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LEGGE 28 dicembre 1902, n. 548

Current text a fecha 2025-05-09
Art. 1

VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. Il Governo del Re è autorizzato a ratificare la Convenzione monetaria addizionale a quella del 6 novembre 1885, sottoscritta a Parigi il 15 novembre 1902, che accorda alla Confederazione Elvetica una coniazione supplementare di monete divisionali. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 28 dicembre 1902. VITTORIO EMANUELE. Di Broglio. Visto, Il Guardasigilli: Cocco-Ortu.