DECRETO 27 marzo 2008, n. 87
Entrata in vigore del provvedimento: 4/5/2008
IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto l'articolo 1, comma 841, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che, al fine di perseguire maggiore efficacia al sostegno dell'innovazione industriale, prevede l'istituzione del Fondo per la competitivita' e lo sviluppo;
Visto l'articolo 1, comma 842, della citata legge n. 296 del 2006, che prevede che, nel rispetto degli obiettivi della strategia di Lisbona, siano finanziati progetti di innovazione industriale adottati con decreto del Ministro dello sviluppo economico;
Visto l'articolo 1, comma 845, della gia' citata legge n. 296 del 2006 che prevede che il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, istituisca appositi regimi di aiuto in conformita' alla normativa comunitaria;
Considerato che i predetti regimi di aiuto devono essere utilizzati prioritariamente per l'attuazione dei citati progetti e degli altri interventi di competenza del Ministero dello sviluppo economico volti ad innalzare il livello tecnologico del sistema industriale italiano;
Ritenuto, pertanto, necessario istituire uno specifico regime di aiuto secondo i criteri fissati dalla Comunicazione della Commissione europea recante «Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione» 2006/C323/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 323 del 30 dicembre 2006;
Ritenuto altresi' necessario che detto regime di aiuto sia caratterizzato da una adeguata flessibilita', tale da rispondere alle specifiche esigenze derivanti dall'attuazione dei predetti progetti ed interventi;
Vista la decisione della Commissione europea C (2007) 6461 del 12 dicembre 2007 - Aiuto di Stato n. 302/2007, con la quale e' stato autorizzato il predetto regime di aiuto per la concessione di agevolazioni in favore di programmi di ricerca, di sviluppo ed innovazione;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere n. 358/2008 del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'11 febbraio 2008;
Ritenuto di non poter aderire alle osservazioni del Consiglio di Stato per quanto riguarda il numero di anni relativi alla definizione di «nuova impresa innovatrice» contenuta all'articolo 2, comma 4, lettera l), in quanto l'indicazione riportata nel testo in lingua italiana della citata disciplina comunitaria 2006/C323/01 e' errata ed e' pertanto necessario disporre in conformita' al testo ufficiale in lingua inglese, che indica 6 anni, pubblicato nell'Official Journal of the European Union C323/16 del 30 dicembre 2006, nonche' alla richiamata autorizzazione della Commissione europea C (2007) 6461, che riporta il medesimo dato;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, effettuata con nota del 14 marzo 2008;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
Soggetti beneficiari
2.Ai fini del presente decreto, le imprese beneficiarie vengono classificate di piccola, media o grande dimensione, secondo i criteri stabiliti dall'allegato I al Regolamento (CE) 70/01, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L10 del 13 gennaio 2001 e successive modificazioni.
Avvertenza: Le note qui pubblicate sono state redatte dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE) o nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE). Nota al titolo: - Il testo dell'art. 1, comma 845, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2006, n. 299, supplemento ordinario, e' il seguente: «845. Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, istituisce appositi regimi di aiuto in conformita' alla normativa comunitaria. Lo stesso Ministro riferisce annualmente al Parlamento e alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sui criteri utilizzati per l'individuazione dei progetti e delle azioni, sullo stato degli interventi finanziati e sul grado di raggiungimento degli obiettivi, allegando il prospetto inerente le spese sostenute per la gestione, che sono poste a carico dei singoli progetti nel limite massimo del 5 per cento di ciascuno stanziamento.». Note alle premesse: - Il testo dei commi 842 dell'art. 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono i seguenti: «841. Al fine di perseguire la maggiore efficacia delle misure di sostegno all'innovazione industriale, presso il Ministero dello sviluppo economico e' istituito, ferme restando le vigenti competenze del CIPE, il Fondo per la competitivita' e lo sviluppo, al quale sono conferite le risorse assegnate ai Fondi di cui all'art. 60, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ed all'art. 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, che sono contestualmente soppressi. Al Fondo e' altresi' conferita la somma di 300 milioni di euro per il 2007 e di 360 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, assicurando, unitamente al finanziamento dei progetti di cui al comma 842, la continuita' degli interventi previsti dalla normativa vigente. Per la programmazione delle risorse nell'ambito del Fondo per la competitivita' e lo sviluppo si applicano le disposizioni di cui all'art. 60 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e quelle dettate per il funzionamento del Fondo di cui all'art. 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Il Fondo e' altresi' alimentato, per quanto riguarda gli interventi da realizzare nelle aree sottoutilizzate, in coerenza con i relativi documenti di programmazione, dalle risorse assegnate dal CIPE al Ministero dello sviluppo economico nell'ambito del riparto del Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all'art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, e, per gli esercizi successivi al 2009, dalle risorse stanziate ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. 842. A valere sulla quota di risorse del Fondo di cui al comma 841 individuata con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze nonche' con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali di concerto con il Ministro per i diritti e le pari opportunita', di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono finanziati, nel rispetto degli obiettivi della Strategia di Lisbona stabiliti dal Consiglio europeo dei Capi di Stato e di Governo del 16 e 17 giugno 2005, i progetti di innovazione industriale individuati nell'ambito delle aree tecnologiche dell'efficienza energetica, della mobilita' sostenibile, delle nuove tecnologie della vita, delle nuove tecnologie per il made in Italy e delle tecnologie innovative per i beni e le attivita' culturali e turistiche.». - Per il testo dell'art. 1, comma 845, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si veda la nota al titolo. - Il testo della comunicazione della Commissione europea recante «Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 323 del 30 dicembre 2006. - Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 aprile 1998, n. 99. - Il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario, e' il seguente: «3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Note all'art. 1: - Il testo degli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficolta' 2004/C244 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 244 del 1° ottobre 2004. - Il testo della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione 2006/C 323/01 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 323 del 30 dicembre 2006. - Il testo dell'Allegato I al Regolamento (CE) 12 gennaio 2001, n. 70/2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 10 del 13 gennaio 2001.
Art. 2
Progetti e attivita' ammissibili
2.Sono inoltre previste agevolazioni per le nuove imprese innovatrici, cosi' come definite al comma 4, lettera l), secondo i limiti previsti dalla citata disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione.
3.I progetti e le attivita' di cui ai commi 1 e 2 possono essere realizzati dai soggetti di cui all'articolo 1, anche in forma congiunta, attraverso espliciti accordi di collaborazione, formalizzati mediante appositi contratti ovvero la costituzione di consorzi e altre forme di associazione anche temporanee tra imprese. I soggetti di cui all'articolo 1, anche in forma congiunta, possono presentare domanda per la concessione delle agevolazioni previste dal presente decreto per programmi comprendenti una o piu' delle tipologie previste al comma 1, purche' articolati in interventi organici e funzionali.
6.Ai fini dell'ammissibilita', i progetti e le attivita' di cui ai commi 1 e 2 devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda, ferma restando la possibilita' che i beneficiari abbiano effettuato studi di fattibilita' antecedenti, purche' tali studi non rientrino nella domanda per l'ottenimento delle agevolazioni.
Art. 3
Aree ammissibili
1.I progetti e le attivita' di cui all'articolo 2 possono essere realizzati nell'intero territorio nazionale, senza divieti o limitazioni.
Art. 4
Spese e costi ammissibili
2.I costi ammissibili relativi agli studi di fattibilita' tecnica preliminari alle attivita' di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale, sono quelli relativi all'acquisizione di detti studi, esclusivamente se acquisiti all'esterno e a prezzi di mercato.
4.I costi ammissibili riguardanti i progetti di innovazione dei processi e dell'organizzazione nei servizi, sono gli stessi di quelli previsti per le attivita' di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale, di cui al comma 1, nel rispetto delle condizioni indicate all'articolo 2, comma 5. Tuttavia, nel caso di innovazione dell'organizzazione, i costi ammissibili relativamente agli strumenti e alle attrezzature sono esclusivamente quelli riferiti agli strumenti e alle attrezzature delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.
7.I costi ammissibili relativi la messa a disposizione di personale altamente qualificato sono quelli sostenutiesclusivamente da PMI per l'utilizzazione e l'assunzione temporanea del personale altamente qualificato, nonche' per l'indennita' di mobilita' per il personale medesimo messo a disposizione. Il personale messo a disposizione non deve sostituire altro personale, bensi' essere assegnato a funzioni nuove create nell'impresa beneficiaria e deve aver lavorato per almeno due anni presso l'organismo di ricerca o la grande impresa che lo mette a disposizione. Tale personale deve occuparsi di attivita' di ricerca, sviluppo e innovazione nell'ambito dell'impresa beneficiaria. Sono esclusi i costi di consulenza relativi al pagamento del servizio fornito da esperti esterni all'impresa.
10.I costi ammissibili relativi alle nuove imprese innovatrici, sono determinati con i decreti del Ministro dello sviluppo economico di cui all'articolo 8.
Art. 5
Forma e intensita' delle agevolazioni
2.I contributi di cui al comma 1, lettera a), possono essere erogati anche nella forma di crediti di imposta; le agevolazioni di cui al comma 1, lettera c), possono essere concesse solo a fronte di progetti di ricerca e sviluppo e per un importo non superiore al 60% o al 40% dei costi ammissibili, rispettivamente per la fase della ricerca industriale o per la fase di sviluppo sperimentale, a cui possono essere aggiunte le maggiorazioni previste al comma 4; in caso di esito positivo del progetto, l'anticipo e' restituito ad un tasso pari almeno al tasso di riferimento di cui al comma 3, mentre in caso di insuccesso e' prevista la restituzione parziale o anche la non restituzione totale dell'anticipo. Con le disposizioni attuative di cui all'articolo 8 sono stabilite le condizioni di esito positivo e di insuccesso, in relazione alla tipologia di beneficiari, caratteristiche tecniche dei progetti e relativi gradi di rischio specifico, nonche' la fissazione di specifici criteri per la restituzione graduale ovvero parziale dell'anticipo concesso. ((Per i contributi in conto interessi di cui al comma 1, lettera c) e per i finanziamenti agevolati di cui al comma 1, lettera d), la misura del contributo interessi e del tasso agevolato e' fissata, con i decreti di cui all'articolo 8, come percentuale del tasso di riferimento di cui al comma 3)).
3.La misura delle agevolazioni e' definita in termini di intensita' massime rispetto alle spese e costi ammissibili. Le intensita' di aiuto sono calcolate in termini di equivalente sovvenzione lordo (ESL); l'ESL esprime il valore attualizzato dell'aiuto espresso come percentuale del valore attualizzato delle spese e dei costi ammissibili. Le spese e i costi ammissibili e gli aiuti erogabili in diverse rate sono attualizzati al momento della concessione. Il tasso da applicare ai fini dell'attualizzazione e' il tasso di riferimento applicabile al momento della concessione, fissato dalla Commissione europea e pubblicato sul sito internet: "http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation/reference rates.html".
5.L'intensita' di aiuto deve essere stabilita per ciascun beneficiario, anche quando si tratta di un progetto di collaborazione. Per tali progetti l'aiuto e' concesso in misura corrispondente alle attivita' svolte e documentate dai singoli partecipanti. Nel caso di progetti realizzati in collaborazione fra organismi di ricerca e imprese, il cumulo degli aiuti derivanti da un sostegno diretto dello Stato a un progetto di ricerca specifico e di quelli eventualmente derivanti dai contributi di organismi di ricerca a favore del medesimo progetto, non possono superare le intensita' di aiuto applicabili alle singole imprese beneficiarie.
7.Nei casi previsti al comma 6, lettera b), punti 1) e 2), il subappalto non e' considerato una collaborazione effettiva.
9.Le intensita' di aiuto per le spese relative ai diritti di proprieta' industriale delle PMI di cui all'articolo 4, comma 3, sono le stesse previste in relazione alle attivita' di ricerca fondamentale, di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale all'origine di tali diritti di proprieta' industriale.
10.Per le nuove imprese innovatrici, fermo rimanendo che l'importo delle agevolazioni concedibili non puo' essere superiore a 1 milione di euro per ciasun soggetto beneficiario, l'intensita' massima dell'aiuto concedibile in rapporto ai costi ammissibili e' fissata con i decreti del Ministro dello sviluppo economico di cui all'articolo 8. Tale importo massimo puo' essere aumentato fino a 1,5 milioni di euro nelle regioni che possono beneficiare della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) del Trattato UE, e fino a 1,25 milioni di euro nelle aree che possono beneficiare della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del Trattato UE. Il beneficiario puo' fruire delle agevolazioni una sola volta nel periodo in cui risponde alla definizione di nuova impresa innovatrice. Tale tipologia di aiuto puo' essere cumulata con altri aiuti alla ricerca, sviluppo e innovazione, anche esentati a norma del Regolamento (CE) n. 364/2004 e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 63 del 28 febbraio 2004 e con aiuti concessi a norma degli orientamenti sul capitale di rischio. Il beneficiario puo' fruire di aiuti di Stato diversi dagli aiuti a favore della RSI e del capitale di rischio soltanto 3 anni dopo la concessione dell'aiuto alle nuove imprese innovatrici.
11.Le intensita' massime di aiuto per i progetti di innovazione dei processi e dell'organizzazione nei servizi, calcolate in termini di ESL in base ai costi ammissibili, sono pari al 15% per le grandi imprese, al 25% per le medie imprese e al 35% per le piccole imprese. Le grandi imprese possono beneficiare di dette agevolazioni soltanto se collaborano con le PMI nelle attivita' agevolate e le PMI che collaborano devono sostenere almeno il 30% del totale dei costi ammissibili.
12.L'importo massimo delle agevolazioni concedibili per i servizi di consulenza in materia di innovazione e per servizi di supporto all'innovazione non puo' superare 200.000 euro per ciascun beneficiario per un periodo di tre anni. Tale importo massimo non pregiudica la possibilita' per le imprese beneficiarie di ottenere aiuti a titolo "de minimis" per altre spese ammissibili, secondo quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 1998/2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 379 del 28 dicembre 2006.
13.L'intensita' massima di aiuto per la messa a disposizione di personale altamente qualificato e' pari al 50% dei costi ammissibili, per un periodo massimo di tre anni per impresa e per unita' di personale.
15.Se l'aiuto e' concesso a una PMI, l'intensita' massima potra' essere maggiorata di 20 punti percentuali per l'aiuto accordato a una piccola impresa e di 10 punti percentuali per l'aiuto accordato a una media impresa. 16 Gli aiuti al funzionamento per l'animazione dei poli di innovazione possono essere concessi per una durata limitata di cinque anni se l'aiuto e' decrescente. L'intensita' puo' ammontare al 100% il primo anno, ma deve diminuire fino ad arrivare a zero entro la fine del quinto anno. Nel caso di aiuti non decrescenti, la durata e' limitata a cinque anni e l'intensita' non deve superare il 50% dei costi ammissibili. Gli aiuti per l'animazione dei poli possono essere eventualmente concessi per un periodo piu' lungo non superiore a 10 anni; in tali casi nelle nonne attuative di cui all'articolo 8 saranno previste le eventuali condizioni specifiche che dovranno essere rispettate dai beneficiari.
Art. 6
Cumulo
1.Le agevolazioni previste dal presente regolamento non sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche concesse per le medesime spese, ivi incluse quelle concesse a titolo «de minimis», secondo quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 1998/2006. Resta fermo quanto stabilito all'articolo 5, comma 12 con riferimento alla possibilita' di ottenere aiuti per altre spese ammissibili.
Nota all'art. 6: - Per il testo del Regolamento (CE) 15 dicembre 2006, n. 1998, si veda la nota all'art. 5.
Art. 7
Notifica individuale
Nota all'art. 7: - Per il testo della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione 2006/C 323/01 si veda la nota alle premesse.
Art. 8
Procedure di attuazione
1.Con appositi decreti il Ministro dello sviluppo economico definisce, per l'attuazione dei Progetti di Innovazione Industriale di cui all'articolo 1, comma 842, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e degli altri interventi di propria competenza, i termini, le modalita' e le procedure per la presentazione delle domande da parte dei soggetti beneficiari, i criteri di selezione e valutazione delle iniziative, con riferimento ad una delle procedure previste dagli articoli 4, 5 e 6 del decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 123, nonche' l'eventuale ricorso a soggetti terzi per la gestione di una o piu' fasi della procedura attuativa.
Note all'art. 8: - Per il testo dell'art. 1, comma 842, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», si veda la nota alle premesse. - Il testo degli articoli 4, 5 e 6 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera e), della legge 15 marzo 1997, n. 59», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 aprile 1998, n. 99 e' il seguente: Art. 4 (Procedura automatica). - 1. La procedura automatica si applica qualora non risulti necessaria, per l'attuazione degli interventi, un'attivita' istruttoria di carattere tecnico, economico e finanziario del programma di spesa. L'intervento e' concesso in misura percentuale, ovvero in misura fissa di ammontare predeterminato, sulle spese ammissibili sostenute, successivamente alla presentazione della domanda ovvero nel corso dell'esercizio precedente. 2. Il Ministro competente per materia o la regione o gli enti locali competenti determinano previamente per tutti i beneficiari degli interventi, sulla base delle risorse finanziarie disponibili, l'ammontare massimo dell'intervento concedibile e degli investimenti ammissibili, nonche' le modalita' di erogazione. 3. Per l'accesso agli interventi l'interessato presenta una dichiarazione, secondo un apposito schema pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dal soggetto competente per la concessione, sottoscritta, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal legale rappresentante dell'impresa e dal presidente del collegio sindacale o, in mancanza di quest'ultimo, da un revisore dei conti iscritto al relativo registro, attestante il possesso dei requisiti e la sussistenza delle condizioni per l'accesso alle agevolazioni, nonche' la documentazione e le informazioni necessarie per l'avvio dei procedimenti di cui al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490. 4. Il soggetto competente accerta esclusivamente la completezza e la regolarita' delle dichiarazioni e di quanto previsto dal comma 3, registrate secondo l'ordine cronologico di presentazione. Entro trenta giorni, l'intervento e' concesso nei limiti delle risorse disponibili. 5. Qualora la dichiarazione sia viziata o priva di uno o piu' requisiti disposti dalla normativa vigente, entro il medesimo termine di cui al comma 4, e' comunicato all'impresa il diniego all'intervento. 6. L'iniziativa e' realizzata nel termine previsto dalla vigente normativa, in ogni caso non oltre due anni decorrenti dalla data della concessione, a pena di decadenza dell'intervento. L'impresa beneficiaria entro sessanta giorni dalla realizzazione dell'iniziativa, con le medesime forme e modalita' di cui al comma 3, fornisce i documenti giustificativi delle spese sostenute, ivi compresi gli estremi identificativi degli eventuali impianti, macchinari o attrezzature acquistati, nonche' una perizia giurata di un professionista competente nella materia, iscritto al relativo albo professionale, attestante l'inerenza dei costi sostenuti alle tipologie ammissibili e la loro congruita'. Tale perizia giurata non e' obbligatoria esclusivamente nel caso di cui all'art. 14 della legge 24 giugno 1997, n. 196. Il soggetto competente, accertata la completezza e la regolarita' della documentazione prodotta, entro il termine previsto dalle norme applicabili e comunque non oltre sessanta giorni dalla sua presentazione, fatti salvi i maggiori termini eventualmente previsti dalla normativa antimafia, provvede alla erogazione dell'intervento mediante unica somministrazione.». - Art. 5 (Procedura valutativa). - 1. La procedura valutativa si applica a progetti o programmi organici e complessi da realizzare successivamente alla presentazione della domanda; sono tuttavia ammissibili, nei casi previsti dalle leggi vigenti, anche le spese sostenute nell'anno antecedente ovvero, nel caso di procedimento a graduatoria, a partire dal termine di chiusura del bando procedente. Il soggetto competente comunica i requisiti, le modalita' e le condizioni concernenti i procedimenti di cui ai commi 2 e 3, con avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana almeno novanta giorni prima dell'invio delle domande, e provvede a quanto disposto dall'art. 2, comma 3. 2. Nel procedimento a graduatoria sono regolati partitamente nel bando di gara i contenuti, le risorse disponibili, i termini iniziali e finali per la presentazione delle domande. La selezione delle iniziative ammissibili e' effettuata mediante valutazione comparata, nell'ambito di specifiche graduatorie, sulla base di idonei parametri oggettivi predeterminati. 3. Nel procedimento a sportello e' prevista l'istruttoria delle agevolazioni secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, nonche' la definizione di soglie e condizioni minime, anche di natura quantitativa, connesse alle finalita' dell'intervento e alle tipologie delle iniziative, per l'ammissibilita' all'attivita' istruttoria. Ove le disponibilita' finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate, la concessione dell'intervento e' disposta secondo il predetto ordine cronologico. 4. La domanda di accesso agli interventi e' presentata ai sensi dell'art. 4, comma 3, e contiene tutti gli elementi necessari per effettuare la valutazione sia del proponente, che dell'iniziativa per la quale e' richiesto l'intervento. 5. L'attivita' istruttoria e' diretta a verificare il perseguimento degli obiettivi previsti dalle singole normative, la sussistenza dei requisiti soggettivi del richiedente, la tipologia del programma e il fine perseguito, la congruita' delle spese sostenute. Qualora l'attivita' istruttoria presupponga anche la validita' tecnica, economica e finanziaria dell'iniziativa, la stessa e' svolta con particolare riferimento alla redditivita', alle prospettive di mercato e al piano finanziario per la copertura del fabbisogno finanziario derivante dalla gestione, nonche' la sua coerenza con gli obiettivi di sviluppo aziendale. A tale fine, ove i programmi siano volti a realizzare, ampliare o modificare impianti produttivi, sono utilizzati anche strumenti di simulazione dei bilanci e dei flussi finanziari dall'esercizio di avvio a quello di entrata a regime dell'iniziativa. Le attivita' istruttorie e le relative decisioni sono definite entro e non oltre sei mesi dalla data di presentazione della domanda.». Art. 6 (Procedura negoziale). - 1. La procedura negoziale si applica agli interventi di sviluppo territoriale o settoriale, anche se realizzati da una sola impresa o da un gruppo di imprese nell'ambito di forme della programmazione concertata. Nel caso in cui l'intervento sia rivolto a programmi territoriali comunque interessanti direttamente o indirettamente enti locali, devono essere definiti gli impegni ditali enti, in ordine alle infrastrutture di supporto e alle eventuali semplificazioni procedurali, volti a favorire la localiz-zazione degli interventi. Una quota degli oneri derivanti dai predetti impegni puo' essere messa a carico del procedimento. 2. Il soggetto competente per l'attuazione della procedura individua previamente i criteri di selezione dei contraenti, adottando idonei strumenti di pubblicita', provvede alla pubblicazione di appositi bandi, acquisisce le manifestazioni di interesse da parte delle imprese nell'ambito degli interventi definiti dai bandi stessi su base territoriale o settoriale. I bandi, inoltre, determinano le spese ammissibili, le forme e le modalita' degli interventi, la durata del procedimento di selezione delle manifestazioni di interesse, la documentazione necessaria per l'attivita' istruttoria e i criteri di selezione con riferimento agli obiettivi territoriali e settoriali, alle ricadute tecnologiche e produttive, all'impatto occupazionale, ai costi dei programmi e alla capacita' dei proponenti di perseguire gli obiettivi fissati. 3. Per consentire al soggetto competente di prendere in considerazione le manifestazioni di interesse, i richiedenti presentano apposita domanda ai sensi dell'art. 5, comma 4. L'attivita' istruttoria, a seguito dell'espletamento della fase di selezione di cui al comma 2, e' condotta sulla base delle indicazioni e dei principi applicati per il procedimento valutativo, tenendo conto delle specificita' previste nell'apposito bando. 4. L'atto di concessione dell'intervento puo' essere sostituito da un contratto conforme a quanto previsto nel bando. 5. La definizione delle modalita' di erogazione e' rimessa all'apprezzamento del soggetto competente, che a tale fine tiene conto dei principi e delle regole fissati per la procedura valutativa e degli obiettivi specifici di ciascun intervento.».
Art. 9
Attuazione da parte di altre amministrazioni
1.Le Amministrazioni diverse dal Ministero dello sviluppo economico e gli altri soggetti che intendano, per interventi di propria competenza, prevedere specifiche attuazioni per la concessione delle agevolazioni previste dal presente regolamento, ne danno comunicazione preventiva agli uffici preposti del medesimo Ministero, al fine di assicurare gli adempimenti in termini di monitoraggio degli interventi, nonche' l'omogenea applicazione sull'intero territorio nazionale, di quanto previsto dal presente regolamento. I criteri e le modalita' per la trasmissione della predetta comunicazione e quelli relativi agli adempimenti di monitoraggio sono fissati dal Ministero dello sviluppo economico.
Art. 10
Revoche
Art. 11
Relazioni annuali e monitoraggio
1.Il Ministero dello sviluppo economico presenta alla Commissione europea relazioni annuali relative alle agevolazioni concesse sulla base del presente regime di aiuti comprendenti, in particolare, gli elenchi dei beneficiari e i relativi settori di attivita' economica, gli importi concessi per ciascun beneficiario e le relative intensita' di aiuto.
2.Il Ministero, inoltre, fornisce alla Commissione ogni qualvolta siano concesse agevolazioni in base al presente regime di aiuti per progetti non soggetti all'obbligo di notifica individuale ed il cui importo superi 3 milioni di euro, entro venti giorni lavorativi dalla concessione delle agevolazioni, le informazioni richieste nel modulo standard di cui all'allegato alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione.
Art. 12
Divieti
1.Le agevolazioni previste dal presente regolamento non possono essere concesse a imprese che abbiano ottenuto e successivamente non rimborsato aiuti di Stato dichiarati illegali o incompatibili dalla Commissione europea.
Il Ministro: Bersani
Visto, il Guardasigilli: Scotti Registrato alla Corte dei conti il 6 maggio 2008
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive,
registro n. 1, foglio n. 398
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