DECRETO 28 aprile 2008, n. 99
Entrata in vigore del provvedimento: 20/6/2008
IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 9 febbraio 1942, n. 194, recante la disciplina giuridica della professione di attuario;
Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;
Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, recante il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;
Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle Assicurazioni Private ed in particolare:
l'articolo 31, comma 2, che stabilisce che il Ministro dello sviluppo economico, con regolamento adottato su proposta dell'ISVAP, definisce i requisiti di onorabilita' e di professionalita' di cui deve essere in possesso l'attuario incaricato dall'impresa che esercita i rami vita;
l'articolo 34, comma 2, che stabilisce che il Ministro dello sviluppo economico, con regolamento adottato su proposta dell'ISVAP, definisce i requisiti di onorabilita' e di professionalita' di cui deve essere in possesso l'attuario incaricato che esercita i rami responsabilita' civile veicoli e natanti;
l'articolo 34, comma 4, che stabilisce che il Ministro dello sviluppo economico, con regolamento adottato su proposta dell'ISVAP, determina le funzioni dell'attuario dell'impresa che esercita i rami responsabilita' civile veicoli e natanti;
Vista la nota n. 02.07.000828 in data 3 ottobre 2007 con la quale l'ISVAP ha formulato la propria proposta ai fini dell'emanazione del Regolamento di cui agli articoli 31, comma 2 e 34, commi 2 e 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nella seduta del 25 febbraio 2008;
Vista la comunicazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. DAGL/12.2.2.1/1/2008 del 15 aprile 2008;
Adotta
il seguente regolamento:
Titolo I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
Art. 1
Ambito di applicazione
Art. 2
Definizioni
Art. 3
Ruolo dell'attuario incaricato
1.L'attuario incaricato e' preposto allo svolgimento, in via continuativa, delle funzioni previste dal Codice e dalle disposizioni di attuazione, con particolare riguardo a quelle in materia di tariffe e riserve tecniche contenute nel Titolo III, Capi I e II, del Codice.
2.L'attuario incaricato, la societa' di revisione, l'organo di controllo, il responsabile della funzione di revisione interna delle imprese di assicurazione nonche' ogni altro soggetto cui e' attribuita una specifica funzione di controllo, collaborano, nel rispetto dei differenti ruoli assegnati dalle norme, scambiandosi reciprocamente dati e informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti. ((1))
Titolo II DISCIPLINA GENERALE SULL'ATTUARIO INCARICATO Capo I Conferimento e cessazione dell'incarico
Art. 4
Conferimento dell'incarico
1.Le imprese di assicurazione autorizzate all'esercizio dell'assicurazione nei rami vita o nei rami responsabilita' civile veicoli a motore e natanti nominano l'attuario incaricato entro quarantacinque giorni dall'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' assicurativa ed informano l'ISVAP della nomina entro i successivi quindici giorni.
2.Non sono tenute agli adempimenti indicati nel comma 1 le imprese di assicurazione la cui autorizzazione all'esercizio dell'assicurazione nei rami responsabilita' civile veicoli a motore e natanti e' limitata ai rischi per i quali non sia previsto l'obbligo di assicurazione.
3.L'organo amministrativo dell'impresa di assicurazione nomina l'attuario incaricato fra i soggetti in possesso dei requisiti di onorabilita' e professionalita' di cui agli articoli 7 e 8 e che non si trovino in una delle situazioni di incompatibilita' indicate all'articolo 9. Ai fini della nomina l'organo amministrativo verifica il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi di cui all'articolo 11.
4.L'ISVAP puo' acquisire dalle imprese di assicurazione e dagli attuari incaricati ogni atto, informazione e documento idoneo all'accertamento della sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 7 e 8 e delle situazioni di cui agli articoli 9 e 11. ((1))
Art. 5
Cessazione dell'incarico
1.La cessazione dell'incarico ha luogo, oltre che per decesso e scadenza dell'incarico, in caso di dimissioni dall'incarico, di decadenza, di revoca dell'incarico da parte dell'impresa di assicurazione ai sensi dell'articolo 31, comma 5, del Codice e dell'articolo 8, comma 1, lettera b) del presente regolamento, ovvero di qualsiasi altra causa prevista dal Codice e dalle relative disposizioni di attuazione.
2.In tutte le ipotesi di cessazione dall'incarico l'impresa provvede entro quarantacinque giorni ad indicare un nuovo attuario secondo i criteri e le modalita' di cui all'articolo 31, comma 6, del Codice. ((1))
Capo II Requisiti
Art. 6
Autonomia dell'attuario incaricato
1.L'attuario incaricato puo' essere sia un dipendente dell'impresa di assicurazione che conferisce l'incarico o di altre imprese, anche non assicurative, appartenenti allo stesso gruppo, sia un professionista esterno.
2.L'impresa di assicurazione garantisce le condizioni affinche' l'attuario incaricato sia posto in grado di espletare le sue funzioni in piena autonomia e in liberta' di giudizio, avendo libero accesso ai dati e alle informazioni aziendali necessarie.
3.Qualora l'impresa di assicurazione non adempia agli obblighi di cui al comma 2, l'attuario incaricato, previo avviso scritto all'impresa di assicurazione di ottemperare tempestivamente, comunica immediatamente all'ISVAP, all'organo di controllo, al responsabile della revisione interna delle imprese di assicurazione e ad ogni altro soggetto a cui e' attribuita una specifica funzione di controllo, gli impedimenti rilevati nell'espletamento dei suoi compiti. Tali impedimenti possono essere segnalati all'ISVAP anche dalla societa' di revisione e dai membri dell'organo di controllo. ((1))
Art. 7
Requisiti di onorabilita'
Art. 8
Requisiti di professionalita'
Art. 9
Incompatibilita'
2.L'attuario incaricato non puo' assumere contemporaneamente l'incarico di attuario revisore dell'impresa di assicurazione che conferisce l'incarico o di attuario revisore della sua controllante.
4.Qualora le situazioni di cui al comma 1 ricorrano rispetto ad altro attuario ovvero ad altro professionista, diverso dall'attuario incaricato, che con quest'ultimo condivida l'appartenenza ad una struttura professionale organizzata, comunque denominata, nel cui ambito l'attivita' sia svolta a qualsiasi titolo, ivi compresa la collaborazione autonoma ed il lavoro dipendente, le imprese di assicurazione adottano adeguate procedure per la gestione dei conseguenti eventuali conflitti di interessi.
5.L'attuario incaricato, cessato l'incarico, non puo' diventare membro degli organi di amministrazione, di controllo e di direzione generale dell'impresa di assicurazione prima che siano trascorsi tre anni. ((1))
Art. 10
Decadenza dall'incarico
1.L'attuario incaricato comunica immediatamente all'impresa di assicurazione e all'ISVAP la perdita dei requisiti di cui agli articoli 7 e 8, nonche' la sussistenza o la sopravvenienza di una delle incompatibilita' di cui all'articolo 9.
2.Resta fermo in ogni caso il potere da parte dell'impresa di assicurazione e dell'ISVAP di accertare autonomamente, salva comunicazione all'attuario incaricato, la carenza e la perdita dei requisiti di cui agli articoli 7 e 8, nonche' la sussistenza o la sopravvenienza di una delle incompatibilita' di cui all'articolo 9.
3.Nelle ipotesi previste ai commi 1 e 2 l'attuario decade dall'incarico ad eccezione dei casi di sopravvenienza dell'incompatibilita' con l'attuario revisore previsti all'articolo 9, commi 2 e 3, che comportano la decadenza dall'incarico di attuario revisore. ((1))
Art. 11
Limiti al cumulo degli incarichi
1.Il limite massimo degli incarichi assunti in qualita' di attuario incaricato e' fissato in 5 unita'.
2.Qualora l'attuario incaricato assuma anche incarichi di attuario revisore, fermo restando il rispetto dei limiti di cui al comma 1, il limite massimo degli incarichi complessivi e' fissato in 8 unita'.
4.L'attuario incaricato e' tenuto a rassegnare le dimissioni da uno o piu' degli incarichi ricoperti in violazione dei limiti previsti dai commi 1 e 2 entro dieci giorni dal superamento dei limiti stessi, dandone comunicazione all'ISVAP nei successivi cinque giorni. Se l'interessato non adempie, l'ISVAP dichiara la decadenza degli incarichi assunti in violazione dei limiti previsti ai commi 1 e 2 entro venti giorni dalla conoscenza del superamento dei limiti stessi. ((1))
Titolo III FUNZIONI DELL'ATTUARIO INCARICATO DALL'IMPRESA CHE ESERCITA I RAMI RESPONSABILITA' CIVILE VEICOLI A MOTORE E NATANTI Capo I Ambito di applicazione e adempimenti in materia di tariffe
Art. 12
Ambito di applicazione
1.Le disposizioni di cui al presente titolo si applicano esclusivamente all'attuario incaricato dall'impresa che esercita i rami responsabilita' civile veicoli a motore e natanti. ((1))
Art. 13
Funzioni in materia di tariffe
2.Le verifiche svolte ai sensi del comma 1 sono riportate in una relazione tecnica sulla tariffa, redatta in conformita' alle disposizioni di cui all'articolo 14, nella quale l'attuario incaricato riporta anche il proprio giudizio sulla tariffa.
3.L'attuario incaricato informa tempestivamente l'ISVAP di un eventuale giudizio negativo sulla tariffa nonche', ove ne sia venuto a conoscenza, dell'adozione da parte dell'impresa di assicurazione di una tariffa che non e' stata sottoposta alle verifiche di cui al presente articolo. ((1))
Art. 14
Relazione tecnica sulla tariffa
2.La relazione tecnica sulla tariffa e' redatta in conformita' alle disposizioni emanate dall'ISVAP in attuazione degli articoli 37, comma 1, e 190, commi 1 e 2, del Codice. 3 . La relazione tecnica sulla tariffa e' sottoscritta dall'attuario incaricato che la trasmette, almeno sessanta giorni prima dell'entrata in vigore della tariffa, all'organo amministrativo dell'impresa di assicurazione. 4. Le imprese di assicurazione conservano per un periodo di almeno cinque anni, la relazione tecnica sulla tariffa, nonche', per un periodo di almeno due anni, su supporto informatico, ogni informazione di dettaglio relativa all'intero procedimento di costruzione dei premi di tariffa. Detti periodi decorrono dalla data di cessazione della vigenza della tariffa. 5. La relazione tecnica sulla tariffa e' trasmessa dall'impresa di assicurazione, su richiesta, all'ISVAP, alla societa' di revisione dell'impresa ed all'organo di controllo. ((1))
Art. 15
Imprese di assicurazione con sede legale in uno degli Stati membri
1.Ai fini dell'accertamento del rispetto delle disposizioni normative italiane in materia di assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, le imprese con sede legale in uno degli Stati membri trasmettono all'ISVAP, a richiesta, la documentazione tecnica di supporto dei premi di tariffa praticati in Italia. ((1))
Capo II Adempimenti in materia di riserve tecniche
Art. 16
Funzioni in materia di riserve tecniche
2.Le verifiche svolte ai sensi del comma 1 sono riportate in una relazione tecnica sulle riserve, redatta in conformita' alle prescrizioni dell'articolo 17, nella quale l'attuario incaricato riporta anche il proprio giudizio sulle riserve tecniche. ((1))
Art. 17
Relazione tecnica sulle riserve
2.La relazione tecnica sulle riserve e' redatta in conformita' alle disposizioni emanate dall'ISVAP in attuazione degli articoli 37, comma 1, e 190, commi 1 e 2, del Codice.
3.La relazione tecnica sulle riserve e' sottoscritta dall'attuario incaricato che la trasmette, almeno dieci giorni prima dell'approvazione del progetto di bilancio di esercizio, all'organo amministrativo, nonche' all'organo di controllo ed alla societa' di revisione dell'impresa di assicurazione.
4.Se l'attuario incaricato non intende rilasciare il giudizio di piena sufficienza delle riserve tecniche di cui all'articolo 37, comma 2, del Codice, informa tempestivamente l'ISVAP rimettendo copia della relazione tecnica sulle riserve, corredata delle specifiche motivazioni.
5.La relazione tecnica sulle riserve e' trasmessa dall'impresa di assicurazione all'ISVAP con il bilancio d'esercizio ed e' conservata presso le imprese per almeno cinque anni dalla data di sottoscrizione. ((1))
Titolo IV DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI Capo I Disposizioni transitorie e norme abrogate
Art. 18
Disciplina transitoria
1.Qualora, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, l'attuario incaricato non sia in possesso dei requisiti di cui agli articoli 7 e 8 ovvero si trovi in una delle situazioni di cui all'articolo 9, la conseguente decadenza ai sensi dell'articolo 10, comma 3, ha luogo decorsi sei mesi da tale data.
2.Qualora, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, ricorrano le condizioni di superamento dei limiti di cui all'articolo 11, l'attuario incaricato e' tenuto a regolarizzare la propria posizione entro sei mesi da tale data.
3.Fino all'emanazione del regolamento ISVAP di attuazione degli articoli 37, comma 1, e 190, commi 1 e 2, del Codice, la relazione tecnica sulla tariffa e la relazione tecnica sulle riserve dei rami responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti sono redatte in conformita' agli schemi previsti nella Parte Tecnica, Sezione I e Sezione II di cui alla Circolare ISVAP 14 maggio 2004, n. 531/D. ((1))
Art. 19
Abrogazioni
1.Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e' abrogato il decreto del Ministro delle attivita' produttive 28 gennaio 2004, n. 67. ((1))
Il Ministro: Bersani
Visto, il Guardasigilli: Scotti Registrato alla Corte dei conti il 19 maggio 2008
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive,
registro n. 2, foglio n. 73
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