DECRETO 3 febbraio 2006, n. 141

Type Decreto
Publication 2006-02-03
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del decreto: 22-4-2006

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'articolo 1, comma 1 della legge 3 febbraio 2003, n. 14, recante: "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria 2002";

Visto il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56, concernente: "Attuazione della Direttiva 2001/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 dicembre 2001 in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi da attivita' illecite";

Visto in particolare, l'articolo 3, comma 2, e l'articolo 8, comma 4, del citato decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56;

Visto il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, recante: "Provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio" convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, recante: "Estensione delle disposizioni in materia di riciclaggio di capitali di provenienza illecita ad attivita' non finanziarie particolarmente suscettibili di utilizzazione ai fini di riciclaggio, a norma dell'articolo 15 della legge 6 febbraio 1996, n. 52";

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante: "Codice in materia di protezione dei dati personali";

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Comitato Antiriciclaggio espresso nella seduta del 28 luglio 2004;

Udito il parere delle competenti autorita' di vigilanza di settore e le amministrazioni interessate;

Udito il parere del Garante per la protezione dei dati personali espresso nella riunione del 12 maggio 2005;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 29 agosto 2005;

Vista la comunicazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota n. DAGL-27419-10.2.2.1/2/2005 del 23 dicembre 2005;

Adotta

il seguente regolamento:

Capo I Definizioni e ambito di applicazione

Art. 1

Definizioni

Art. 2

Destinatari

2.Il presente regolamento si applica altresi' alle societa' di revisione iscritte nell'albo speciale previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, alle quali si estendono tutte le disposizioni previste di seguito per i liberi professionisti.

2-bis.L'attivita' di redazione e di trasmissione delle dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali non costituisce prestazione professionale ai sensi del presente regolamento e pertanto non da' luogo agli adempimenti di cui agli articoli 3 e 5. Rimane fermo l'obbligo di segnalazione di operazioni sospette di cui all'articolo 9.

Capo II Obblighi di identificazione e conservazione

Art. 3

Obblighi di identificazione

1.Il libero professionista identifica ogni cliente qualora la prestazione professionale fornita abbia ad oggetto mezzi di pagamento, beni o utilita' di valore superiore a Euro 12.500.

2.L'obbligo di identificazione sussiste anche in presenza di operazioni frazionate.

3.L'obbligo di identificazione sussiste tutte le volte che l'operazione e' di valore indeterminato o non determinabile.

4.Ai fini dell'obbligo di identificazione, la costituzione, gestione o amministrazione di societa', enti, trust o strutture analoghe costituisce in ogni caso un'operazione di valore non determinabile.

5.Il cliente che si avvale della prestazione professionale del libero professionista per conto di terzi deve indicare per iscritto, sotto la propria personale responsabilita', i dati identificativi dei soggetti per conto dei quali opera. Qualora il cliente operi in nome o per conto di una societa', di un ente, trust o strutture analoghe, il libero professionista verifica l'esistenza del potere di rappresentanza.

Art. 4

Modalita' dell'identificazione

1.L'identificazione viene effettuata dal libero professionista in presenza del cliente al momento in cui inizia la prestazione professionale a favore del cliente, anche attraverso propri collaboratori, mediante un documento valido per l'identificazione non scaduto. Sono considerati validi per l'identificazione i documenti d'identita' e di riconoscimento di cui agli articoli 1 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

4.In nessun caso l'attestazione puo' essere rilasciata da soggetti che non hanno insediamenti fisici in alcun paese. Per «insediamento fisico» s'intende un luogo destinato allo svolgimento dell'attivita' istituzionale, con stabile indirizzo, diverso da un semplice indirizzo elettronico, in un paese nel quale il soggetto e' autorizzato a svolgere la propria attivita'. In tale luogo il soggetto deve impiegare una o piu' persone a tempo pieno, deve mantenere evidenze relative all'attivita' svolta, deve essere soggetto ai controlli effettuati dall'autorita' che ha rilasciato l'autorizzazione a operare.

5.L'UIC puo' indicare ulteriori forme e modalita' particolari dell'attestazione, anche tenendo conto dell'evoluzione delle tecniche di comunicazione a distanza, in applicazione di quanto disposto dall'articolo 8, comma 6, del decreto.

6.Nel caso in cui il libero professionista acquisisca in qualunque momento elementi di incertezza sull'identita' del cliente compie una nuova identificazione che dia certezza sull'identita' del medesimo.

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