DECRETO 25 febbraio 2003, n. 99

Type Decreto
Publication 2003-02-25
State In force
Source Normattiva
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IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE

DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, che all'articolo 49 ha previsto, a decorrere dalla nuova legislatura, l'istituzione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 e in particolare l'articolo 17, commi 3 e 4;

Visto il decreto legislativo del 17 agosto 1999, n. 368 e in particolare l'articolo 36, comma 1;

Considerata la necessita' di determinare organicamente le modalita' per l'ammissione alle scuole di specializzazione, i contenuti e le modalita' delle prove, nonche' i criteri per la valutazione dei titoli e per la composizione delle commissioni giudicatrici;

Ritenuta la necessita', cosi' come prevista dal su citato articolo 36 del decreto legislativo n. 368/1999, di attribuire i punteggi da assegnare alle prove secondo parametri oggettivi, nonche' di assegnare i punteggi relativi al voto di laurea e al curriculum degli studi di coloro che partecipano alla selezione per l'accesso alle scuole di specializzazione dell'area medica secondo parametri oggettivi;

Vista la necessita', cosi' come previsto dal su citato articolo 36 del decreto legislativo n. 368/1999, di costituire le relative commissioni giudicatrici della prova di selezione secondo criteri predeterminati;

Visto il parere del Consiglio Universitario Nazionale del 23 maggio 2002;

Visto il parere del Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari in data 20 giugno 2002;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva degli atti normativi nell'adunanza del 29 luglio 2002;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, cosi' come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi con nota protocollo n. 1.1.4/31890/4.23.40 dell'11 ottobre 2002;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Definizioni

1.Il presente regolamento disciplina le modalita' di accesso dei medici alle scuole di specializzazione in medicina e chirurgia di cui al titolo VI articoli 34-46 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368. Restano ferme le disposizioni speciali che consentono l'accesso ai laureati non medici ad alcune delle predette scuole.

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