LEGGE 3 marzo 1904, n. 83

Type Legge
Publication 1904-03-03
Ultimo aggiornamento 2009-12-16
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

I prigionieri di guerra sono ammessi a far testamento, secondo le forme e le norme stabilite negli articoli 799, 800, 801, 802 e 803 del Codice civile.

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