DECRETO 10 dicembre 2003, n. 383
Entrata in vigore del decreto: 11-2-2004
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
di concerto con
IL MINISTRO
DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
e con
IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto il decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, recante disposizioni urgenti per la ricostruzione nelle zone colpite dalle eccezionali avversita' atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994 e successive modificazioni ed integrazioni (di seguito indicata come: "Legge") ed, in particolare gli articoli 2 e 3, che prevedono la concessione da parte del Mediocredito centrale S.p.a. e dell'Artigiancassa S.p.a. di contributi agli interessi sui finanziamenti concessi dalle banche alle imprese danneggiate, secondo condizioni e modalita' disciplinate con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
Visto il decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro dell'interno del 23 marzo 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 10 aprile 1995, n. 84, come novellato dal successivo decreto del 31 agosto 1995, con il quale sono state emanate le norme di attuazione della predetta disposizione legislativa;
Visto il decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile in data 13 aprile 2000, n. 125, con il quale e' stato adottato il regolamento recante criteri e modalita' per la rinegoziazione dei finanziamenti agevolati ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge;
Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448 e, in particolare, l'articolo 52, comma 28, il quale prevede che, nell'ambito delle residue disponibilita' di cui agli articoli 2 e 3 della legge, il contributo al pagamento degli interessi ivi previsto e' concesso sulla base delle spese effettivamente sostenute e documentate ai fini della ripresa dell'attivita' da parte delle imprese danneggiate, anche in difformita' con le voci di spesa preventivate nei piani di investimento ovvero sulla base di documentazione presentata anche successivamente al periodo di preammortamento e ricomprese tutte le spese sostenute per l'estinzione di finanziamenti connessi all'attivita' delle imprese antecedenti al mese di novembre 1994 e che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro delle attivita' produttive sono stabiliti i criteri e le modalita' di attuazione dello stesso comma, in sostituzione delle disposizioni contenute nel decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 23 marzo 1995 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile 1995, nonche' le modalita' per l'annullamento delle revoche gia' avvenute ai sensi delle medesime disposizioni;
Vista la deliberazione dell'assemblea ordinaria in data 22 aprile 2002, con la quale il "Mediocredito centrale S.p.a." ha assunto la denominazione di "MCC S.p.a.";
Vista la deliberazione della Conferenza unificata Stato-citta' ed autonomie locali con la Conferenza Stato-regioni del 27 marzo 2003;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nella seduta del 14 luglio 2003 (parere n. 57/2003);
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della predetta legge n. 400 del 1988 (nota n. 16436 DAGL/10.3.4/35/2003 del 29 settembre 2003);
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
Documentazione delle spese sostenute con i finanziamenti agevolati
1.Entro il 31 marzo 2004 le imprese che hanno beneficiato dei contributi previsti dall'articolo 2, comma 2 e dall'articolo 3, comma 2, della legge, qualora non abbiano gia' provveduto, presentano alla banca finanziatrice le fatture o altra idonea documentazione che attesti le spese sostenute, ai fini della ripresa dell'attivita', non prima del 4 novembre 1994 e non oltre il 31 dicembre 2001, anche in difformita' con le voci di spesa preventivate nei piani di investimento, purche' attinenti all'attivita' di impresa, unitamente ad una relazione dalla quale risulti l'utilizzo del finanziamento ottenuto. Possono essere ricomprese tra le predette spese anche quelle sostenute per l'estinzione dei finanziamenti connessi con l'attivita' d'impresa antecedenti al mese di novembre 1994, nonche' quelle derivanti da lavori svolti in economia, con attrezzature e personale di pertinenza dell'impresa, finalizzati alla ricostruzione dell'azienda e dimostrate mediante autocertificazione. La banca trasmette la predetta documentazione e la relazione ricevuta a MCC S.p.a. ovvero ad Artigiancassa S.p.a. (1) (2) ((3))
Art. 2
Modalita' e termini di presentazione delle domande di revisione delle revoche e di riammissione alle agevolazioni
1.Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento le imprese di cui all'articolo 1, comma 1, nei confronti delle quali siano state assunte da parte di MCC S.p.a. o di Artigiancassa S.p.a. deliberazioni di revoca totale o parziale dei contributi medesimi per inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del Decreto interministeriale del 23 marzo 1995, presentano alla banca che ha concesso il finanziamento oggetto di revoca dell'intervento agevolativo domanda di revisione della revoca e di riammissione alle agevolazioni.
2.Alla domanda e' allegata la documentazione della spesa sostenuta, qualora diversa da quella gia' in possesso di MCC S.p.a. o di Artigiancassa S.p.a. e la relazione dell'impresa beneficiaria di cui all'articolo 1.
3.La banca, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, trasmette a MCC S.p.a o ad Artigiancassa S.p.a. la documentazione di cui al comma 2, corredata di una relazione sullo stato del finanziamento agevolato. (1) (2) ((3))
Art. 3
Annullamento della revoca e riammissione al contributo
Art. 4
Rinnovo del finanziamento estinto
1.Ricevuta la deliberazione di riammissione totale o parziale al contributo, la banca, nel caso in cui il finanziamento originario sia stato estinto in tutto o in parte, provvede ad erogare un nuovo finanziamento di importo pari alla somma pagata dall'impresa per l'estinzione, relativamente alla quota riammessa al contributo alle condizioni previste dall'articolo 3-quinquies della legge 13 luglio 1999, n. 226 e dal decreto interministeriale 13 aprile 2000, n. 125.
2.Per la concessione del finanziamento di cui al comma 1 l'impresa puo' rivolgersi ad una banca liberamente scelta, anche diversa da quella che ha concesso il finanziamento originario, nel rispetto delle condizioni di cui al comma 1. In tal caso quest'ultima rilascia, su richiesta dell'impresa, una dichiarazione attestante la somma da questa corrisposta per l'estinzione del finanziamento originario, indicando le singole voci di costo.
3.Il nuovo finanziamento e' assistito dalla garanzia prevista dagli articoli 2 e 3 della legge.
Nota all'art. 4: - Si riporta il testo dell'art. 3-quinquies del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226 (Interventi urgenti in materia di protezione civile): «Art. 3-quinquies (Misure a favore delle attivita' produttive danneggiate da eventi calamitosi). - 1. I soggetti beneficiari dei finanziamenti di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni ivi compresi i soggetti mutuatari di cui all'art. 4-quinquies del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 438, possono chiedere all'istituto mutuante di rinegoziare, nei limiti delle disponibilita' dei fondi di cui agli articoli 2 e 3 del citato decreto-legge n. 691 del 1994, gestiti dal Mediocredito centrale e dall'Artigiancassa, le operazioni finanziarie gia' stipulate ai vigenti tassi d'interesse e nell'ulteriore termine di dieci anni, di cui tre di preammortamento, ai sensi dei citati articoli 2 e 3. Il tasso d'interesse a carico delle imprese beneficiarie dei finanziamenti di cui ai predetti articoli 2 e 3 e' ridotto all'1,5 per cento nominale annuo posticipato a decorrere dall'inizio del nuovo periodo di ammortamento del finanziamento, con oneri a carico delle predette disponibilita' finanziarie. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, adottato di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile, si provvede a disciplinare le condizioni e le modalita' attuative della presente disposizione, stabilendo anche che la rinegoziazione non costituisce una nuova operazione finanziaria e che il periodo di preammortamento puo' essere utilizzato anche ai fini del differimento del pagamento delle rate non pagate, tenendo conto degli oneri amministrativi e finanziari sostenuti delle banche. Alle operazioni finanziarie rinegoziate non possono essere estesi i benefici previsti dall'art. 18 della legge 7 agosto 1997, n. 266, e successive modificazioni. 2. Nei limiti delle risorse residue autorizzate ai sensi dell'art. 5, comma 3, e dell'art. 15 del decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, e successive modificazioni, il tasso d'interesse a carico delle imprese beneficiarie dei finanziamenti previsti dal predetto art. 5, comma 3, e' ridotto all'1,5 per cento nominale annuo posticipato a decorrere dall'inizio del nuovo periodo di ammortamento del finanziamento. 3. Per la concessione dei contributi in conto interessi per la ripresa delle attivita' produttive di cui al presente decreto, il tasso d'interesse a carico dei soggetti beneficiari e' fissato nella misura dell'1,5 per cento nominale annuo nei limiti, comunque, dell'autorizzazione di spesa prevista dal presente decreto.».
Art. 5
Cessazione dell'attivita' dell'impresa
1.In caso di cessazione dell'attivita' il mutuatario, che abbia regolarmente sostenuto le spese oggetto delle agevolazioni, puo' proseguire nel pagamento delle rate residue del finanziamento erogato, beneficiando dei contributi concessi e della garanzia.
Art. 6
Fallimento dell'impresa beneficiaria
1.In caso di fallimento dell'impresa purche' la stessa abbia regolarmente sostenuto le spese oggetto delle agevolazioni la domanda di cui all'articolo 2 e' presentata dal curatore direttamente a MCC S.p.a. o ad Artigiancassa S.p.a.
2.Il contributo e' concesso fino al giorno antecedente la data della sentenza dichiarativa di fallimento dell'impresa.
Art. 7
Garanzia
1.La revoca del contributo per inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del Decreto interministeriale del 23 marzo 1995 o la cessazione dell'attivita' non producono la decadenza della garanzia prevista dagli articoli 2 e 3 della legge.
Art. 8
Norma transitoria
1.Limitatamente alle fattispecie previste dall'articolo 52, comma 28, della legge n. 448 del 2001 sono sospese, in attesa della definizione delle pratiche, le azioni di recupero dei crediti per contributi revocati intraprese dalle banche finanziatrici o da MCC S.p.a. o da Artigiancassa S.p.a. nei confronti delle imprese che abbiano presentato domanda ai sensi dell'articolo 2.
2.Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 14 e all'articolo 2, comma 8, del Decreto interministeriale del 23 marzo 1995 si intendono integrate dall'articolo 1 del presente regolamento. Restano ferme, in quanto compatibili, le altre disposizioni contenute nel Decreto interministeriale del 23 marzo 1995.
Il Ministro dell'economia e delle finanze Tremonti Il Ministro delle attivita' produttive Marzano Il Ministro dell'interno Pisanu
Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 15 gennaio 2004
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 1
Economia e finanze, foglio n. 23
Nota all'art. 8: - Per il testo dell'art. 52, comma 28, della legge n. 448 del 2001, si vedano le note alle premesse.
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.