LEGGE 2 giugno 1904, n. 216
Art. 1
Al testo unico delle leggi sugli stipendi ed assegni fissi pel regio esercito approvato con regio decreto 14 luglio 1898, n. 380, e modificato con legge 7 luglio 1901, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni: Alla tabella VI: Nella parte relativa ai «disegnatori»: Disegnatori capi 1ª classe 3500 2ª » 3000 3ª » 2500 Disegnatori 1ª classe 2000 2ª » 1500 3ª » 1200 Nella parte relativa agli ufficiali di scrittura sostituire a tale denominazione quella di «ufficiali d'ordine delle amministrazioni dipendenti»: Ufficiali d'ordine delle amministrazioni dipendenti 1ª classe 1800 2ª » 1500 3ª » 1200 Nella parte relativa agli «assistenti locali»: Assistenti locali 1ª classe 1500 2ª » 1300 3ª » 1100
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