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LEGGE 9 giugno 1907, n. 306

Current text a fecha 2009-12-16
Art. 1

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1907 al 30 giugno 1908, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.