DECRETO 30 aprile 2003, n. 175

Type Decreto
Publication 2003-04-30
State In force
Source Normattiva
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IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

di concerto con

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Vista la direttiva 94/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 giugno 1994 concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri riguardanti le unita' da diporto;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, legge comunitaria 1994 ed, in particolare, l'articolo 49 e l'allegato A;

Visto il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, di attuazione della predetta direttiva 94/25/CE e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 11 giugno 1997, n. 205, di integrazione e correzione del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436;

Vista la guida applicativa delle direttive comunitarie sui prodotti industriali elaborata dalla Commissione europea nell'anno 1994 ed aggiornata nell'anno 2000, in base alle disposizioni del «nuovo approccio» e dell'approccio globale;

Vista la risoluzione del Consiglio CE del 21 dicembre 1989 concernente un approccio globale in materia di valutazione della conformita', in merito anche alla rispondenza degli organismi di certificazione alle norme della serie EN 45000;

Vista la norma UNI-CEI EN 45011 sui criteri generali per gli organismi di certificazione dei prodotti e in particolare il punto 10;

Vista la norma UNI-CEI EN 45012 sui criteri generali per gli organismi di certificazione dei sistemi di qualita';

Vista la norma UNI-CEI EN ISO/IEC 17025 sui criteri generali per il funzionamento dei laboratori di prova;

Vista la norma UNI-EN 30011-2 sui criteri generali per le verifiche ispettive dei sistemi di qualita-qualificazione dei valutatori dei sistemi di qualita' (Auditors);

Vista la direttiva del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16 settembre 1998, concernente le modalita' per l'autorizzazione degli organismi di certificazione;

Visto il decreto ministeriale 5 ottobre 1999, n. 478, recante norme di sicurezza per la navigazione da diporto;

Visto il protocollo d'intesa tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e l'Unioncamere per il rafforzamento delle funzioni di vigilanza del mercato e di tutela del consumatore, siglato in data 11 luglio 2000;

Ritenuta la necessita' di stabilire con regolamento, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, i requisiti e le procedure per l'accertamento dell'idoneita' degli organismi a valutare la conformita' alla direttiva 94/25/CE ai fini della immissione in commercio e messa in servizio delle unita' da diporto e dei loro componenti, cosi' come indicati nell'articolo 1, comma 1, del sopraccitato decreto legislativo;

Visto il punto 1 dell'allegato II del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, che definisce le categorie di progettazione delle unita' da diporto;

Visti gli allegati X e XI del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436;

Viste le osservazioni formulate dalla Commissione europea in data 19 dicembre 2000 a seguito di notifica n. 2000/610/I effettuata ai sensi dell'articolo 8 paragrafo 2 della direttiva 98/34/CE del 12 giugno 1998 in materia di norme e regole tecniche;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 25 novembre 2002;

Vista la comunicazione del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota n. 1858 del 4 febbraio 2003;

Adotta

n o il seguente regolamento:

Art. 1

Campo di applicazione

1.Il presente regolamento stabilisce i criteri e le modalita' per il rilascio delle autorizzazioni da concedere ai sensi all'articolo 7 del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, e successive modificazioni, agli organismi di certificazione che procedono alla valutazione della conformita' prevista all'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 436/1996, come sostituito dall'articolo 2 del decreto legislativo 11 giugno 1997, n. 205, relativamente alle unita' da diporto con scafo di lunghezza compresa fra i 2,5 e i 24 metri e ai componenti, sia separati che installati elencati nell'allegato I del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, nonche' alle certificazioni, di cui al comma 5 dell'articolo 14 dello stesso decreto. ((1))

Art. 2

Valutazione della conformita'

1.Gli organismi interessati possono essere autorizzati ad espletare su richiesta dei produttori, degli importatori o dei loro mandatari, le procedure di valutazione della conformita' dei prodotti di cui all'articolo 1, secondo i moduli previsti dall'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, come sostituito dall'articolo 2 del decreto legislativo 11 giugno 1997, n. 205.

2.L'autorizzazione puo' essere concessa in base ai requisiti posseduti dal richiedente, per tutte o alcune delle procedure di cui agli allegati VI, VII, XII, XIII, XIV e XV del citato decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436. ((1))

Art. 3

R e q u i s i t i

2.Gli organismi devono disporre di idonei locali di lavoro e di raccolta dati, distribuiti su tutto il territorio nazionale, in numero non inferiore a 5 (nord, centro e sud Italia, Sicilia e Sardegna), e di strutture di laboratorio idonee a consentire le verifiche strutturali e superficiali su tutti i materiali di costruzione delle unita' da diporto. Tali strutture potranno essere disponibili anche presso i soggetti affidatari, ai sensi del comma 6, qualora i singoli organismi se ne avvalgano; gli stessi organismi dovranno comunque dotare il personale operante in tali strutture degli usuali mezzi tecnici di misurazione individuale.

4.I periodi di tirocinio e di navigazione, di cui ai punti c) e d) del comma 3, possono essere sostituiti da un tirocinio di pari durata alle dipendenze di un organismo notificato o autorizzato dalle direttive comunitarie avente ad oggetto le materie di progettazione, di costruzione e di rilascio di certificazione di idoneita' e di sicurezza alle navi.

6.Gli organismi, sulla base di accordi debitamente comunicati al Ministero delle attivita' produttive e al Ministero delle infrastrutture e trasporti, possono affidare, in forma stabile, ad altri soggetti, aventi caratteristiche tecniche, di indipendenza e di oggettivita' pari a quelle richieste per gli organismi affidanti, soltanto funzioni tecniche limitate, quali ad esempio esami, prove o verifiche, dettagliatamente specificate, a condizione che venga data preventivamente all'Amministrazione una completa informativa sul possesso dei requisiti tecnico-professionali degli affidatari e del relativo personale.

7.Le visite periodiche ed occasionali previste dall'articolo 14 del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, svolte dagli organismi di certificazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera b), del decreto ministeriale 5 ottobre 1999, n. 478, possono essere effettuate anche tramite personale non legato all'organismo stesso da rapporto di lavoro dipendente purche' munito degli stessi titoli e requisiti del personale di cui al comma 3.

8.Gli organismi effettuano la valutazione ed il controllo delle attivita' eventualmente demandate ad altri soggetti, ai sensi del comma 6, nonche' delle verifiche periodiche ed occasionali, di cui al comma 7, e ne assumono la relativa responsabilita'.

9.Gli organismi notificati ai sensi dell'articolo 7, comma 2, devono comunicare almeno una volta all'anno al Ministero delle attivita' produttive e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, le eventuali variazioni avvenute sulla competenza e l'idoneita' tecnico-professionale degli affidatari di cui al comma 6. ((1))

Art. 4

Presentazione della domanda

1.L'istanza, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organismo, per ottenere l'autorizzazione ad espletare le procedure di valutazione della conformita', va prodotta in bollo e in duplice esemplare ed essere inviata al Ministero delle attivita' produttive - Direzione generale per lo sviluppo produttivo e la competitivita' - Ispettorato tecnico, via Molise, 2 - 00187 Roma, che ne trasmettera' copia al competente servizio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Art. 5

Documentazione da allegare alla domanda per l'autorizzazione alla valutazione della conformita' dei prodotti

2.Il Ministero delle attivita' produttive, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, si riserva la richiesta motivata di ogni altra documentazione, relativa a eventuali carenze riscontrate nella documentazione tecnica trasmessa insieme alla domanda di autorizzazione, che sia necessaria per la verifica del possesso dei requisiti. Tale integrazione dovra' pervenire all'Amministrazione entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta e la cui mancata ottemperanza nei termini previsti fara' decadere la richiesta di designazione. ((1))

Art. 6

Documentazione da allegare alla domanda per l'autorizzazione alla valutazione della conformita' dei sistemi di qualita' aziendali

2.Il personale di cui al comma 1, lettere b) e c), deve possedere adeguata formazione tecnica e professionale nelle tematiche del settore merceologico in materia di costruzioni navali.

4.Il Ministero delle attivita' produttive, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, si riserva la richiesta motivata di ogni altra documentazione, relativa a eventuali carenze riscontrate nella documentazione tecnica trasmessa insieme alla domanda di autorizzazione, che sia necessaria per la verifica del possesso dei requisiti. Tale integrazione dovra' pervenire all'Amministrazione entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta e la cui mancata ottemperanza nei termini previsti fara' decadere la richiesta di designazione. ((1))

Art. 7

Autorizzazioni e verifiche

1.Il Ministero delle attivita' produttive, in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per il tramite dell'apposita struttura tecnica, di cui al comma 5, svolge l'attivita' istruttoria e dispone le ispezioni da effettuarsi presso le sedi dell'organismo e di eventuali altri soggetti, di cui all'articolo 3, comma 6, per l'accertamento dei requisiti prescritti, e di ogni altro elemento ritenuto necessario.

2.Il Ministero delle attivita' produttive, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sulla base dell'attivita' istruttoria e dei rapporti sulle visite ispettive di valutazione, accertata in senso positivo l'idoneita' dell'organismo richiedente, emana il relativo provvedimento di autorizzazione e provvede a iscrivere l'organismo stesso in apposito registro.

3.L'autorizzazione ha validita' di cinque anni ed e' rinnovabile con le medesime modalita' previste per il rilascio; nella domanda di rinnovo devono, in ogni caso, essere evidenziate le eventuali variazioni intervenute rispetto all'autorizzazione precedente.

4.Il Ministero delle attivita' produttive, per il tramite del Ministero degli affari esteri, notifica alla Commissione europea e agli altri Stati membri l'elenco degli organismi autorizzati ad espletare le procedure di valutazione della conformita' ed ogni successiva variazione, dandone notizia agli interessati.

6.L'apposita struttura tecnica, di cui al punto 5, puo' procedere, in ogni momento, di propria iniziativa o a seguito di una denuncia, al controllo degli organismi per verificare le condizioni in base alle quali gli stessi hanno ottenuto l'autorizzazione, il mantenimento dei requisiti, il regolare svolgimento delle procedure e l'adempimento delle proprie responsabilita', e puo' avvalersi, per gli accertamenti ispettivi, del sistema delle Camere di commercio, ai sensi del protocollo d'intesa tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e l'Unioncamere, siglato in data 11 luglio 2000.

7.Qualora l'apposita struttura tecnica, di cui al comma 5, accerti che un organismo venga meno alle condizioni in base alle quali lo stesso ha ottenuto l'autorizzazione, al mantenimento dei requisiti, al regolare svolgimento delle procedure, o non adempia alle proprie responsabilita', il Ministero delle attivita' produttive, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, emanera' un motivato provvedimento di revoca dell'autorizzazione, con relativa annotazione nel registro previsto al comma 2, e ne informera' immediatamente la Commissione europea e gli altri Stati membri. ((1))

Art. 8

Obbligo di comunicazioni

1.Gli organismi autorizzati ai sensi dell'articolo 7, comma 2, debbono comunicare, entro quindici giorni al Ministero delle attivita' produttive e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, le variazioni nell'organizzazione, nella struttura e nel personale responsabile, nonche' le variazioni relative ai nominativi degli affidatari e alla formazione tecnica e professionale del loro personale. ((1))

Art. 9

T a r i f f e

1.

Le tariffe relative all'autorizzazione ed al controllo degli organismi abilitati ad effettuare le procedure di certificazione ed attestazione della conformita', nonche' le modalita' di riscossione, sono determinate con decreto del Ministro delle attivita' produttive di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'economia e finanze ai sensi dell'articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52. 2. Gli oneri relativi all'attivita' ispettiva di autorizzazione o rinnovo e quelli di vigilanza periodica sono a carico dell'organismo interessato. ((1))

Art. 10

Norme transitorie

1.Gli organismi in possesso di autorizzazione provvisoria, rilasciata a norma dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento devono presentare domanda, corredata dalla prescritta documentazione, al Ministero delle attivita' produttive per ottenere l'autorizzazione definitiva.

2.Il Ministero delle attivita' produttive promuove l'istruttoria nei modi previsti dall'articolo 7, comma 1. Qualora dall'istruttoria non emerga l'idoneita' dell'organismo in possesso dell'autorizzazione provvisoria, questa, con motivato provvedimento viene immediatamente revocata.

3.Le autorizzazioni provvisorie non revocate conservano la loro validita' fino al rilascio di quella definitiva prevista dall'articolo 7, comma 2. ((1))

Il Ministro delle attivita' produttive Marzano Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Lunardi

Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 19 giugno 2003 Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle attivita'

produttive, registro n. 3 Attivita' produttive, foglio n. 264

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