LEGGE 8 luglio 1903, n. 311

Type Legge
Publication 1903-07-08
Ultimo aggiornamento 2009-12-16
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

È autorizzata la spesa di L. 800,000 (lire ottocentomila) per riparare i danni cagionati alle opere di conto nazionale dalle alluvioni e frane del 2° semestre del 1902.

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