DECRETO 8 aprile 2004, n. 127

Type Decreto
Publication 2004-04-08
State In force
Source Normattiva
articles 32
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Entrata in vigore del decreto: 2-6-2004 L'atto e' integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 27/05/2004, n. 123 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare la versione originaria accedendo al pdf della relativa Gazzetta Ufficiale di pubblicazione.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l'articolo 1 della legge 3 agosto 1949, n. 536, concernente «Tariffe forensi in materia penale e stragiudiziale e sanzioni disciplinari per il mancato pagamento dei contributi previsti dal decreto luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382»;

Visto l'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 22 febbraio 1946, n. 170, recante «Aumento degli onorari di avvocato e degli onorari e diritti di procuratore»;

Visto l'articolo unico della legge 7 novembre 1957, n. 1051, recante «Determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennita' spettanti agli avvocati e procuratori per prestazioni giudiziali in materia civile»;

Visto il comma 3 dell'articolo 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

Visto il decreto ministeriale 5 ottobre 1994, n. 585, concernente «Regolamento recante l'approvazione della delibera del Consiglio nazionale forense in data 12 giugno 1993 che stabilisce i criteri per la determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennita' spettanti agli avvocati ed ai procuratori legali per le prestazioni giudiziali, in materia civile e penale, e stragiudiziali»;

Esaminata la deliberazione del Consiglio nazionale forense in data 20 settembre 2002 concernente i criteri per la determinazione degli onorari dei diritti e delle indennita' spettanti agli avvocati per le prestazioni giudiziali in materia civile, amministrativa, tributaria, penale e stragiudiziali;

Udito il parere interlocutorio del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 ottobre 2003;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 gennaio 2004 le cui osservazioni sono state in generale accolte. Solo in alcuni casi si e' ritenuto di discostarsi per le seguenti ragioni:

in ordine ai criteri di arrotondamento a seguito di conversione, si e' previsto un arrotondamento nella misura unica della cinquina di euro in eccesso per iminimi e in difetto, per i massimi; la finalita' perseguita e' stata quella della riconosciuta esigenza di semplificazione e razionalizzazione della tariffa, senza che cio' possa comportare un significativo scostamento rispetto al criterio di conversione, globalmente determinandosi un effetto di sostanziale compensazione in ragione della prevista alternanza degli arrotondamenti in eccesso e in difetto, per il che l'effetto del criterio di arrotondamento finisce per rivelarsi sostanzialmente neutro;

in ordine alla voce denominata «spese generali», disciplinata dagli articoli 14 tabella A, articolo 8 tabella B, articolo 12 tabella C, dove si e' previsto un aumento nella misura del 25%, si e' considerato l'incremento degli oneri locatizi, che le rilevazioni ISTAT testimoniano essere aumentati di oltre il 50% nel periodo dal dicembre 1993 all'ottobre 2003 e delle spese condominiali, anch'esse, com'e' noto, notevolmente aumentate nel periodo di riferimento; oneri e spese comunque non valutati nella determinazione, da parte dell'ISTAT, dell'indice generale dei prezzi al consumo per l'intera collettivita';

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 (nota 870/U - UL 38/1-12 del 7 aprile 2004);

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

1.Gli onorari, i diritti e le indennita' spettanti agli avvocati per le prestazioni giudiziali in materia civile, amministrativa, tributaria, penale e stragiudiziali sono determinati nelle tariffe di cui ai capitoli I, II, III, allegate al presente decreto.

Il Ministro: Castelli

Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 5 maggio 2004

Ministeri istituzionali, registro n. 4, foglio n. 114

Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 3 agosto 1949, n. 536 (Tariffe forensi in materia penale e stragiudiziale e sanzioni disciplinari per mancato pagamento dei contributi previsti dal decreto luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382): «Art. 1. - I criteri per la determinazione degli onorari e delle indennita' dovute agli avvocati e ai procuratori in materia penale e stragiudiziale sono stabiliti ogni biennio con deliberazione del Consiglio nazionale forense, approvata dal Ministro per la grazia e giustizia». - Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 22 febbraio 1946, n. 170 (Aumento degli onorari di avvocato e degli onorari e diritti di procuratore) che sostituisce l'art. 57 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578: «Art. 57. - I criteri per la determinazione degli onorari e delle indennita' dovute agli avvocati ed ai procuratori in materia penale e stragiudiziale sono stabiliti ogni biennio con deliberazione del Consiglio nazionale forense. Nello stesso modo provvede il Consiglio nazionale forense per quanto concerne la determinazione degli onorari nei giudizi penali davanti alla Corte suprema di cassazione ed al Tribunale supremo militare. Le deliberazioni con le quali si stabiliscono i criteri di cui al comma precedente devono essere approvate dal Ministro per la grazia e giustizia.». - Si riporta il testo dell'articolo unico della legge 7 novembre 1957, n. 1051 (Determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennita' spettanti agli avvocati e procuratori per prestazioni giudiziali in materia civile): «Articolo unico. - I criteri per la determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennita' spettanti agli avvocati e ai procuratori per prestazioni giudiziali in materia civile sono stabiliti dal Consiglio nazionale forense con le modalita' previste dall'art. 1 della legge 3 agosto 1949, n. 536, e relative agli onorari e alle indennita' in materia penale e stragiudiziale.». - Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri): «3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».

Capitolo I Tariffa onorari spettanti agli avvocati per le prestazioni giudiziali-art. 1

CAPITOLO I TARIFFA DEGLI ONORARI, DEI DIRITTI E DELLE INDENNITA' SPETTANTI AGLI AVVOCATI PER LE PRESTAZIONI GIUDIZIALI IN MATERIA CIVILE, AMMINISTRATIVA E TRIBUTARIA Art. 1 (Diritto dell'avvocato) 1. Per le prestazioni giudiziali in materia civile e nelle materie equiparate, oltre al rimborso delle spese giustificate, sono dovuti all'avvocato gli onorari ed i diritti indicati nelle allegate tabelle A e B.

Capitolo I Tariffa onorari spettanti agli avvocati per le prestazioni giudiziali-art. 2

Art. 2 (Obbligo del cliente) 1. Gli onorari e i diritti sono sempre dovuti all'avvocato dal cliente indipendentemente dalle statuizioni del giudice sulle spese giudiziali.

Capitolo I Tariffa onorari spettanti agli avvocati per le prestazioni giudiziali-art. 3

Art. 3 (Giudizi non compiuti) 1. Nei giudizi iniziati ma non compiuti, il cliente deve all'avvocato gli onorari e i diritti per l'opera svolta fino alla cessazione del rapporto professionale.

Capitolo I Tariffa onorari spettanti agli avvocati per le prestazioni giudiziali-art. 4

Art. 4 (Inderogabilita' della tariffa. Condizioni e limiti) 1. Gli onorari minimi ed i diritti stabiliti per le prestazioni dell'avvocato sono inderogabili. 2. Soltanto qualora fra le prestazioni dell'avvocato e l'onorario previsto dalle tabelle appaia, per particolari circostanze del caso, una manifesta sproporzione, possono essere superati i massimi indicati nelle tabelle, anche oltre il raddoppio previsto dal secondo comma del successivo art. 5, ovvero diminuiti i minimi indicati nelle tabelle, purche' la parte che vi abbia interesse esibisca il parere del competente Consiglio dell'ordine.

Capitolo I Tariffa onorari spettanti agli avvocati per le prestazioni giudiziali-art. 5

Art. 5 (Criteri generali per la liquidazione) 1. Nella liquidazione degli onorari a carico del soccombente deve essere tenuto conto della natura e del valore della controversia, dell'importanza e del numero delle questioni trattate, del grado dell'autorita' adita, con speciale riguardo all'attivita' svolta dall'avvocato davanti al giudice. 2. Nelle cause di particolare importanza per le questioni giuridiche trattate, la liquidazione degli onorari a carico del soccombente puo' arrivare fino al doppio dei massimi stabiliti. 3. Nella liquidazione degli onorari a carico del cliente, oltre che dei criteri di cui ai commi precedenti, puo' essere tenuto conto dei risultati del giudizio e dei vantaggi, anche non patrimoniali, conseguiti, nonche' dell'urgenza richiesta per il compimento di singole attivita' e, nelle cause di straordinaria importanza, la liquidazione puo' arrivare fino al quadruplo dei massimi stabiliti, previo parere del Consiglio dell'Ordine. 4. Qualora in una causa l'avvocato assista e difenda piu' persone aventi la stessa posizione processuale l'onorario unico puo' essere aumentato per ogni parte oltre la prima del 20% fino ad un massimo di dieci e, ove le parti siano in numero superiore, del 5% per ciascuna parte oltre le prime dieci e fino ad un massimo di venti, La stessa disposizione trova applicazione, ove piu' cause vengano riunite, dal momento dell'avvenuta riunione e nel caso in cui l'avvocato assista e difenda una parte contro piu' parti quando la prestazione comporti l'esame di particolari situazioni di fatto o di diritto. 5. Nella ipotesi in cui, pur nella identita' di posizione processuale dei vari clienti, la prestazione professionale comporti l'esame di loro situazioni particolari di fatto o di diritto rispetto all'oggetto della causa, l'avvocato ha diritto al compenso secondo tariffa, ridotto del 30%. 6. La liquidazione dell'onorario prevista dall'[art. 91 del codice di procedura civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art91) deve essere fatta in relazione a tutte le prestazioni effettivamente occorse ogni volta che vi sia stata una decisione anche se espressa con ordinanza collegiale o con sentenza non definitiva. 7. Nelle cause riservate alla esclusiva competenza funzionale del giudice di pace e nelle cause accessorie o di garanzia sono dovuti gli onorari di cui al paragrafo II della tabella A, avuto riguardo al valore della controversia. Nelle cause di competenza del giudice di pace, ai sensi dell'art. 7, 2° comma, [codice di procedura civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443), eccedenti il valore di Euro 2.600,00 sono ugualmente dovuti gli onorari di cui al paragrafo II.

Capitolo I Tariffa onorari spettanti agli avvocati per le prestazioni giudiziali-art. 6

Art. 6 (Determinazione del valore della controversia) 1. Nella liquidazione degli onorari a carico del soccombente, il valore della causa e' determinato a norma del [codice di procedura civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443), avendo riguardo nei giudizi per azioni surrogatorie e revocatorie, all'entita' economica della ragione di credito alla cui tutela l'azione e' diretta, nei giudizi di divisione, alla quota o ai supplementi di quota in contestazione, nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni, alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata. 2. Nella liquidazione degli onorari a carico del cliente, puo' aversi riguardo al valore effettivo della controversia, quando esso risulti manifestamente diverso da quello presunto a norma del [codice di procedura civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443). 3. Nelle cause avanti gli organi di giustizia amministrativa, il valore e' determinato secondo i criteri indicati dal comma I di questo articolo, quando l'oggetto della controversia o la natura del rapporto sostanziale dedotto in giudizio o comunque correlato al provvedimento impugnato ne consentono l'applicazione; ove cio' non sia possibile, nella liquidazione degli onorari a carico del soccombente va tenuto conto dell'interesse sostanziale che riceve tutela attraverso la sentenza. Per i ricorsi straordinari e gerarchici sono dovuti gli onorari di cui al paragrafo III della tabella A in quanto analogicamente applicabili. 4. Nella liquidazione degli onorari a carico del cliente, per la determinazione del valore effettivo della controversia, deve aversi riguardo al valore dei diversi interessi perseguiti dalle parti. 5. Per le cause di valore indeterminabile, gli onorari minimi sono quelli previsti per le cause di valore da Euro 25.900,01 a Euro 51.700,00, mentre gli onorari massimi sono quelli previsti per le cause di valore da Euro 51.700,01 a Euro 103.300,00, tenuto conto dell'oggetto e della complessita' della controversia; qualora le cause siano di particolare importanza per l'oggetto, per le questioni giuridiche trattate, per la rilevanza degli effetti e dei risultati utili di qualsiasi natura, anche di carattere non patrimoniale, gli onorari possono essere liquidati fino al limite massimo previsto per le cause di valore fino a Euro 516.500,00. 6. Agli effetti della determinazione del diritto, le cause di valore indeterminabile si considerano di valore eccedente Euro 25.900,00 ma non Euro 103.300,00 a seconda dell'entita' dell'interesse dedotto in giudizio.

Capitolo I Tariffa onorari spettanti agli avvocati per le prestazioni giudiziali-art. 7

Art. 7 (Pluralita' di difensori e societa' professionali) 1. Nel caso che incaricati della difesa siano piu' avvocati, ciascuno di essi ha diritto nei confronti del cliente agli onorari per l'opera prestata, ma nella liquidazione a carico del soccombente sono computati gli onorari per un solo avvocato. 2. Se l'incarico professionale e' conferito ad una societa' tra avvocati, si applica il compenso spettante ad un solo professionista anche se la prestazione e' svolta da piu' soci, salva espressa deroga pattuita con clausola approvata per iscritto dal cliente.

Capitolo I Tariffa onorari spettanti agli avvocati per le prestazioni giudiziali-art. 8

Art. 8 (Praticanti avvocati autorizzati al patrocinio) 1. Ai praticanti avvocati autorizzati al patrocinio deve essere liquidata la meta' degli onorari e dei diritti spettanti all'avvocato.

Capitolo I Tariffa onorari spettanti agli avvocati per le prestazioni giudiziali-art. 9

Art. 9 (Procedimenti davanti ad organi speciali) 1. Nei procedimenti davanti ad organi speciali sono dovuti gli onorari stabiliti per le cause davanti al tribunale.

Capitolo I Tariffa onorari spettanti agli avvocati per le prestazioni giudiziali-art. 10

Art. 10 (Procedimenti arbitrali rituali) 1. Per i procedimenti davanti agli arbitri sono dovuti gli onorari stabiliti per le cause davanti ai giudici ordinari e speciali che sarebbero competenti a conoscere della controversia.

Capitolo I Tariffa onorari spettanti agli avvocati per le prestazioni giudiziali-art. 11

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