DECRETO 13 febbraio 2003, n. 44
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
Visto il decreto-legge 18 giugno 1986, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, che all'articolo 10 ha previsto l'istituzione dell'Ispettorato centrale repressione frodi presso il Ministero dell'agricoltura e foreste;
Visto il decreto-legge 21 novembre 2000, n. 335, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2001, n. 3, che all'articolo 2 autorizza il Ministro delle politiche agricole e forestali a provvedere, con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, alla razionalizzazione dell'Ispettorato centrale repressione frodi, con particolare riguardo alla dislocazione logistica degli uffici, al fine di conseguire una piu' funzionale presenza del personale a livello centrale e periferico, fermo l'attuale organico determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 novembre 1996, ed una piu' razionale organizzazione dei laboratori, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato;
Visto il decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, che all'articolo 3, comma 3, stabilisce che l'Ispettorato centrale repressione frodi e' posto alle dirette dipendenze del Ministro delle politiche agricole e forestali, opera con organico proprio ed autonomia organizzativa ed amministrativa e costituisce un autonomo centro di responsabilita' di spesa;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;
Vista la legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001, recante modifiche al titolo V, parte II, della Costituzione;
Visto l'articolo 18, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002);
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2002, n. 278, recante "Rideterminazione della dotazione organica del personale appartenente alle aree funzionali dell'Ispettorato centrale repressione frodi";
Considerato che la razionalizzazione della struttura dell'Ispettorato centrale repressione frodi, prevista dal citato articolo 2 del decreto-legge n. 335/2000, convertito nella legge n. 3/2001, e' necessaria per garantire una piu' efficace tutela della qualita' dei prodotti agroalimentari ed un elevato livello di sicurezza agroalimentare;
Ritenuto che, nell'ambito della prescritta razionalizzazione, debbano essere privilegiate, in particolare, la programmazione delle attivita' istituzionali, nonche' l'indirizzo ed il coordinamento delle attivita' ispettiva ed analitica, svolte dall'Amministrazione centrale, oltre alla formazione ed all'aggiornamento professionale del personale;
Ritenuto che, allo scopo precipuo di garantire una presenza piu' tempestiva e capillare sul territorio, l'attivita' ispettiva vada espletata per circoscrizioni territoriali omogenee, comprendenti una o piu' Regioni, tenuto conto del numero di aziende operanti e del tipo di produzioni piu' diffuse, nonche' del piu' o meno elevato rischio di commissione di frodi nel comparto agro-alimentare;
Considerato, altresi', necessario procedere alla razionalizzazione delle attivita' di laboratorio, provvedendo alla individuazione di un congruo numero di laboratori, da accreditare a norma del decreto legislativo n. 156/97, con adeguata dotazione organica e strumentale, collocati in strutture funzionali ed idonee a garantire l'espletamento tempestivo delle analisi, nonche' qualificati scientificamente, in grado di conseguire le necessarie specializzazioni nei diversi settori merceologici e di mettere in atto studi indirizzati alla messa a punto di metodi analitici per individuare le sempre piu' sofisticate frodi commesse nel settore agroalimentare e dei mezzi tecnici di produzione agricola;
Ritenuto indispensabile prevedere un'adeguata razionalizzazione dell'attivita' sanzionatoria, al fine di consentire la definizione con maggiore tempestivita' dei relativi procedimenti, anche in modo da non danneggiare gli operatori del settore nell'accesso al regime degli aiuti comunitari;
Ritenuto che una riorganizzazione fondata sui criteri poc'anzi descritti rappresenti anche lo strumento piu' idoneo per consentire all'Ispettorato di espletare con maggiore efficacia i propri compiti istituzionali;
Ritenuto necessario, allo scopo di rendere piu' agevole il concorso con le altre forze di polizia, cosi' come previsto dall'articolo 6, comma 7, della legge n. 462/1986, istituire un apposito Comitato tecnico, composto da rappresentanti di tutti gli organi di controllo operanti sul territorio, con il compito di concertare azioni volte ad attuare una piu' incisiva lotta alle frodi agroalimentari, evitando possibili sovrapposizioni;
Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza del 28 ottobre 2002;
Ritenuta necessaria, in considerazione della competenza statale in materia di prevenzione e repressione delle frodi agroalimentari, nonche' della peculiare operativita' sul territorio nel settore agricolo ed agroalimentare delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, l'istituzione di un apposito Comitato tecnico, composto da rappresentanti del Ministero delle politiche agricole e forestali e rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano con il compito di individuare idonee forme di cooperazione volte a garantire la migliore efficienza e funzionalita' dell'azione di vigilanza sul territorio e della lotta alle frodi commesse nel comparto agroalimentare e dei mezzi tecnici di produzione agricola;
Considerato che i suddetti organismi collegiali hanno carattere esclusivamente tecnico e che sono indispensabili per il raggiungimento degli obiettivi istituzionali prefissati;
Acquisito il parere della XIII Commissione Agricoltura della Camera dei deputati in data 16 gennaio 2003 e considerato che la IX Commissione Agricoltura del Senato della Repubblica non ha espresso il prescritto parere entro il termine previsto del 1 gennaio 2003;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, effettuata con nota n. 5164 del 27 gennaio 2003;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
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1.L'Amministrazione centrale dell'Ispettorato centrale repressione frodi e' articolata nei seguenti uffici di livello dirigenziale non generale: Ufficio I: supporto all'Ispettore generale capo per il coordinamento della struttura, per l'assegnazione degli obiettivi ai dirigenti e per la valutazione dei relativi risultati; monitoraggio della legislazione nazionale e comunitaria nei settori istituzionali di competenza dell'Ispettorato; supporto e consulenza giuridica agli uffici per la predisposizione di provvedimenti generali di attuazione di norme legislative e regolamentari nelle materie di competenza dell'Ispettorato; comunicazione istituzionale; relazioni sindacali; Ufficio II: programmazione delle attivita' istituzionali; monitoraggio e valutazione dei programmi di attivita' svolti dagli uffici centrali, periferici e dai laboratori; organizzazione e funzionamento del sistema informativo dell'Ispettorato; gestione del Comitato previsto di cui al successivo articolo 4; Ufficio III: indirizzo, coordinamento e vigilanza sull'attivita' ispettiva svolta dagli uffici periferici nei vari settori merceologici; relazioni con altri organismi di controllo nazionali e internazionali; gestione del Comitato di cui al successivo articolo 5; Ufficio IV: indirizzo, coordinamento e vigilanza sull'attivita' svolta dai laboratori nei vari settori merceologici; monitoraggio e verifica della qualita' dei laboratori; aggiornamento delle metodiche ufficiali di analisi dei prodotti agroalimentari e delle sostanze di uso agrario e forestale; direzione del Laboratorio di Roma di cui al successivo articolo 3; Ufficio V: attivita' di studio e ricerca nei settori istituzionali di competenza dell'Ispettorato; analisi del fabbisogno di formazione ed aggiornamento professionale del personale; programmazione di attivita' formative e organizzazione dei relativi corsi; Ufficio VI: trattamento giuridico ed economico del personale in servizio ed in quiescenza, e relativo contenzioso; reclutamento del personale e relativo contenzioso; mobilita'; conto annuale delle spese sostenute per il personale ai sensi dell'articolo 60 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; gestione dell'anagrafe delle prestazioni; Ufficio VII: affari generali; bilancio dell'Ispettorato e gestione dei relativi capitoli; tenuta della contabilita' analitica; attivita' contrattuale; servizi di economato; analisi e programmazione dei fabbisogni di risorse strumentali e logistiche dell'Ispettorato; coordinamento della gestione e della manutenzione dei beni dell'Ispettorato; attuazione delle norme in materia di sicurezza sul lavoro e di salute dei lavoratori; Ufficio VIII: irrogazione delle sanzioni amministrative di competenza dell'Ispettorato e relativo contenzioso; Ufficio IX: vigilanza amministrativa sugli uffici periferici ed i laboratori; controllo di gestione.
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Art. 2
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1.L'Amministrazione periferica dell'Ispettorato centrale repressione frodi e' articolata nei seguenti Uffici di livello dirigenziale non generale, per i quali viene stabilita la sede, la circoscrizione territoriale di competenza e le sedi distaccate di livello non dirigenziale: Ufficio di Torino, avente competenza territoriale sulle regioni Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria; sedi distaccate: Asti e Genova; Ufficio di Milano, avente competenza territoriale sulla regione Lombardia; - sede distaccata: Brescia; Ufficio di Conegliano Veneto, avente competenza territoriale sulle regioni Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia; sedi distaccate: Verona, Udine e S. Michele all'Adige; Ufficio di Bologna, avente competenza territoriale sulla regione Emilia-Romagna; sede distaccata: Modena; Ufficio di Firenze, avente competenza territoriale sulla regione Toscana; sede distaccata: Pisa; Ufficio di Ancona, avente competenza territoriale sulle regioni Marche e Umbria; sede distaccata: Perugia; Ufficio di Roma, avente competenza territoriale sulle regioni Lazio ed Abruzzo; sede distaccata: Pescara; Ufficio di Napoli, avente competenza territoriale sulle regioni Campania, Molise e Basilicata; sedi distaccate: Salerno, Potenza e Campobasso; Ufficio di Bari, avente competenza territoriale sulla regione Puglia; sede distaccata: Lecce; Ufficio di Cosenza, avente competenza territoriale sulla regione Calabria; Ufficio di Palermo, avente competenza territoriale sulla regione Sicilia; sede distaccata: Catania; Ufficio di Cagliari, avente competenza territoriale sulla regione Sardegna.
))
Art. 3
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1.Presso l'Ispettorato centrale repressione frodi operano i seguenti laboratori di livello dirigenziale non generale, con relative sezioni distaccate di livello non dirigenziale: Laboratorio di Modena, con sezione distaccata in Genova; Laboratorio di Conegliano Veneto, con sezione distaccata in Milano; Laboratorio di Perugia, con sezione distaccata in Cagliari; Laboratorio di Salerno, con sezione distaccata in Bari; Laboratorio di Catania.
2.E' istituito presso l'Amministrazione centrale un laboratorio di livello non dirigenziale, con sede in Roma, che si avvarra' delle risorse strumentali in dotazione al laboratorio di Roma previsto nell'ambito dell'organizzazione generale di cui al decreto ministeriale 12 agosto 1986.
))
Art. 4
1.E' istituito un Comitato tecnico, presieduto dal Ministro delle politiche agricole e forestali o da un suo delegato e formato da tre rappresentanti del Ministero - dei quali uno appartenente all'Ispettorato e due ai Dipartimenti in cui si articola il Ministero delle politiche agricole e forestali - e da un rappresentante di ciascuna regione e delle province autonome di Trento e Bolzano, con il compito di individuare idonee forme di cooperazione atte a consentire una piu' efficace operativita' dell'azione istituzionale dell'Ispettorato.
2.Ai componenti del Comitato di cui al comma precedente non e' riconosciuto alcun compenso o rimborso-spese per la partecipazione alle riunioni del Comitato medesimo.
Art. 5
1.E' istituito un Comitato tecnico, presieduto dal Ministro delle politiche agricole e forestali o da un suo delegato e formato da rappresentanti di tutti gli organismi di controllo di cui all'articolo 6, comma 7, della legge n. 462/1986, con il compito di rendere piu' agevole la concertazione di azioni volte ad attuare una piu' energica lotta alle frodi ed un migliore controllo del territorio.
2.Ai componenti del Comitato di cui al comma precedente non e' riconosciuto alcun compenso o rimborso-spese per la partecipazione alle riunioni del Comitato medesimo. Il presente regolamento, munito del sigillo di Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. Roma, 13 febbraio 2003 Il Ministro: Alemanno Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 10 marzo 2003 Ufficio di controllo sui Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 1 Politiche agricole e forestali, foglio n. 153
Nota all'art. 5: - Per il testo del comma 7 dell'art. 6 del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, recante: "Misure urgenti in materia di prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 192 del 20 agosto 1986, si vedano i riferimenti normativi alle premesse.
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