DECRETO-LEGGE 3 aprile 2006, n. 136
Entrata in vigore del decreto: 3-4-2006.Decreto-Legge convertito dalla L. 1 giugno 2006, n. 202 (in G.U. 01/06/2006, n.126).
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni per garantire il reimpiego di lavoratori ultracinquantenni e per incrementare il finanziamento degli interventi a favore delle imprese in difficolta';
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 marzo 2006;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1
1.All'articolo 1, comma 410, primo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo le parole: «entro il 31 dicembre 2006», sono inserite le seguenti: «e, per gli accordi governativi di settore o di area, fino al 31 dicembre 2007,».
2.All'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 6 marzo 2006, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2006, n. 127, le parole: «31 marzo 2006» sono sostituite dalle seguenti: «31 maggio 2006» ed al quarto periodo le parole: «15 aprile 2006» sono sostituite dalle seguenti: «15 giugno 2006».
Art. 2
1.Il Fondo per il finanziamento degli interventi consentiti dagli orientamenti UE sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficolta' di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e' incrementato per l'anno 2006 di un importo pari a 15 milioni di euro.
2.All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, utilizzando parte dell'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
3.Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 3
1.Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Maroni, Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Visto, il Guardasigilli: Castelli
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