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LEGGE 3 marzo 1904, n. 67

Current text a fecha 2009-12-16
Art. 1

Le quietanze o ricevute per stipendi superiori a L. 100 rilasciate dagli impiegati civili e militari dello Stato, del Fondo pel Culto e degli Economati generali dei benefici vacanti, saranno sottoposte alla tassa di bollo di centesimi 10.