DECRETO 5 agosto 2002, n. 218
Entrata in vigore del decreto: 17-10-2002
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
di concerto con
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
Visto l'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 561, convertito con legge 30 novembre 1994, n. 655, recante "Misure urgenti in materia di pesca ed acquacoltura", che prevede l'emanazione di un regolamento concernente le norme di sicurezza da applicarsi alle unita' da pesca;
Visto il decreto legislativo 18 dicembre 1999, n. 541, "Attuazione delle direttive 97/1970/CE e 1999/19/CE sull'istituzione del regime di sicurezza armonizzato per le navi da pesca di lunghezza uguale o superiore a 24 metri";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, recante "Approvazione del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare";
Visto l'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, che definisce i limiti della pesca costiera ravvicinata e della pesca costiera locale;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 30 agosto 2001 che ha reso obbligatoria l'installazione dell'apparato di localizzazione satellitare denominato "blue box", previsto dal Regolamento CE 2847/93;
Visto l'articolo 23 della legge 6 marzo 1976, n. 51, che prevede l'emanazione di un regolamento di sicurezza per la pesca costiera, locale e ravvicinata;
Visto il decreto del Ministro della marina mercantile 22 giugno 1982, "Approvazione del regolamento di sicurezza per le navi
abilitate all'esercizio della pesca costiera (locale e ravvicinata)";
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali,
di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, emanato il 19 aprile 2000 e recante "Regime definitivo di operativita' delle navi da pesca costiera locale";
Visto il decreto del Ministro della marina mercantile 4 novembre 1993 "Sistemazione a bordo di navi di un radiosegnale marittimo di localizzazione via satellite e di un ricevitore Navtex";
Rilevata la necessita' di definire, con apposito regolamento, i parametri di sicurezza delle navi abilitate alla pesca costiera;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'11 aprile 2002;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, effettuata con nota n. 2260 del 9 luglio 2002;
Adotta
il seguente regolamento:
Sezione I Generalita'
Art. 1
Oggetto del regolamento
1.Il presente regolamento disciplina le norme di sicurezza da applicarsi alle navi che esercitano la pesca costiera, ravvicinata e locale, ((nonche' alle navi e galleggianti di 5ª categoria destinati stabilmente al servizio di impianti di pesca,)) cosi' come definite dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968 n. 1639, modificato dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 561, citato in premessa, fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 18 dicembre 1999, n. 541, per le navi da pesca di lunghezza uguale o superiore a 24 metri sia nuove che esistenti, nella misura in cui a queste ultime si applica tale normativa.
Art. 2
Definizioni
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