DECRETO 10 maggio 2005, n. 121
Entrata in vigore del provvedimento: 20/7/2005
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Visto l'articolo 1 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni, recante norme sulla navigazione da diporto;
Vista la legge 21 novembre 1985, n. 739, recante l'adesione alla Convenzione internazionale sugli standard di addestramento e tenuta della guardia (STCW 78/95), adottata a Londra il 7 luglio 1978;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 10 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647, che istituisce i titoli professionali di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite al noleggio per le acque marittime e di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite al noleggio nelle acque interne;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 5 ottobre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 ottobre 2000, n. 248, come modificato dal decreto ministeriale 22 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 gennaio 2001, n. 24, concernente requisiti, limiti delle abilitazioni e certificazioni della gente di mare;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 324 del 9 maggio 2001 relativo ai requisiti minimi di formazione per la gente di mare in attuazione delle direttive 94/58/CE e 98/35/CE;
Vista la legge 8 luglio 2003, n. 172, concernente le disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico;
Visto l'articolo 2, comma 3, lettere a) e c), della predetta legge, concernenti rispettivamente il conseguimento del titolo di comandante di nave da diporto adibita al noleggio e l'individuazione dei titoli e delle qualifiche professionali per lo svolgimento dei servizi di bordo delle unita' da diporto impiegate in attivita' di noleggio;
Visto l'articolo 3 della citata legge 8 luglio 2003, n. 172, recante disposizioni in materia di navi destinate esclusivamente al noleggio per finalita' turistiche;
Vista la comunicazione fatta al Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 aprile 2005;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
Ambito di applicazione
1.Il presente regolamento si applica al personale imbarcato sulle imbarcazioni e navi da diporto impiegate in attivita' di noleggio, sulle navi destinate esclusivamente al noleggio per finalita' turistiche di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 8 luglio 2003, n. 172, ed al personale che svolge attivita' lavorativa sulle navi da diporto, ferma restando la disciplina in materia di patente nautica per il comando di navi da diporto ((e di noleggio occasionale di cui, rispettivamente, agli articoli 39, comma 2 e 49-bis, comma 2, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171)). ((1))
Art. 2
Titoli professionali del diporto
Art. 3
Matricole e documenti di lavoro
1.Il personale navigante applicato nel diporto deve essere iscritto nelle matricole della gente di mare di prima categoria ed e' munito di libretto di navigazione.
2.A tale personale si applicano le disposizioni generali per l'immatricolazione della gente di mare di cui al Libro I, Titolo IV, Capi I e II del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328.
((2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano agli ufficiali di navigazione del diporto di 2ª classe, salva la facolta' per gli interessati di iscriversi nelle matricole della gente di mare di prima categoria.))
((1))
Art. 4
Qualifica di allievo ufficiale di navigazione del diporto
((1-bis. Al momento dell'imbarco, il comandante rilascia all'allievo ufficiale di navigazione del diporto un libretto di addestramento conforme al modello approvato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.))
((1))
((1-ter. Nel libretto di cui al comma 2 e' riportato l'addestramento a bordo, effettuato sotto la supervisione del comandante o di un ufficiale di coperta delegato.))
((1))
Art. 4-bis
(( (Requisiti e limiti di abilitazione per l'ufficiale di navigazione del diporto di 2ª classe). ))
((1))
((
Per conseguire il certificato di ufficiale di navigazione del diporto di 2ª classe occorrono i seguenti requisiti:
aver compiuto 18 anni di eta';
essere in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di un titolo di studio estero riconosciuto o dichiarato equipollente dalle competenti autorita' italiane;
essere in possesso del certificato di operatore Short Range (SRC) di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 25 settembre 2018, n. 134;
avere effettuato, con esito favorevole, il corso antincendio di base presso istituti, enti o societa' riconosciuti idonei dall'Amministrazione nonche' il corso di primo soccorso sanitario per il rilascio del certificato di addestramento denominato "First Aid" secondo le disposizioni e i programmi stabiliti dal Ministero della salute;
avere effettuato, con esito favorevole, i corsi di sopravvivenza e salvataggio, sicurezza personale e responsabilita' sociali (PSSR), presso istituti, enti o societa' riconosciuti idonei dall'Amministrazione ovvero, in alternativa ai suddetti corsi, aver frequentato con esito favorevole un corso sicurezza personale per la navigazione d'altura organizzato da federazioni sportive aderenti al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle associazioni nazionali di categoria del diporto, da istituti, enti o societa' riconosciuti idonei dall'Amministrazione in conformita' al programma stabilito con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
possedere i requisiti psicofisici necessari per il conseguimento della patente nautica di categoria B di cui all'articolo 39, comma 6, lettera b), del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, accertati e certificati con le modalita' previste all'articolo 36 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146;
possedere i requisiti morali di cui all'articolo 37 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146;
aver sostenuto, con esito favorevole, un esame teorico e pratico secondo il programma e le modalita' d'esame stabiliti con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.))
((1))
Art. 5
(( (Requisiti e limiti di abilitazione per l'ufficiale di navigazione del diporto). ))
((1))
((
Per conseguire il certificato di ufficiale di navigazione del diporto occorrono i seguenti requisiti:
aver compiuto 18 anni di eta';
essere in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di titolo di studio estero riconosciuto o dichiarato equipollente dalle competenti autorita' italiane;
aver completato un periodo di addestramento a bordo con la qualifica di allievo ufficiale di navigazione del diporto, risultante nel libretto di addestramento di cui all'articolo 4, comma 1-bis, con una delle seguenti durate: 1) di 36 mesi di navigazione, comprensivo di almeno 24 mesi di navigazione a bordo di navi da diporto o imbarcazioni da diporto di lunghezza superiore ai 15 metri, anche adibite al noleggio, o di navi destinate esclusivamente al noleggio per finalita' turistiche; 2) se in possesso della qualifica di comune di guardia di coperta di cui all'articolo 10 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 25 luglio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 183 del 6 agosto 2016, di 30 mesi di navigazione, comprensivo di almeno 24 mesi di navigazione a bordo di navi da diporto o imbarcazioni da diporto di lunghezza superiore ai 15 metri, anche adibite al noleggio, o di navi destinate esclusivamente al noleggio per finalita' turistiche; 3) se in possesso della qualifica di marittimo abilitato di coperta di cui all'articolo 11 del predetto decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 25 luglio 2016 ovvero, se iscritto alla gente di mare, del titolo di ufficiale di navigazione del diporto di 2ª classe, di 18 mesi di navigazione a bordo di navi da diporto o imbarcazioni da diporto di lunghezza superiore ai 15 metri, anche adibite al noleggio, o di navi destinate esclusivamente al noleggio per finalita' turistiche; 4) se in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado conseguito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, e relativi decreti attuativi, presso un istituto tecnico del settore tecnologico, indirizzo trasporti e logistica, articolazione conduzione del mezzo, opzione conduzione del mezzo navale, ovvero di diploma di scuola secondaria di secondo grado con indirizzo di aspirante al comando di navi mercantili, di perito per il trasporto marittimo e di tecnico del mare, conseguito ai sensi degli ordinamenti previgenti, di 12 mesi di navigazione a bordo di navi da diporto o imbarcazioni da diporto di lunghezza superiore ai 15 metri, anche adibite al noleggio, o di navi destinate esclusivamente al noleggio per finalita' turistiche; 5) se in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di un titolo di studio estero riconosciuto o dichiarato equipollente dalle competenti autorita' italiane, diverso da quello di cui al numero 4, integrato dal completamento, con esito favorevole, di un percorso formativo di acquisizione delle competenze di cui alla sezione A-II/1 del codice STCW, a livello operativo, svolto presso istituti, enti o societa' riconosciuti idonei dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di 12 mesi di navigazione a bordo di navi da diporto o imbarcazioni da diporto di lunghezza superiore ai 15 metri, anche adibite al noleggio, o di navi destinate esclusivamente al noleggio per finalita' turistiche;
aver effettuato, con esito favorevole, i corsi antincendio di base, sopravvivenza e salvataggio, sicurezza personale e responsabilita' sociali (PSSR), familiarizzazione alla security per il personale imbarcato, marittimo abilitato ai mezzi di salvataggio (MAMS), Global Maritime Distress Safety System (GMDSS) e radar presso istituti, enti o societa' riconosciuti idonei dall'Amministrazione nonche' il corso di primo soccorso sanitario per il rilascio del certificato di addestramento denominato "First Aid" secondo le disposizioni e i programmi stabiliti dal Ministero della salute;
dopo il completamento del periodo di addestramento di cui alla lettera c), aver sostenuto, con esito favorevole, un esame teorico e pratico atto a dimostrare il possesso delle competenze e delle capacita' di eseguire i compiti e le mansioni dell'ufficiale di coperta di cui alla sezione A-II/1 del Codice STCW, a livello operativo, secondo il programma e le modalita' di esame stabiliti con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.))
((1))
Art. 6
(( (Requisiti e limiti di abilitazione per il capitano del diporto). ))
((1))
((
Se l'interessato non e' in possesso dell'attestato del corso di formazione all'utilizzo dei sistemi di informazione e visualizzazione della cartografia elettronica (Electronic Chart Display and Information System - ECDIS) - livello operativo o del certificato di marittimo abilitato per i mezzi di salvataggio veloci (MABEV), il certificato di capitano del diporto e' rilasciato con l'annotazione della limitazione all'imbarco su navi dotate di tali sistemi e mezzi.))
((1))
Art. 7
(( (Requisiti e limiti di abilitazione per il comandante del diporto). ))
((1))
((
1.Il comandante del diporto puo' imbarcare in qualita' di comandante di navi da diporto, anche adibite al noleggio, o di navi destinate esclusivamente al noleggio per finalita' turistiche, senza alcun limite di stazza.
Se l'interessato non e' in possesso dell'attestato del corso di formazione all'utilizzo dei sistemi di informazione e visualizzazione della cartografia elettronica (Electronic Chart Display and Information System - ECDIS) - livello operativo o del certificato di marittimo abilitato ai mezzi di salvataggio veloci (MABEV), il certificato di comandante del diporto e' rilasciato con l'annotazione della limitazione all'imbarco su navi dotate di tali sistemi e mezzi.))
((1))
Art. 8
Sezione coperta - Specializzazione vela
1.I titoli professionali di cui al presente regolamento sono prescritti ai fini dello svolgimento di prestazioni lavorative a bordo di unita' dotate di apparato propulsivo a motore.
2.Per lo svolgimento di prestazioni lavorative a bordo di unita' dotate di propulsione velica e' istituita la specializzazione «vela» della sezione coperta, che si consegue con il superamento di un esame teorico-pratico ((svolto in conformita' a quanto previsto per il conseguimento dell'abilitazione alla navigazione a vela per le patenti nautiche di cui all'articolo 39 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171)). ((1))
3.La prova teorica e' svolta in base ai programmi stabiliti con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
4.La prova pratica di navigazione a vela si svolge innanzi alla commissione d'esame integrata da un istruttore velico designato dalla Federazione Italiana Vela o dalla Lega Navale Italiana.
5.La specializzazione e' annotata sul ((certificato)). ((1))
((5-bis. Coloro che sono in possesso di patente nautica che abilita alla navigazione a vela conseguono senza esami la specializzazione di cui al comma 2.))
((1))
Art. 9
Qualifica di allievo ufficiale di macchina del diporto
((1-bis. Al momento dell'imbarco, il comandante rilascia all'allievo ufficiale di macchina del diporto un libretto di addestramento conforme al modello approvato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.))
((1))
((1-ter. Nel libretto di cui al comma 1-bis e' riportato l'addestramento a bordo, effettuato sotto la supervisione del direttore di macchina o di un ufficiale di macchina delegato.))
((1))
Art. 10
Requisiti e limiti di abilitazione per l'ufficiale di macchina del diporto
1.L'ufficiale di macchina del diporto puo' essere imbarcato su navi da diporto anche adibite al noleggio aventi apparato motore principale con potenza di propulsione inferiore a 3000 Kw in qualita' di ufficiale di macchina di grado inferiore al primo, ovvero puo' essere imbarcato in qualita' di direttore di macchina su navi o imbarcazioni da diporto anche adibite al noleggio con apparato motore principale con potenza di propulsione inferiore a 1500 Kw.
Art. 11
Requisiti e limiti di abilitazione per il capitano di macchina del diporto
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