DECRETO 21 giugno 2006, n. 238

Type Decreto
Publication 2006-06-21
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del provvedimento: 10/8/2006

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, attuativo della direttiva 89/48/CEE, cosi' come modificato dal decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, attuativo della direttiva 2001/19/CE, relativo ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, che, in presenza di determinate condizioni, subordina il riconoscimento dei titoli al superamento di una prova attitudinale o di un tirocinio di adattamento;

Visto, in particolare, il combinato disposto degli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, secondo il quale sono definite, mediante decreto del Ministro della giustizia, le eventuali ulteriori procedure necessarie per assicurare lo svolgimento e la conclusione delle misure compensative previste per il riconoscimento dei titoli nell'ipotesi di formazione professionale sostanzialmente diversa da quella contemplata nell'ordinamento italiano;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'11 aprile 2006;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (nota n. 0002326.U del 3 maggio 2006);

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Definizioni

Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Si riporta il testo del comma 3, dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri). «3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. - Si riporta il testo degli articoli 6, 9 e 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 (Attuazione della direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni): «Art. 6 (Misure compensative). -1. Il riconoscimento e' subordinato, a scelta del richiedente, al compimento di un tirocinio di adattamento della durata massima di tre anni oppure al superamento di una prova attitudinale: a) se la formazione professionale attestata dai titoli di cui all'art. 1 e all'art. 3 verte su materie sostanzialmente diverse da quelle contemplate nella formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente; b) se la professione cui si riferisce il riconoscimento dei titoli comprende attivita' professionali che non esistono nella professione corrispondente del Paese che ha rilasciato i titoli o nella professione esercitata ai sensi dell'art. 3, lettera b). 1-bis. Quanto previsto al comma 1 e' subordinato alla verifica del fatto che le conoscenze acquisite dal richiedente nel corso della propria esperienza professionale non colmino in tutto o in parte la differenza sostanziale di cui al primo comma, lettera a). 2. Il riconoscimento e' subordinato al superamento di una prova attitudinale se riguarda le professioni di procuratore legale, di avvocato, di commercialista e di consulente per la proprieta' industriale. 3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri interessati, osservata la procedura comunitaria di preventiva comunicazione e in assenza di tempestiva opposizione della Commissione delle Comunita' europee, possono essere individuati, con riferimento alle situazioni previste dagli articoli 3 e 4, altri casi di obbligatorieta' della prova attitudinale. 4. Nei casi in cui e' richiesto il tirocinio o la prova attitudinale, non si applica il secondo comma dell'art. 5 del presente decreto.». «Art. 9 (Disposizioni applicative delle misure compensative). - 1. Con decreto del Ministro competente di cui all'art. 11, sono definite, con riferimento alle singole professioni, le eventuali ulteriori procedure necessarie per assicurare lo svolgimento e la conclusione delle misure di cui agli articoli 7 e 8.». «Art. 11 (Competenze per il riconoscimento). - 1. Sulle domande di riconoscimento sono competenti a pronunciarsi: a) il Ministero titolare della vigilanza sulle professioni di cui all'art. 2, lettera a), individuato nell'allegato A del presente decreto, fatta eccezione di quanto previsto alla lettera d). L'allegato puo' essere modificato o integrato, tenuto conto delle disposizioni vigenti o sopravvenute nei vari settori professionali, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri; b) il Ministro per la funzione pubblica, per le professioni consistenti in rapporti di pubblico impiego, salvo quanto previsto alle successive lettere c), d) ed e); c) il Ministero della sanita' per le professioni sanitarie; d) il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca per il personale ricercatore e per le professioni di pianificatore territoriale, paesaggista, conservatore dei beni architettonici ed ambientali, architetto junior e pianificatore junior; e) il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca per i docenti di scuola materna, di scuola elementare e di Istituti di istruzione secondaria di primo e secondo grado; f) il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, in ogni altro caso.». Note all'art. 1: - Si riporta il testo dell'art. 12 del citato decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115: «Art. 12 (Procedura di riconoscimento). - 1. La domanda di riconoscimento deve essere presentata al Ministero competente, corredata della documentazione relativa ai titoli da riconoscere, rispondente ai requisiti indicati all'art. 10. 2. La domanda deve indicare la professione o le professioni di cui all'art. 2, in relazione alle quali il riconoscimento e' richiesto. 3. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda, il Ministero accerta la completezza della documentazione esibita, comunicando all'interessato le eventuali necessarie integrazioni. 4. Per la valutazione dei titoli acquisiti, il Ministero competente indice una conferenza di servizi ai sensi della legge n. 241/1990 alla quale partecipano i rappresentanti: a) degli altri Ministeri di cui all'allegato A; b) del Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie; c) del Ministero degli affari esteri; d) del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; e) del Dipartimento per la funzione pubblica. Nella conferenza sono sentiti un rappresentante dell'ordine o della categoria professionale ed un docente universitario in rappresentanza delle universita' designato dal Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica. 5. Sul riconoscimento provvede il Ministro competente con decreto da emettersi nel termine di quattro mesi dalla presentazione della domanda o della sua integrazione a norma del precedente comma 3. 6. Nei casi di cui all'art. 6, il decreto stabilisce le condizioni del tirocinio di adattamento o della prova attitudinale, individuando l'ente o organo competente a norma dell'art. 15. 7. I decreti di cui al precedente comma 5 sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. 8. I precedenti commi 4 e 7 non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui e' stato provveduto con precedente decreto.».

Capo II Prova attitudinale

Art. 2

Contenuto della prova attitudinale

1.La prova attitudinale prevista dall'articolo 8 del decreto legislativo ha luogo almeno due volte l'anno presso il Consiglio nazionale. L'esame si svolge in lingua italiana e si articola nella prova scritta e nella prova orale, ovvero nella sola prova orale, come stabilito nel decreto dirigenziale di riconoscimento.

2.L'esame si svolge nel rispetto delle condizioni stabilite nel decreto dirigenziale di riconoscimento, che individua le prove nonche' le materie di esame tra quelle elencate nell'allegato A al presente regolamento.

3.La prova scritta, della durata massima di sette ore, consiste nello svolgimento di uno o piu' elaborati vertenti sulle materie indicate nel decreto dirigenziale di riconoscimento quali materie su cui svolgere la prova scritta.

4.La prova orale verte sulle materie indicate nel decreto dirigenziale di riconoscimento, oltre che su ordinamento e deontologia professionale.

5.Il Consiglio nazionale predispone un programma relativo alle materie d'esame indicate nell'allegato A, da comunicare ai candidati mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno sessanta giorni prima della prova scritta.

Note all'art. 2: - Si riporta il testo dell'art. 8 del citato decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115: «Art. 8 (Prova attitudinale). - 1. La prova attitudinale consiste in un esame volto ad accertare le conoscenze professionali e deontologiche ed a valutare la capacita' all'esercizio della professione, tenendo conto che il richiedente il riconoscimento e' un professionista qualificato nel Paese di origine o di provenienza. 2. Le materie su cui svolgere l'esame devono essere scelte in relazione alla loro importanza essenziale per l'esercizio della professione. 3. In caso di esito sfavorevole, la prova attitudinale puo' essere ripetuta non prima di sei mesi. 3-bis. L'esame di cui al comma 1, si articola in una prova scritta o pratica e orale o in una prova orale da svolgersi in lingua italiana sulla base dei contenuti delle materie stabilite a seguito della procedura di cui all'art. 12.».

Art. 3

Commissione d`esame

1.Presso il Consiglio nazionale e' istituita una commissione d'esame per lo svolgimento della prova attitudinale, composta da cinque membri effettivi e da cinque membri supplenti.

2.La nomina di due membri effettivi e di due membri supplenti e' effettuata tra professionisti iscritti all'albo dei geometri con almeno otto anni di anzianita' di iscrizione, designati dal Consiglio nazionale. La nomina di due membri effettivi e di due membri supplenti e' effettuata tra professori di prima o di seconda fascia o ricercatori confermati presso una Universita' o un Istituto universitario della Repubblica nelle materie su cui puo' vertere la prova attitudinale. La nomina di un membro effettivo e di un membro supplente e' effettuata tra i magistrati del distretto della Corte d'Appello di Roma o collocati fuori ruolo presso amministrazioni o organi centrali dello Stato, con la qualifica non inferiore a quella di magistrato di appello.

3.La commissione e' nominata con decreto del Ministro della giustizia e dura in carica tre anni. La commissione, presieduta dal componente designato dal Consiglio nazionale, con maggiore anzianita' di iscrizione all'albo professionale, giudica e delibera con la presenza dei cinque componenti effettivi. In caso di assenza o impedimento dei componenti effettivi, subentrano i corrispondenti componenti supplenti, in ordine di anzianita'. In caso di assenza o impedimento del presidente, la commissione e' presieduta dal componente, effettivo o supplente, con maggiore anzianita' di iscrizione all'albo professionale. Le funzioni di segretario sono svolte dal componente designato dal Consiglio nazionale, avente minore anzianita' di iscrizione all'albo professionale. Le deliberazioni e le valutazioni diverse da quelle disciplinate dall'articolo 6 sono adottate a maggioranza.

4.Il rimborso delle spese sostenute dai componenti della commissione, nonche' gli eventuali compensi determinati dal Consiglio nazionale, sono a carico del predetto Consiglio.

Art. 4

Vigilanza sugli esami

1.Il Ministero della giustizia esercita l'alta sorveglianza sugli esami e sulla commissione prevista all'articolo 3, in conformita' alle disposizioni contenute nel regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, e successive modifiche.

Nota all'art. 4: - Il regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, reca: «Regolamento per la professione di geometra.».

Art. 5

Svolgimento dell'esame

1.Il richiedente presenta al Consiglio nazionale domanda di ammissione all'esame redatta secondo lo schema allegato B al presente regolamento, unitamente a copia del decreto dirigenziale di riconoscimento e a copia di un documento di identita'.

2.La commissione si riunisce su convocazione del presidente per la fissazione del calendario delle prove di esame. Le prove scritte si svolgono in giorni consecutivi. Tra la data fissata per lo svolgimento della prova scritta e quella della prova orale non puo' intercorrere un intervallo inferiore a trenta e superiore a sessanta giorni. Della convocazione della commissione e del calendario delle prove e' data immediata comunicazione all'interessato al recapito da questi indicato nella domanda ed al Ministero della giustizia mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno sessanta giorni prima della prova scritta.

Art. 6

Valutazione della prova attitudinale

1.Per la valutazione di ciascuna prova ogni componente della commissione dispone di dieci punti di merito. Alla prova orale sono ammessi coloro che abbiano riportato in ogni prova scritta una votazione minima complessiva pari a trenta. Si considera superato l'esame da parte dei candidati che abbiano conseguito, in ciascuna materia della prova orale, un punteggio complessivo non inferiore a trenta.

2.Allo svolgimento della prova scritta presenziano almeno due componenti della commissione.

3.Dell'avvenuto superamento dell'esame la commissione rilascia certificazione all'interessato ai fini dell'iscrizione all'albo.

4.In caso di esito sfavorevole, la prova attitudinale non puo' essere ripetuta prima di sei mesi.

5.Il Consiglio nazionale da' immediata comunicazione al Ministero della giustizia dell'esito della prova attitudinale, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Capo III Tirocinio di adattamento

Art. 7

Oggetto e svolgimento del tirocinio

1.Il tirocinio di adattamento, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo, ha una durata massima di tre anni. Esso ha per oggetto il complesso delle attivita' professionali afferenti le materie indicate nel decreto dirigenziale di riconoscimento come necessitanti di misure compensative, scelte, tra quelle elencate nell'allegato A al presente regolamento, in relazione alla loro valenza ai fini dell'esercizio della professione.

2.Il tirocinio e' svolto presso il luogo di esercizio dell'attivita' professionale di un libero professionista secondo quanto previsto nel decreto dirigenziale di riconoscimento.

3.La scelta del professionista e' effettuata dal richiedente nell'ambito dell'elenco di cui al successivo articolo 8 ed e' incompatibile con un rapporto di lavoro subordinato con il professionista scelto.

Nota all'art. 7: - Si riporta il testo dell'art. 7 del citato decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115: «Art. 7 (Tirocinio di adattamento). - 1. Il tirocinio di adattamento consiste nell'esercizio in Italia dell'attivita' corrispondente alla professione in relazione alla quale e' richiesto il riconoscimento, svolto sotto la responsabilita' di un professionista abilitato. 2. Il tirocinio puo' essere accompagnato da una formazione complementare. 2-bis. La durata nonche' le materie oggetto del tirocinio di adattamento sono stabilite nella fase di attuazione della procedura di cui all'art. 12. Le materie sono scelte in relazione alla loro valenza ai fini l'esercizio della professione. 3. Il tirocinio e' oggetto di valutazione finale. 4. In caso di valutazione finale sfavorevole, il tirocinio puo' essere ripetuto.».

Art. 8

Elenco dei professionisti

1.Presso il Consiglio nazionale e' istituito l'elenco dei professionisti presso i quali svolgere il tirocinio di adattamento.

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