DECRETO 6 aprile 2006, n. 174
Entrata in vigore del provvedimento: 28/5/2006
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, recante «Riordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513: Regolamento recante criteri e modalita' per la formazione, l'archiviazione e la trasmissione di documenti informatici e telematici, a norma dell'articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 febbraio 1999, recante le regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione, anche temporale, dei documenti informatici ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513;
Vista la legge 5 marzo 2001, n. 57, recante «Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati» ed in particolare il punto r) dell'articolo 8 che concerne l'ambito della delega concessa al Governo per adeguare le borse merci alle mutate condizioni di mercato, alle nuove tecnologie informatiche e telematiche, nonche' per garantire la trasparenza del mercato e la tutela dei consumatori;
Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 «Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57» ed in particolare l'articolo 30 che reca disposizioni per l'adeguamento delle borse merci;
Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive 9 marzo 2002, emanato ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, recante l'ufficiale inizio sperimentale delle contrattazioni attraverso strumenti informatici o per via telematica delle merci e delle derrate, nella Borsa merci telematica italiana;
Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 «Disposizioni in materia di soggetti e attivita', integrita' aziendale e semplificazione amministrativa a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), e), f), g) e l), della legge 7 marzo 2003, n. 38» ed in particolare dell'articolo 14, comma 11, che dispone che con regolamento del Ministro delle politiche agricole e forestali sono disciplinate le modalita' di attuazione di quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 30 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;
Considerato che, completato il periodo di sperimentazione, occorre provvedere, ai sensi dell'articolo 30, comma 3, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, cosi' come modificato dall'articolo 14, comma 11, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.
99, ad emanare il regolamento per il funzionamento del sistema telematico delle borse merci italiane;
Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni;
Udito il parere del Consiglio di Stato nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 27 febbraio 2006 e ritenuto opportuno procedere ad accogliere tutte le osservazioni di merito;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, effettuata con nota n. 242 del 28 marzo 2006;
Adotta
il seguente regolamento:
Titolo I Disposizioni generali
Art. 1
Definizioni
Art. 2
F i n a l i t a'
Titolo II Modalita' di funzionamento della Borsa merci telematica italiana
Art. 3
Accesso alla Borsa merci telematica italiana
1.L'accesso alla Borsa merci telematica e' riservato esclusivamente ai soggetti abilitati all'intermediazione di cui al successivo articolo 4 per le negoziazioni tra gli operatori accreditati, secondo le modalita' di cui al comma 2 dell'articolo 10.
Art. 4
Soggetti abilitati all'intermediazione
3.I Soggetti abilitati all'intermediazione di cui al precedente comma 1, lettera b), devono: ((a) rispettare le disposizioni di cui all'allegato 1 al presente decreto;)) b) adottare la forma di societa' di capitale; c) ((LETTERA SOPPRESSA DAL DECRETO 20 APRILE 2012, N. 97)); ((d) i titolari di partecipazioni al capitale sociale devono possedere i requisiti di onorabilita' di cui all'allegato 2 al presente decreto.))
4.I soggetti abilitati all'intermediazione di cui al precedente comma 1, lettera c), devono possedere i requisiti di cui al Titolo II, Capo I, articolo 19 e di cui al Titolo II, Capo I, articoli 27, 28 e 29 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
((
4-bis.I soggetti abilitati all'intermediazione di cui al precedente comma 1, lettera d) e lettera e), devono rispettare le disposizioni di cui all'allegato 3 al presente decreto.
))
5.I Soggetti abilitati all'intermediazione di cui al precedente comma 1, ((lettere a), b), d) ed e) )), dovranno essere iscritti in un apposito elenco, tenuto dalla deputazione nazionale, e potranno indicare negli atti e nella corrispondenza gli estremi dell'iscrizione nell'elenco.
((
))
Art. 5
Tipologie di contrattazioni telematiche e autorizzazioni
2.Sono autorizzati a generare e a negoziare i contratti a pronta consegna e i contratti a consegna differita nel tempo i soggetti abilitati all'intermediazione di cui al precedente articolo 4, comma 1, ((lettere a), b), d) ed e))). Sono autorizzati a negoziare i contratti a termine i soggetti abilitati all'intermediazione, di cui al precedente articolo 4, comma 1, lettera c), secondo quanto disposto dall'articolo 1, comma 1, lettere e), f) e g) e comma 2, lettere f), g), h) e i) del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
Art. 6
Regolamentazione dei mercati
1.I mercati sono disciplinati dai regolamenti speciali di prodotto, adottati dalla Deputazione nazionale su proposta della societa' di gestione sentiti gli operatori della filiera riuniti in appositi comitati.
Titolo III Organi della Borsa merci telematica italiana
Art. 7
Deputazione nazionale
1.La Deputazione nazionale, e' nominata dal Ministro delle politiche agricole e forestali ed e' composta da sette componenti: ((a) un rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con funzione di presidente;)) ((a-bis) un rappresentante dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA);)) b) un rappresentante del Ministero delle attivita' produttive; c) un rappresentante della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano; d) tre rappresentanti designati dall'Unioncamere, in rappresentanza delle Camere di commercio, socie della societa' di gestione.
2.I componenti della deputazione nazionale restano in carica tre anni e possono essere riconfermati.
3.La sede e la segreteria sono istituite presso Unioncamere.
5.Agli oneri derivanti dal funzionamento della Deputazione nazionale si provvede tramite gli ordinari stanziamenti del bilancio dell'Unioncamere.
Art. 8
Societa' di gestione
1.La societa' di gestione, costituita ai sensi dell'articolo 2, comma 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, esclusivamente da organismi di diritto pubblico comprese le Unioni regionali delle Camere di commercio e i consorzi e le societa' consortili costituite dai suddetti organismi, svolge funzioni di interesse generale. La partecipazione maggioritaria alla societa' di gestione e' riservata alle Camere di commercio, ed il capitale minimo, interamente versato, deve essere di ammontare non inferiore ad un milione di euro.
2.La societa' di gestione acquisisce la forma giuridica di societa' consortile per azioni e, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, e' autorizzata ad assumere la denominazione di «Borsa merci telematica italiana S.c.p.A. (BMTI S.c.p.A.)».
3.I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo della societa' di gestione devono possedere i requisiti di onorabilita' di cui al Titolo I, Capo II, articolo 13 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
Art. 9
Camere di commercio
Art. 9-bis
((Sinergie e collaborazioni tra la societa' di gestione e l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) ))
((
1.La Societa' di gestione e ISMEA, con apposito atto convenzionale, definiscono le modalita' di collaborazione: per coordinare le attivita' di rilevazione e monitoraggio dei prezzi e delle dinamiche di mercato; per realizzare nuovi prodotti di studio e di analisi dei mercati agroalimentari; per individuare strumenti di facilitazione per l'accesso al credito e per il sostegno finanziario alle imprese.
))
Art. 10
Periodo transitorio
1.Allo scopo di promuovere l'utilizzo della piattaforma telematica, l'accesso alla Borsa merci telematica italiana, per un periodo transitorio di ventiquattro mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, e' consentito anche agli operatori accreditati.
3.((COMMA SOPPRESSO DAL DECRETO 20 APRILE 2012, N. 97)).
Art. 11
Riserva nell'uso della denominazione
1.L'uso della denominazione di «Borsa merci telematica», «Mercato telematico di merci» od altra consimile e' riservata alla societa' di gestione. Si applicano le disposizioni di cui al Titolo I, Capo I, articolo 1 del regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068.
Nota all'art. 11: - Il testo dell'art. 1 del Regio Decreto 4 agosto 1913, n. 1068 (Regolamento per l'esecuzione della legge 20 marzo 1913, n. 272, riguardante l'ordinamento delle Borse di commercio - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 19 settembre 1913), e' il seguente: «Art. 1. - La denominazione di «Borsa di commercio», di «Borsa di valori», di «Mercato di valori» od altra consimile e' esclusivamente riservata alle Borse istituite a norma dell'art. 1 della legge. Fuori di tal caso, ed ancorche' risulti espressamente escluso ogni carattere ufficiale, e' vietato usare le denominazioni anzidette o consimili, e formare listini di prezzi. E' permessa tuttavia anche a privati la pubblicazione del listino di borsa. Il Presidente della Deputazione di borsa vigila per l'osservanza del divieto anzidetto, da' i provvedimenti opportuni e puo' richiedere l'assistenza dell'autorita' politica. La trasgressione del divieto del Presidente della Deputazione di borsa e' punito a norma dell'art. 434 del codice penale. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano alle negoziazioni dei titoli emessi o garantiti dallo Stato, effettuate in forme organizzate e con rilevazione e pubblicazione dei relativi prezzi da operatori finanziari, nei casi e secondo modalita' che saranno stabilite con decreto del Ministro del tesoro. Il decreto del Ministro del tesoro assicurera' che le negoziazioni di cui al precedente comma dei titoli emessi o garantiti dallo Stato siano consentite ad un numero di soggetti sufficientemente ampio per garantire un effettiva concorrenza.».
Art. 12
Controversie
1.Per tutte le controversie relative al pagamento delle tariffe e dei canoni per la fruizione dei servizi della Borsa merci telematica e' competente il Foro di Roma.
Art. 13
Spese di funzionamento
1.Le spese di funzionamento derivanti dall'applicazione del presente regolamento non comportano oneri a carico del bilancio dello Stato.
Il Ministro: Alemanno
Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 27 aprile 2006
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive,
registro n. 2, foglio n. 49
Allegato 1
((Allegato 1 Disposizioni di cui all'articolo 4, comma 3, lettera a), del decreto ministeriale 6 aprile 2006, n. 174 1. Presentare, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto, un programma concernente l'attivita' iniziale nonche' una relazione sulla struttura organizzativa; 2. Se la societa' di capitali e' parte di un gruppo, la struttura del gruppo di cui e' parte non deve essere tale da pregiudicare l'effettivo esercizio della vigilanza sulla societa' stessa; 3. I consiglieri di amministrazione ed i sindaci delle societa' di capitali devono essere scelti secondo criteri di professionalita' e competenza fra persone che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno 2 anni attraverso l'esercizio di attivita' di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese; il presidente del Consiglio di amministrazione deve avere maturato un'esperienza complessiva di almeno 3 anni attraverso l'esercizio delle stesse attivita' sopra indicate; 4. Non possono ricoprire le cariche di amministratore e sindaco, coloro che: a) si trovano in una delle condizioni di ineleggibilita' o decadenza previste dall'articolo 2382 del codice civile; b) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorita' giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione; c) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione: alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, oppure alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria, oppure alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo; Le cariche, comunque denominate, di amministratore e sindaco non possono essere ricoperte da coloro ai quali sia stata applicata una delle pene previste al punto 4. lettera c), salvo il caso dell'estinzione del reato. La reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, non rileva se inferiore a un anno. Con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri, la verifica dell'insussistenza delle condizioni previste da questo punto, e' effettuata sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale a cura della Deputazione nazionale; 5. Costituiscono cause di sospensione dalle funzioni di amministratore e sindaco: a) la condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui al precedente punto 4. lettera c); b) l'applicazione di una delle pene di cui al punto 4. lettera c), con sentenza non definitiva; c) l'applicazione provvisoria di una delle misure previste dall'articolo 10, comma 3, legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 3, legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni ed integrazioni; d) l'applicazione di una misura cautelare di tipo personale; Il consiglio di amministrazione iscrive l'eventuale revoca dei soggetti, dei quali ha dichiarato la sospensione, fra le materie da trattare nella prima assemblea successiva al verificarsi di una delle cause di sospensione indicate. Nelle ipotesi previste dai punti 5. lettera c) e 5. lettera d), la sospensione si applica in ogni caso per l'intera durata delle misure ivi previste.))
Allegato 2
((Allegato 2 Requisiti di onorabilita' di cui all'articolo 4, comma 3, lettera d), del decreto ministeriale 6 aprile 2006, n. 174 1. Non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilita' o decadenza previste dall'articolo 2382 del codice civile; 2. Non essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorita' giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione; 3. Non essere stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione: a) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; b) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria; c) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo; Non possono essere titolari di partecipazioni al capitale sociale coloro ai quali sia stata applicata una delle pene previste al punto 3., salvo il caso dell'estinzione del reato. Le pene previste al punto 3. lettera a), non rilevano se inferiori a un anno. Con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri, la verifica del possesso dei requisiti di onorabilita', e' effettuata sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale a cura della Deputazione nazionale.))
Allegato 3
((Allegato 3 Disposizioni di cui all'articolo 4, comma 4-bis, del decreto ministeriale 6 aprile 2006, n. 174 1. Presentare, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto, un programma concernente l'attivita' iniziale nonche' una relazione sulla struttura organizzativa; 2. Se l'organizzazione di produttori agricoli di cui agli articoli 2 e 5 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, opera sottoforma di societa' di capitali ed e' parte di un gruppo, la struttura del gruppo di cui e' parte non deve essere tale da pregiudicare l'effettivo esercizio della vigilanza sulla societa' stessa; 3. I consiglieri di amministrazione ed i sindaci dei soggetti abilitati all'intermediazione di cui all'articolo 4, comma 1 lettera d) e lettera e), devono essere scelti secondo criteri di professionalita' e competenza fra persone che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno 2 anni attraverso l'esercizio di attivita' di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese; il presidente del Consiglio di amministrazione deve avere maturato un'esperienza complessiva di almeno 3 anni attraverso l'esercizio delle stesse attivita' sopra indicate; 4. Non possono ricoprire le cariche di amministratore e sindaco, coloro che: a) si trovano in una delle condizioni di ineleggibilita' o decadenza previste dall'articolo 2382 del codice civile; b) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorita' giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione; c) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione: alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, oppure alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria, oppure alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo; Le cariche, comunque denominate, di amministratore e sindaco non possono essere ricoperte da coloro ai quali sia stata applicata una delle pene previste al punto 4. lettera c), salvo il caso dell'estinzione del reato. La reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, non rileva se inferiore a un anno. Con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri, la verifica dell'insussistenza delle condizioni previste da questo punto e' effettuata sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale a cura della Deputazione nazionale; 5. Costituiscono cause di sospensione dalle funzioni di amministratore e sindaco: a) la condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui al precedente punto 4. lettera c); b) l'applicazione di una delle pene di cui al punto 4. lettera c), con sentenza non definitiva; c) l'applicazione provvisoria di una delle misure previste dall'articolo 10, comma 3, legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 3, legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni ed integrazioni; d) l'applicazione di una misura cautelare di tipo personale; Il consiglio di amministrazione iscrive l'eventuale revoca dei soggetti, dei quali ha dichiarato la sospensione, fra le materie da trattare nella prima assemblea successiva al verificarsi di una delle cause di sospensione indicate. Nelle ipotesi previste dai punti 5. lettera c) e 5. lettera d), la sospensione si applica in ogni caso per l'intera durata delle misure ivi previste; 6. se i soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e), sono costituiti sotto forma di societa' di capitali, i titolari di partecipazioni al capitale devono possedere i seguenti requisiti di onorabilita': a) non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilita' o decadenza previste dall'articolo 2382 del codice civile; b) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorita' giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione; c) non essere stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione: alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, oppure alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria, oppure alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo; Non possono essere titolari di partecipazioni al capitale sociale coloro ai quali sia stata applicata una delle pene previste al punto 6. lettera c), salvo il caso dell'estinzione del reato. La reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, non rileva se inferiore a un anno. Con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri, la verifica del possesso dei requisiti di onorabilita', e' effettuata sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale a cura della Deputazione nazionale.))
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