LEGGE 3 marzo 1904, n. 80
Art. 1
La tassa unitaria di trasporto dei pacchi ordinari fino al peso di 5 chilogrammi, contenenti abiti borghesi dei coscritti e richiamati sotto le armi, esclusivamente diretti alle loro famiglie, è ridotta eccezionalmente a 40 centesimi, purchè le autorità militari competenti li spediscano con propri bullettini francati nelle debite condizioni igieniche e d'imballaggio, e ne avvisino contemporaneamente i destinatari.
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