Art. 1
Le quietanze o ricevute per stipendi superiori a L. 100 rilasciate dagli impiegati civili e militari dello Stato, del Fondo pel Culto e degli Economati generali dei benefici vacanti, saranno sottoposte alla tassa di bollo di centesimi 10.
Le quietanze o ricevute per stipendi superiori a L. 100 rilasciate dagli impiegati civili e militari dello Stato, del Fondo pel Culto e degli Economati generali dei benefici vacanti, saranno sottoposte alla tassa di bollo di centesimi 10.