DECRETO 30 luglio 2003, n. 283
Entrata in vigore del provvedimento: 6-11-2003
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visti gli articoli 20 e 21 della legge 9 maggio 1975, n. 153, che hanno istituito presso il Fondo interbancario di garanzia di cui all'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, una Sezione speciale per la prestazione di fideiussioni in favore degli operatori agricoli il cui piano di sviluppo, predisposto ai sensi della citata legge n. 153 del 1975, e' stato approvato, e che non sono in grado di prestare sufficienti garanzie o di offrire, comunque, garanzie reali per la contrazione dei mutui con gli istituti di credito;
Vista la delibera del Comitato direttivo della Sezione speciale del Fondo interbancario di garanzia del 12 luglio 1994;
Visto l'articolo 45, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, secondo il quale il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro delle politiche agricole e forestali, individua le operazioni alle quali si applica la garanzia e determina i criteri e i limiti degli interventi del Fondo, nonche' l'entita' delle contribuzioni a esso dovute da parte delle banche, in rapporto all'ammontare dei finanziamenti assistiti dalla garanzia;
Sentito il Ministro delle politiche agricole e forestali;
Visto l'articolo 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 13 gennaio 2003;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, effettuata con nota prot. n. ACG/14 POCOE/52005 del 9 luglio 2003, nella quale si espongono i motivi per cui si ritiene di non poter condividere il citato parere del Consiglio di Stato con riferimento agli articoli 2, 3 e 9 del regolamento;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
1.Sono assistibili dalla fideiussione della Sezione le operazioni di credito agrario di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di durata non inferiore a mesi diciotto, aventi per oggetto la concessione, da parte delle banche, di finanziamenti destinati alle attivita' agricole e zootecniche nonche' a quelle ad esse connesse o collaterali. ((1))
Art. 2
1.La fideiussione e' stipulata tra la Sezione e la banca mutuante e garantisce i finanziamenti di cui all'articolo 1 nei soli casi in cui i soggetti che hanno richiesto il finanziamento non sono in grado di prestare sufficienti garanzie.((1))
Art. 3
1.La fideiussione puo' essere concessa entro il limite del sessanta per cento del finanziamento erogato e fino all'importo massimo di euro unmilionecinquecentomila.
2.Ferme restando le limitazioni di cui al comma 1, la fideiussione della Sezione deve essere concessa nei limiti previsti dalla normativa dell'Unione europea. La medesima fideiussione non e' cumulabile, per la stessa quota di finanziamento garantita, con altri analoghi benefici previsti dalle leggi dello Stato o delle regioni o comunque erogati da enti od organismi pubblici. ((1))
Art. 4
1.Le banche che effettuano operazioni per le quali e' stata richiesta la fideiussione della Sezione speciale devono versare alla Sezione stessa le contribuzioni di cui all'articolo 45, comma 2, del decreto legislativo n. 385 del 1993 nella misura dello 0,25% della sola quota dell'importo della fideiussione. L'onere suddetto e' a carico del beneficiario del finanziamento.
2.Per i finanziamenti che fruiscono della fideiussione della Sezione, le banche sono tenute a versare, a proprio carico, una contribuzione pari al 4% dell'importo erogato.
3.Le misure delle contribuzioni possono essere variate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze su richiesta della Sezione, sentito il Ministero delle politiche agricole e forestali.
4.Entro trenta giorni dal termine di ciascun trimestre, le banche sono tenute a trasmettere alla Sezione gli elenchi delle operazioni stipulate nel trimestre di riferimento e garantite ai sensi della normativa di cui all'articolo 1, secondo le modalita' ed i termini stabiliti dalla Sezione stessa.
5.L'ammontare complessivo delle contribuzioni relative alle operazioni stipulate entro ciascun trimestre per le quali e' stata richiesta la fideiussione della Sezione speciale deve essere versato, entro trenta giorni dal termine del trimestre di riferimento, su uno dei conti correnti indicati dalla Sezione, con valuta ultimo giorno del trimestre stesso. Per i versamenti tardivi, sono dovuti dalle banche interessi di mora dall'ultimo giorno utile a quello dell'effettivo accredito nella misura del tasso legale. ((1))
Art. 5
1.Gli operatori che inoltrano domanda alla Sezione speciale per la concessione della fideiussione devono allegare, a pena di inammissibilita', la comunicazione della banca interessata che segnala l'insufficienza delle garanzie offerte dal richiedente.
3.Nel caso di finanziamenti erogati in favore di soggetti con obbligo di bilancio, occorre trasmettere gli ultimi tre bilanci dell'organismo, corredati delle relazioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale.
4.Se i finanziamenti sono di importo superiore a euro duecentocinquantamila, i bilanci di cui al comma 3 devono essere stati sottoposti a revisione e certificazione da parte di una societa' iscritta nell'albo di cui all'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ovvero nel registro di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88. In caso di importo inferiore, il comitato direttivo della Sezione si riserva di richiedere una certificazione analoga o comunque idonea a documentare la congruita' dei dati espressi dal bilancio della ditta richiedente. ((1))
Art. 6
1.La Sezione speciale puo' richiedere alle banche interessate, per una sola volta ed entro trenta giorni dal ricevimento della relazione, ulteriori notizie, dati o documentazione riguardanti le menzionate richieste di intervento. Tali notizie potranno essere acquisite anche mediante richiesta diretta al beneficiario del finanziamento.
2.La Sezione speciale, entro sessanta giorni dalla ricezione della relazione di cui all'articolo 5, ovvero entro trenta giorni dalla ricezione dell'ulteriore documentazione integrativa richiesta, assume le determinazioni finali con deliberazione del comitato direttivo, dandone notizia all'interessato ed alla banca.
3.Le banche devono informare senza indugio la Sezione speciale delle eventuali modifiche sopravvenute a fronte dei dati e delle informazioni in precedenza segnalati, con particolare riguardo alle variazioni apportate con i contratti definitivi di mutuo o per effetto di atti di pagamento a saldo sulla base dei risultati intervenuti in sede di accertamento di avvenuta esecuzione delle opere ovvero a seguito di acquisti ammessi precisando, in ogni caso, l'importo definitivo dell'operazione.
4.La Sezione speciale, ricevute le predette informazioni modificative della relazione originaria, assume entro i successivi sessanta giorni le relative determinazioni anche al fine dell'eventuale riduzione della fideiussione richiesta. ((1))
Art. 7
1.Alle scadenze del 30 giugno e del 31 dicembre le banche comunicano alla Sezione speciale gli estremi delle operazioni stipulate durante il decorso semestre con la garanzia fideiussoria della Sezione medesima, trasmettendo, inoltre, copia dei contratti stipulati. ((1))
Art. 8
1.Per le operazioni garantite dalla Sezione speciale, le banche mutuanti devono dare comunicazione alla Sezione stessa di eventuali inadempimenti entro quattro mesi dalla scadenza della prima rata insoluta, trasmettendo analitica e documentata relazione circa la possibilita' per l'impresa di superare lo stato di difficolta' e di provvedere al pagamento del debito maturato.
2.La Sezione speciale, ricevuta la comunicazione di cui al comma 1, corredata del relativo parere della banca, in considerazione delle possibilita' di riequilibrio dell'impresa, stabilisce con delibera del proprio comitato direttivo se provvedere al rimborso della rata scaduta mantenendo in essere il mutuo, ovvero se il contratto di mutuo debba considerarsi risolto e si debba agire in via esecutiva per il recupero dell'intero credito residuo.
3.Le banche mutuanti sono tenute ad iniziare l'azione esecutiva entro quattro mesi dalla scadenza della seconda rata semestrale consecutiva o entro due mesi dalla seconda rata annuale consecutiva non corrisposta, senza preventiva delibera del comitato della Sezione speciale, dandone notizia alla Sezione stessa entro trenta giorni dall'inizio della procedura.
4.L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 3 comporta la decadenza della fideiussione della Sezione.
5.Tuttavia, la banca puo' chiedere alla Sezione speciale con motivata e documentata istanza l'autorizzazione al rinvio dell'attivazione dell'esecuzione. Entro novanta giorni dalla richiesta la Sezione delibera in merito, dandone comunicazione alla banca.
6.Per i crediti assistiti da garanzia ipotecaria, rimane salvo quanto stabilito dall'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo n. 385 del 1993. ((1))
Art. 9
1.L'intervento della Sezione speciale per il pagamento delle rate e del capitale residuo avviene, con le modalita' di cui all'articolo 11, su richiesta della banca mutuante una volta adottate dalla Sezione le determinazioni di cui all'articolo 8.
2.Il pagamento del capitale residuo, nell'ipotesi di risoluzione del contratto di mutuo, avviene dietro presentazione da parte della banca della documentazione relativa all'avvio delle procedure esecutive per il recupero dell'intero credito vantato.
3.La Sezione speciale, in caso di procedure concorsuali e' tenuta a rimborsare quanto dovuto in forza della fideiussione prestata ad esibizione, rispettivamente, di copia della sentenza dichiarativa di fallimento o di copia del provvedimento dell'autorita' competente che ordina la liquidazione coatta amministrativa, nonche' dell'istanza di insinuazione nello stato passivo della procedura anzidetta.
4.Nel caso di esecuzione ad istanza di terzi, la liquidazione della fideiussione avviene a seguito della esibizione dell'atto di intervento per il recupero dell'intero credito vantato.
6.Se nel corso dell'escussione delle garanzie contrattualmente acquisite ed all'inizio della quale e' gia' stata liquidata la fideiussione da parte della Sezione speciale, l'organismo escusso viene sottoposto a procedura esecutiva concorsuale, la banca e' tenuta ad intervenire, in nome e per conto della Sezione speciale, in detta nuova procedura per l'intero credito precedentemente liquidato, senza tenere conto pertanto del pagamento effettuato dalla Sezione stessa. ((1))
Art. 10
1.La fideiussione copre, entro il limite massimo dell'importo definitivamente rilasciato e ferma restando la percentuale di mutuo garantito, la perdita delle somme garantite per capitale ed interessi contrattuali e relativi interessi di mora calcolati in misura non superiore al tasso legale.
2.Il predetto limite della fideiussione, nel corso dell'ammortamento del mutuo, si riduce progressivamente in relazione al rimborso del capitale, in modo da mantenere costante l'originario rapporto fra somma garantita ed importo erogato.
3.In virtu' di tale garanzia la Sezione speciale e' tenuta al pagamento della somma garantita a fronte della prescritta documentazione ed a condizione che siano state rispettate le norme del codice civile e del presente regolamento che disciplinano la fideiussione della Sezione medesima. ((1))
Art. 11
1.I pagamenti delle somme, la cui liquidazione e' stata deliberata dal comitato direttivo della Sezione speciale, sono effettuati previa emissione, a debito del conto presso la tesoreria centrale o presso le banche incaricate del servizio di cassa, di appositi ordinativi a firma del presidente del comitato o del suo sostituto. ((1))
Art. 12
1.Se la banca mutuante in sede di recupero del proprio credito ravvisa ulteriori cespiti aggredibili, diversi dalle garanzie contrattualmente acquisite, al fine del recupero delle somme liquidate dalla Sezione speciale a titolo di fideiussione, deve darne comunicazione alla Sezione stessa.
2.Se la Sezione speciale, con delibera del proprio comitato direttivo, ritiene di promuovere eventuali atti o azioni di recupero, da' mandato alla banca mutuante, la quale e' tenuta a provvedervi in nome, per conto ed a spese della Sezione speciale.
3.Le somme recuperate in seguito a tali azioni sono versate alla Sezione speciale a reintegro totale o parziale delle somme erogate.
4.La Sezione rimborsa alle banche le spese sostenute e documentate nello svolgimento di tali azioni ulteriori anche nel caso di infruttuoso esperimento delle procedure di recupero. ((1))
Art. 13
1.Nei contratti di mutuo deve essere inserita apposita clausola con la quale il mutuatario prende atto che la Sezione speciale puo' dare mandato alla banca mutuante di agire nei suoi confronti per il recupero delle somme erogate a titolo di garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 2740 del codice civile e per ogni altro titolo esistente. ((1))
Art. 14
1.La Sezione deve accantonare, a fronte delle fideiussioni prestate, quote percentuali delle disponibilita' finanziarie non inferiori a quelle che sono indicate dal Ministero dell'economia e delle finanze. ((1))
Art. 15
1.La soluzione delle eventuali liti tra la Sezione speciale e le banche in merito al mancato rilascio od alla mancata o minore liquidazione della fideiussione e' affidata ad un collegio arbitrale composto da un rappresentante designato dal Ministero dell'economia e delle finanze, da un rappresentante designato dalla Sezione speciale e da un rappresentante designato dalla banca interessata. Il Presidente e' nominato dai rappresentanti anzidetti ovvero, in caso di mancato accordo, dal Presidente del tribunale. Si osservano in proposito le norme del codice di procedura civile. ((1))
Art. 16
1.La Sezione emana le istruzioni applicative del presente regolamento, che comunica al Ministero dell'economia e delle finanze. ((1))
Art. 17
1.Le fideiussioni rilasciate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento continuano ad essere disciplinate dalle norme regolamentari allegate al decreto ministeriale 5 agosto 1986, fino alla estinzione delle operazioni alle quali ineriscono.
2.La Sezione garantisce le operazioni previste da leggi non piu' operative nel caso in cui le stesse sono rifinanziate. ((1)) Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 30 luglio 2003 Il Ministro: Tremonti Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 13 ottobre 2003 Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 118
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