DECRETO 30 ottobre 2007, n. 240

Type Decreto
Publication 2007-10-30
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del provvedimento: 5/1/2008

IL MINISTRO DELLE POLITICHE PER LA FAMIGLIA

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

Visti gli articoli 17, commi 1 e 1-bis della legge 3 agosto 1998, n. 269;

Vista la legge 6 febbraio 2006, n. 38 e in particolare l'articolo 20;

Visto l'articolo 1, comma 19, lettera e), e comma 22, lettera d) del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 maggio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 2006;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 29 giugno 2006;

Visto il decreto del Ministro delle politiche per la famiglia in data 23 gennaio 2007, col quale e' stato istituito il Comitato interministeriale di coordinamento per la lotta alla pedofilia, denominato "CICLOPE";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103, recante riordino dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza e del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia, a norma dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

Sentito il parere del Garante per la riservatezza dei dati personali espresso nella riunione del 25 luglio 2007;

Preso atto che la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, non ha provveduto ad esprimere il parere richiesto;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 23 luglio e 8 ottobre 2007;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile

1.L'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, d'ora in poi denominato "Osservatorio", istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri dall'articolo 17, comma 1-bis della legge 3 agosto 1998, n. 269, opera presso il ((Dipartimento per le politiche della famiglia)).

2.L'Osservatorio ha il compito di acquisire e monitorare i dati e le informazioni relativi alle attivita', svolte da tutte le pubbliche amministrazioni, per la prevenzione e la repressione dell'abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori.

Art. 2

Composizione dell'Osservatorio

1.((L'Osservatorio opera presso il Dipartimento per le politiche della famiglia, e' presieduto dal Capo del Dipartimento per le politiche della famiglia ed e' composto, per un triennio, da quattro componenti designati dall'Autorita' politica con delega alla famiglia, di cui uno con funzioni di coordinatore scientifico da individuarsi tra il personale dirigenziale in servizio presso il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri, da un componente designato dall'Autorita' politica con delega alle pari opportunita', da sei componenti delle Amministrazioni centrali, designati rispettivamente dal Ministero dell'interno, dal Ministero della giustizia, dal Ministero della salute, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministero dell'istruzione, dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da tre componenti designati rispettivamente dal Capo della Polizia e dai Comandanti Generali dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza e da tre componenti designati dalle associazioni nazionali operanti nel settore della lotta ai fenomeni dell'abuso e dello sfruttamento sessuale in danno dei minori scelte tra quelle con piu' ampia diffusione territoriale delle strutture associative e con maggiore consistenza numerica dei soggetti rappresentati; l'Autorita' Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza partecipa, in via permanente, ai lavori dell'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile con un proprio rappresentante.))

2.I componenti sono scelti tra persone di comprovata esperienza nei settori della tutela dei minori e della ricerca sociale. Il ((Autorita' politica con delega alla famiglia)) provvede con proprio decreto alla nomina dei componenti.

3.Possono essere conferiti incarichi individuali ad esperti di comprovata competenza, per il compimento di studi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 338, il cui compenso e' determinato nel limite delle risorse di cui all'articolo 6.

Art. 3

Organizzazione e funzionamento dell'Osservatorio

1.Le funzioni di segreteria dell'Osservatorio sono assicurate dal ((Dipartimento per le politiche della famiglia)), che, per l'attuazione dei programmi di attivita' dell'Osservatorio puo' stipulare convenzioni con le amministrazioni centrali, regionali e locali, con le universita' e con enti di ricerca pubblici e privati che abbiano particolare qualificazione nel campo dell'infanzia e dell'adolescenza. In particolare il Dipartimento si avvale, per le finalita' dell'Osservatorio, della collaborazione del Centro nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia e l'adolescenza di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103.

2.Ai componenti dell'Osservatorio estranei alla pubblica amministrazione ((non e' riconosciuto alcun compenso, fatto salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute ai fini della partecipazione ai lavori dell'Osservatorio.))

Art. 4

Banca dati

1.Presso l'Osservatorio e' istituita una banca dati per raccogliere, con l'apporto dei dati forniti dalle amministrazioni, tutte le informazioni necessarie per il monitoraggio del fenomeno dell'abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori e della pornografia minorile e delle azioni di prevenzione e repressione ad esso collegate.

2.Per la identificazione dei dati e delle informazioni che debbono essere acquisite dalla banca dati, per la relativa codificazione e per la regolazione dei flussi informativi il ((Autorita' politica con delega alla famiglia)) conclude specifici accordi con le amministrazioni che detengono i dati e le informazioni. Tali accordi escludono il trattamento di dati nominativi, ma individuano le modalita' di tracciabilita' dei dati.

Art. 5

Dati sensibili e giudiziari

1.Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del ((Autorita' politica con delega alla famiglia)), sono individuati i casi in cui per lo svolgimento dei compiti di coordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sono raccolti dati personali relativi a minori e altre persone coinvolte in episodi di sfruttamento o di abuso sessuale, in aggiunta ai dati presenti nell'Osservatorio e a quelli raccolti nella banca dati di cui all'articolo 4.

Art. 6

Oneri di funzionamento

1.Agli oneri per la istituzione e per la gestione dell'Osservatorio e della banca dati di cui al presente regolamento si provvede a norma dell'articolo 17, comma 1-bis della legge 3 agosto 1998, n. 269.

Il Ministro: Bindi

Visto, il Guardasigilli: Mastella Registrato alla Corte dei conti il 7 dicembre 2007

Ministeri istituzionali, registro n. 12, foglio n. 245

Nota all'art. 6: - Per il testo dell'art. 17, comma 1-bis, della legge 3 agosto 1998, n. 269, si vedano le note alle premesse.

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