DECRETO 28 aprile 2008, n. 98
Entrata in vigore del provvedimento: 19/6/2008
IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private;
Visto l'articolo 285 del predetto Codice concernente il Fondo di garanzia per le vittime della strada;
Visto l'articolo 303 dello stesso Codice concernente il Fondo di garanzia per le vittime della caccia;
Considerata l'opportunita' di dare attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 285, comma 2, e all'articolo 303, comma 2, del predetto Codice delle assicurazioni private mediante un unico testo regolamentare, per le rilevanti analogie di contenuti e disciplina intercorrenti tra le due previsioni normative;
Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233;
Visti i pareri del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nella seduta del 31 marzo 2008;
Vista la comunicazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. DAGL/10.2.2.1/17/2008 del 22 aprile 2008;
Adotta
il seguente regolamento:
Capo I Disposizioni generali
Art. 1
Oggetto del regolamento e definizioni
1.Il presente regolamento disciplina le condizioni e le modalita' di amministrazione, di intervento e di rendiconto del Fondo di garanzia per le vittime della strada e del Fondo di garanzia per le vittime della caccia nonche' la composizione dei comitati di cui rispettivamente all'articolo 285 e all'articolo 303 del Codice delle assicurazioni private.
Capo II Norme per la gestione del Fondo strada
Art. 2
Composizione del comitato
1.Il comitato previsto dall'articolo 285, comma 1, del Codice e' presieduto dal presidente, o in sua vece, dall'amministratore delegato della CONSAP, che ne sono membri di diritto.
3.I componenti il comitato sono nominati con decreto del Ministro dello sviluppo economico per la durata di un triennio. L'ufficio di segreteria del comitato e' composto da due membri, di cui un funzionario del Ministero dello sviluppo economico ed un dipendente della CONSAP.
Art. 3
Attribuzioni del Comitato e validita' delle deliberazioni
2.Il comitato predispone il rendiconto di gestione del Fondo strada.
3.Le riunioni del comitato sono valide quando intervengono almeno cinque dei suoi componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza degli intervenuti. In caso di parita' di voti prevale quello del presidente. Ai membri del comitato e della segreteria spetta a carico del Fondo strada un gettone di presenza nella misura determinata dal consiglio di amministrazione della CONSAP.
Art. 4
Modalita' per la gestione del Fondo strada
1.Il Fondo strada e' soggetto patrimoniale autonomo e separato.
2.La CONSAP tiene contabilita' e scritture separate per le operazioni attinenti alla gestione autonoma del Fondo strada, nonche' una separata amministrazione dei beni ad essa pertinenti, in modo che risulti identificato il patrimonio destinato a rispondere delle obbligazioni del Fondo stesso.
3.Il consiglio di amministrazione della CONSAP, nel deliberare sull'impiego delle somme disponibili, tiene conto delle esigenze di liquidita' del Fondo. Le somme disponibili sono investite esclusivamente in titoli emessi o garantiti dallo Stato italiano.
Art. 5
Rendiconto della gestione del Fondo strada
1.Il rendiconto della gestione del Fondo strada, approvato dal consiglio di amministrazione della CONSAP, e' trasmesso, unitamente ad una relazione dello stesso consiglio, al Ministero dello sviluppo economico entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello cui esso si riferisce.
Art. 6
Situazione patrimoniale del Fondo strada
2.In apposita sezione separata del passivo e' posto in evidenza il patrimonio netto costituito dall'avanzo o dal disavanzo risultante dal rendiconto di cui all'articolo 5 e dall'ammontare complessivo dei risultati degli esercizi precedenti.
3.Tra i conti d'ordine viene indicato l'ammontare presumibile dei sinistri avvenuti e non ancora pagati alla fine dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto.
4.Ai fini della determinazione del contributo di cui all'articolo 285 del Codice, il rendiconto e' altresi' corredato da un prospetto dal quale risulta, in base alle comunicazioni effettuate, a seconda dei casi, dalle imprese designate o dal commissario liquidatore autorizzato ai sensi dell'articolo 293 del Codice, l'ammontare presumibile dei danni per sinistri avvenuti e non ancora pagati dai predetti soggetti alla fine dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto.
Art. 7
Vigilanza governativa sul Fondo strada
1.Il Ministero dello sviluppo economico puo' chiedere in qualunque momento al Fondo strada notizie e dati sulla gestione del Fondo stesso e disporre accertamenti ove lo ritenga necessario.
Art. 8
Contributo da corrispondere al Fondo strada
1.Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Ministro dello sviluppo economico determina con proprio decreto, tenuto conto dei risultati dell'esercizio che sono determinati nel rendiconto della gestione dell'anno precedente, la misura del contributo che le imprese sono tenute a versare nell'anno successivo al Fondo strada.
2.Entro il 31 gennaio di ogni anno le imprese versano un contributo provvisorio relativo all'anno stesso, determinato applicando l'aliquota stabilita per detto anno ai premi incassati risultanti dall'ultimo bilancio approvato, al netto degli oneri di gestione determinati con provvedimento dell'((IVASS)).
3.Il conguaglio fra la somma effettivamente dovuta dall'impresa e quella anticipata ai sensi del comma 2, nonche' il versamento del saldo a debito o credito dell'impresa stessa, sono effettuati sulla base dei premi incassati risultanti dal bilancio dell'esercizio cui si riferisce la somma anticipata, entro il 30 settembre successivo alla data di approvazione di detto bilancio.
Art. 9
Ritardato versamento del contributo
1.In caso di ritardato versamento di tutto o di parte del contributo sono dovuti gli interessi di mora, al tasso legale, a decorrere dal giorno in cui il versamento stesso avrebbe dovuto essere effettuato.
Art. 10
Designazione delle imprese
1.L'((IVASS)) designa le imprese che provvedono alla liquidazione dei sinistri di cui all'articolo 283, comma 1, del Codice, per la durata di un triennio, sentito il consiglio di amministrazione della CONSAP e tenuto conto, per ciascuna impresa, della sua capacita' finanziaria e dell'esistenza di una adeguata organizzazione per la liquidazione dei sinistri.
2.L'((IVASS)) con il provvedimento di cui al comma 1 indica anche le eventuali societa' di servizio di cui le imprese designate si avvalgono in via stragiudiziale per le attivita' di accertamento e di liquidazione dei danni posti a carico del Fondo strada.
3.I provvedimenti di designazione di cui al comma 1 sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 11
Gestione separata delle imprese designate
1.Le imprese designate tengono gestione separata dei sinistri di cui all'articolo 283, comma 1, del Codice, provvedendo a tutti gli adempimenti previsti dal presente regolamento.
2.Per la gestione di cui al comma 1 le imprese tengono separatamente tutti i registri richiesti dalla normativa in vigore.
Art. 12
Intestazione della corrispondenza, dei libri e dei documenti
1.La corrispondenza, i libri, i registri e tutti i documenti delle imprese designate relativi alle operazioni inerenti alla gestione separata dei sinistri di cui all'articolo 283, comma 1, del Codice recano, oltre alla denominazione dell'impresa e alle altre indicazioni prescritte, la seguente indicazione: «Impresa designata a norma dell'articolo 286 del Codice delle assicurazioni private, per la liquidazione dei sinistri a carico del «Fondo di garanzia per le vittime della strada».
2.Le imprese designate non possono utilizzare l'intestazione di cui al comma 1 per la corrispondenza, i libri e i registri e tutti i documenti relativi alle operazioni che non rientrano nella gestione separata dei sinistri di cui all'articolo 283, comma 1, del Codice.
Art. 13
Rendiconto delle imprese designate
2.Al rendiconto e' allegato un estratto del conto relativo alle operazioni di addebitamento e accreditamento effettuate nel semestre dall'impresa nei rapporti con il Fondo strada.
4.Il rendiconto e' trasmesso nel termine di quarantacinque giorni dalla scadenza del semestre al quale si riferisce.
5.Entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello cui si riferiscono i rendiconti, le imprese designate trasmettono al Fondo strada un prospetto dal quale risulta l'ammontare presumibile dei danni per sinistri avvenuti e non ancora pagati alla fine dell'esercizio cui si riferisce il prospetto.
6.Gli importi di cui al comma 5 sono distinti a seconda che si riferiscano ai sinistri avvenuti nell'esercizio medesimo o in esercizi anteriori. I medesimi importi sono anche distinti a seconda che si riferiscano a sinistri di cui alle lettere a), b), c), d), d-bis) e d-ter) dell'articolo 283, comma 1, del Codice.
7.I documenti indicati nel presente articolo sono sottoscritti dai legali rappresentanti delle imprese designate.
Art. 14
Convenzioni tra le imprese designate e il Fondo strada
1.Il rimborso da parte del Fondo strada delle somme anticipate dalle imprese designate ai sensi dell'articolo 286, comma 1, del Codice e' effettuato secondo apposite convenzioni stipulate tra le imprese designate e il Fondo strada stesso, previste all'articolo 286, comma 2, del Codice.
Art. 15
Obbligo per le imprese designate di fornire al Fondo strada dati ed elementi sulla gestione di sinistri e vigilanza governativa sulle imprese designate.
1.Il Fondo strada puo' chiedere alle imprese designate dati ed elementi relativi alla gestione dei sinistri di cui alle lettere a), b), c), d), d-bis) e d-ter) dell'articolo 283, comma 1, del Codice. Le stesse imprese designate tengono a disposizione del Fondo strada per gli eventuali riscontri, tutti i libri, registri e documenti riguardanti la predetta gestione.
2.L'((IVASS)) ha facolta' di disporre ispezioni presso le imprese designate e le societa' di servizio per controllare l'osservanza delle disposizioni della legge, del regolamento, dei decreti, delle istruzioni ministeriali, delle disposizioni impartite dall'((IVASS)) stesso nonche' delle convenzioni di cui all'articolo 14.
3.Le imprese e, ove del caso, le societa' di servizio mettono a disposizione dei funzionari incaricati delle ispezioni tutta la corrispondenza, gli atti, i libri, le scritture e tutto quanto concerne i rapporti con il Fondo strada e la prestazione del servizio di liquidazione dei sinistri, e forniscono altresi' le notizie e i dati che siano alle stesse richiesti.
Art. 16
Efficacia dei contratti di assicurazione obbligatoria in corso con impresa posta in liquidazione coatta amministrativa.
1.In caso di liquidazione coatta amministrativa di una impresa autorizzata all'esercizio dell'assicurazione della responsabilita' civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, i contratti di assicurazione obbligatoria in corso alla data di pubblicazione del decreto di liquidazione continuano, nei limiti delle somme minime per cui e' obbligatoria l'assicurazione, a coprire i rischi fino alla scadenza del periodo di tempo per il quale sono stati rilasciati il certificato ed il contrassegno.
Art. 17
Autorizzazione a procedere alla liquidazione dei danni
1.L'autorizzazione prevista dall'articolo 293 del Codice puo' essere rilasciata al commissario liquidatore solo con il decreto con cui e' disposta la liquidazione coatta amministrativa.
Art. 18
Liquidazione dei danni da parte del commissario liquidatore autorizzato ai sensi dell'articolo 293, comma 1, del Codice.
1.Il commissario liquidatore nell'assolvimento dei compiti di cui all'articolo 293, comma 1, del Codice accerta l'esistenza e la risarcibilita' del danno e ne determina l'ammontare.
2.Il commissario liquidatore trasmette al Fondo strada l'atto di liquidazione sottoscritto anche dal creditore.
3.Nel caso in cui non sia stato possibile concordare la liquidazione del danno con il creditore, il commissario liquidatore ne da' comunicazione al Fondo strada, indicando i motivi del disaccordo e l'ammontare del danno da lui accertato e predisponendo comunque il relativo atto di liquidazione ai fini del pagamento da parte del Fondo strada con le medesime modalita' di cui all'articolo 19.
Art. 19
Pagamento del danno da parte del Fondo strada in caso di accordo del creditore
1.Il Fondo strada provvede, nei limiti previsti dall'articolo 283, commi 2 e 4, del Codice, al pagamento della somma a suo carico indicata nell'atto di liquidazione trasmessogli dal commissario liquidatore ai sensi dell'articolo 18, comma 2, inviando al creditore vaglia postale od assegno di pari importo ovvero accreditando la somma dovuta sul conto corrente postale o bancario del creditore stesso. Il pagamento avviene entro 15 giorni dal ricevimento da parte della CONSAP dell'atto sottoscritto dal commissario liquidatore e dall'avente diritto.
Art. 20
Spese di liquidazione dei danni di cui all'articolo 293, comma 1, del Codice
1.Le spese sostenute dal commissario liquidatore per la liquidazione dei danni di cui all'articolo 293, comma 1, del Codice, che sono direttamente imputabili alla liquidazione di ciascun danno, sono, in caso di insufficienza dell'attivo, integralmente a carico del Fondo strada. Le spese per la liquidazione di danni diversi da quelli di cui all'articolo 293, comma 1, del Codice, che sono direttamente imputabili alla liquidazione di ciascun danno, restano integralmente a carico della liquidazione.
2.Le spese inerenti alla liquidazione dei danni, diverse da quelle indicate al comma 1, ivi comprese quelle per il personale riassunto a norma dell'articolo 293, comma 3, del Codice, sono a carico del Fondo strada nella misura determinata dal rapporto in cui si trovano nell'ultimo bilancio approvato della societa' posta in liquidazione coatta amministrativa i premi del ramo «assicurazione responsabilita' civile autoveicoli» rispetto all'ammontare complessivo dei premi risultanti dal bilancio stesso.
Art. 21
Anticipazione o rimborso delle spese di liquidazione dei danni
1.Le modalita' per l'anticipazione al commissario liquidatore delle somme occorrenti per far fronte alle spese di liquidazione a carico del Fondo strada a norma dell'articolo 20 ovvero per il rimborso delle spese stesse, sono stabilite con apposita convenzione da stipularsi tra il commissario liquidatore e il Fondo strada e da sottoporsi all'approvazione del Ministero dello sviluppo economico.
Art. 22
Riassunzione da parte del commissario liquidatore del personale dell'impresa posta in liquidazione coatta amministrativa.
1.Il commissario liquidatore autorizzato a norma dell'articolo 293, comma 1, del Codice provvede, ai sensi del comma 3 dello stesso articolo, entro il mese successivo a quello di pubblicazione del decreto di cui all'articolo 17, a riassumere direttamente il personale gia' dipendente dall'impresa al momento in cui la stessa e' stata posta in liquidazione coatta, con esclusione del personale dirigente. Il personale riassunto e' inquadrato sulla base delle norme del contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dipendente da imprese di assicurazione vigente al momento della riassunzione, tenuto conto della qualifica attribuitagli, e retribuito con i minimi previsti dal contratto stesso.
Art. 23
Comunicazione da parte del commissario liquidatore del presumibile importo dei danni ancora da liquidare per conto del Fondo strada.
1.Entro il mese di aprile di ciascun anno il commissario liquidatore, autorizzato a norma dell'articolo 293 del Codice, trasmette al Fondo strada un prospetto dal quale risulti l'ammontare presumibile dei danni non ancora liquidati per conto del predetto Fondo alla fine dell'anno precedente.
Art. 24
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