiera locale e alla pesca costiera ravvicinata entro le 20 miglia dalla costa, fino al 31 dicembre 2003.

((2-bis. Il decreto 22 giugno 1982, limitatamente all'articolo 22, continua ad essere applicato alle sole navi esistenti abilitate alla pesca costiera locale e alla pesca costiera ravvicinata entro le 20 miglia dalla costa fino al 31 dicembre 2004.))

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Lunardi Il Ministro delle politiche agricole e forestali Alemanno

Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 20 settembre 2002 Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle infrastrutture

ed assetto del territorio, registro n. 4, foglio n. 135

all. 1 - art. 1

Allegato 1 (previsto dall'articolo 4) ((EQUIPAGGIAMENTI MARITTIMI DI "TIPO APPROVATO" I seguenti equipaggiamenti marittimi devono essere di tipo approvato: 1. battelli di emergenza; 2. boette fumogene per salvagente anulari; 3. boette luminose ad accensione automatica alimentate a pile elettriche per salvagente anulari; 4. bussole magnetiche; 5. cinture di salvataggio; 6. dotazioni radioelettriche di cui al comma 4 dell'articolo 28; 7. estintori di incendio portatili; 8. ganci idrostatici; 9. imbarcazioni di salvataggio; 10. indumenti per la protezione termica; 11. luci per cinture di salvataggio; 12. razzi a paracadute a luce rossa; 13. salvagente anulari; 14. segnali a mano a luce rossa; 15. tute d'immersione; 16. zattere di salvataggio gonfiabili; 17. zattere di salvataggio rigide.))

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.

Questo testo è pubblicato secondo le condizioni di riutilizzo proprie di Normattiva, non sotto una licenza Legalize né di pubblico dominio. Normattiva
Pubblico dominio (testi ufficiali, art. 5 L. 633/1941)