DECRETO 13 gennaio 2010, n. 33

Type Decreto
Publication 2010-01-13
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del provvedimento: 10/3/2010

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

VISTO l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;

VISTO il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2006, n. 233;

VISTO il decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 recante "Codice della proprieta' industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273";

VISTI in particolare gli articoli 147, 149, 151, 184, 195, 197, 212 e 214 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, che prevedono che con decreto del Ministro delle attivita' produttive (ora sviluppo economico) vengano stabilite le modalita' di deposito delle domande, delle istanze, degli atti e documenti, dei ricorsi notificati, le modalita' di opposizione, le modalita' di deposito delle domande di trascrizione e annotazione, di convocazione e di svolgimento dell'assemblea degli iscritti all'albo dei consulenti in proprieta' industriale e le modalita' di svolgimento delle votazioni, delle operazioni di scrutinio e di proclamazione degli eletti;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n.

197;

CONSIDERATA la necessita' di definire la regolamentazione attuativa del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, delineando la disciplina dei procedimenti previsti dagli articoli 147, 149, 151, 184, 195, 197, 212 e 214 secondo criteri di semplificazione e razionalizzazione degli adempimenti amministrativi;

UDITO il parere del Consiglio di Stato reso dalla sezione normativa per gli atti consultivi nell'adunanza del 23 luglio 2009;

VISTA

la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota del 9 novembre 2009; ADOTTA il seguente regolamento:

Art. 1

(Deposito in formato cartaceo)

1.Salvo ove diversamente previsto dal presente regolamento, le domande, le istanze, gli atti, i documenti ed i ricorsi notificati di cui all'articolo 147, comma 1 del Codice della proprieta' industriale, d'ora innanzi denominato "Codice", nonche' le traduzioni in lingua italiana delle rivendicazioni delle domande di brevetto europeo e dei testi pubblicati dei brevetti europei concessi o mantenuti in forma modificata ((o limitati)), di cui agli articoli 54 e 56 del Codice, sono depositati presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e devono essere trasmessi a cura degli uffici riceventi, dopo aver svolto le formalita' di cui ai commi 2, 3, 4 e 5, all'Ufficio italiano brevetti e marchi entro i dieci giorni successivi al deposito, con un servizio postale espresso che ne attesti la tempestiva ricezione.

((

2.Le domande nazionali di brevetto, di registrazione, di privativa per nuova varieta' vegetale, di certificato complementare per prodotti medicinali e per prodotti fitosanitari, le istanze successive ad esse connesse e le traduzioni di cui al comma 1, sono redatte in conformita' ai moduli, ove previsti, stabiliti con circolare dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, disponibili presso lo stesso Ufficio e presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonche' nell'apposita sezione sul sito web della Direzione generale per la lotta alla contraffazione - Ufficio italiano brevetti e marchi, e devono essere firmate dal richiedente o dal suo mandatario. In caso di diritti appartenenti a piu' soggetti, colui che firma nell'interesse di tutti specifica tale sua qualita'.

))

((

2-bis.La redazione dei moduli di cui al comma 2 contiene l'indicazione del codice fiscale o della partita IVA del richiedente nonche' le indicazioni previste dalla circolare di cui al comma 2.

))

3.L'addetto alla ricezione, nella parte del modulo riservata all'ufficio ricevente, appone la data, il numero progressivo di deposito, la propria firma e il timbro dell'ufficio.

5.Un originale ((...)) del verbale di deposito, di cui al comma 4, ((e' inviato)), insieme agli atti depositati, all'Ufficio italiano brevetti e marchi entro il termine e con le modalita' di cui al comma 1.

6.L'Ufficio ricevente rilascia attestazione dell'avvenuto deposito.

7.Tutte le domande, le istanze, gli atti, i documenti ed i ricorsi notificati nonche' le traduzioni in lingua italiana delle rivendicazioni delle domande di brevetto europeo e dei testi pubblicati dei brevetti europei concessi o mantenuti in forma modificata ((o limitati)), di cui al comma 1, possono essere depositati anche presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi mediante servizio postale ed in tal caso si considera data di deposito la data di ricezione da parte dell'Ufficio.

8.L'Ufficio italiano brevetti e marchi, dopo avere accertata la ricevibilita', ai sensi dell'articolo 148, comma 1 del Codice, delle domande depositate mediante servizio postale, appone la data di cui al comma 3 ed invia la documentazione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Roma per la verbalizzazione.

9.L'Ufficio assicura il servizio di ricezione del deposito delle risposte ai propri rilievi, secondo le modalita' stabilite con decreto del Direttore generale per la lotta alla contraffazione - Ufficio italiano brevetti e marchi.

Art. 2

(Deposito telematico e modalita' di trasmissione)

1.Il deposito delle domande, istanze, atti e documenti di cui all'articolo 147, comma 1 del Codice puo' essere effettuato anche per via telematica secondo le modalita' previste dal decreto del Ministro ((dello sviluppo economico, adottato nel rispetto del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)).

((

1-bis.Al deposito telematico si applica la disposizione di cui all'articolo 1, comma 2-bis.

))

Art. 3

(Termini per il deposito)

2.I termini richiamati al comma 1 si considerano inoltre rispettati quando la loro mancata osservanza sia stata determinata da interruzione, anche all'estero, del servizio postale utilizzato, salvo che norme speciali contenute in convenzioni internazionali, cui la Repubblica Italiana abbia aderito, prevedano una disciplina diversa, a condizione che il plico sia stato spedito, con un servizio di posta che attesti la ricezione della documentazione, almeno cinque giorni prima della scadenza del termine, sempre che non fosse gia' in atto l'interruzione.

3.L'interessato deve precisare e provare la causa che gli ha impedito di osservare i termini prescritti.

Art. 4

(Integrazione delle domande)

1.L'integrazione spontanea della domanda, di cui all'articolo 148, ((comma 3)) del Codice, puo' essere fatta dal richiedente prima di ricevere dall'Ufficio italiano brevetti e marchi la comunicazione, di cui al comma 2 del medesimo articolo 148.

2.La traduzione di cui all'articolo 148, comma 5 del Codice deve essere depositata entro il termine di due mesi dalla data di deposito della domanda. Detto termine non e' prorogabile per il deposito della traduzione della descrizione e delle rivendicazioni di una domanda di brevetto per invenzione industriale o modello di utilita' nel qual caso il mancato deposito della traduzione entro detto termine determina il rifiuto della domanda e si applica l'articolo 173, comma 7 del Codice.

((

2-bis.L'applicazione dell'articolo 173, comma 7, del Codice, determina la sospensione del termine di cui all'articolo 198, comma 6, del Codice.

))

3.Il termine di cui al comma 2 per il deposito della traduzione si applica anche quando la domanda contiene, in sostituzione della descrizione, il riferimento ad una domanda anteriore di cui sono forniti il numero, la data di deposito, lo Stato in cui e' avvenuto il deposito ed i dati identificativi del richiedente.

4.Se la domanda contiene, in sostituzione della descrizione, il riferimento ad una domanda anteriore depositata presso un ufficio estero e non soggetta a pubblicazione, deve essere presentata copia autentica della domanda estera. Detta copia autentica e la traduzione devono essere depositati entro il termine di cui al comma 2.

((

4-bis.Il mancato deposito delle rivendicazioni entro il termine di due mesi di cui all'articolo 160, comma 4, del Codice comporta l'applicazione dell'articolo 173, comma 7, del Codice.

))

Art. 5

(( (Irricevibilita'). ))

((

1.L'Ufficio italiano brevetti e marchi, accertata l'irricevibilita', la dichiara ai sensi dell'articolo 148, comma 1, del Codice, ed invia la comunicazione al richiedente assegnando il termine per ricorrere alla Commissione dei ricorsi ai sensi dell'articolo 135, comma 1, del Codice.

2.Le domande, le istanze e i ricorsi non redatti in lingua italiana e non recanti la traduzione in lingua italiana prevista dall'articolo 148, comma 5, del Codice, nonche' dall'articolo 56, commi 4 e 5, del Codice, sono irricevibili.

))

Art. 6

(Traduzione in lingua italiana)

((

1.La dichiarazione di conformita' all'originale della traduzione in lingua italiana puo' essere effettuata ai sensi dell'articolo 148, comma 5, del Codice.

))

2.L'Ufficio italiano brevetti e marchi ha facolta' di chiedere che sia prodotta una traduzione asseverata mediante giuramento di fronte al Tribunale.

Art. 7

(Deposito delle domande di brevetto europeo)

1.((Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 7 e 8, il deposito)) delle domande di brevetto europeo, di cui all'articolo 149 del Codice, avviene direttamente o tramite un servizio postale, che attesti la ricezione della documentazione, presso la Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Roma, delegata allo svolgimento di tale funzione, che provvede a trasmettere entro il termine di cui all'articolo 1, comma 1 la documentazione all'Ufficio italiano brevetti e marchi.

2.La Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Roma determina la data di ricezione ed il numero della domanda secondo quanto disposto dalla Convenzione sul brevetto europeo e dal relativo regolamento di esecuzione.

3.Se viene rivendicata la priorita' di una domanda di brevetto depositata in Italia da oltre novanta giorni, non assoggettata al vincolo del segreto, non si applica l'articolo 198, comma 1 del Codice.

4.Il deposito delle domande di brevetto europeo puo' essere effettuato anche per via telematica secondo le modalita' previste dal decreto del Ministro delle attivita' produttive del 10 aprile 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 aprile 2006, n. 98 e dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 ottobre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 dicembre 2008, n. 289, emanati nel rispetto del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 «((Codice dell'amministrazione digitale))».

Art. 8

(Deposito della domanda internazionale per invenzione industriale)

1.Le domande internazionali di cui all'articolo 151 del Codice sono depositate presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi direttamente o tramite un servizio postale che attesti la ricezione da parte dell'Ufficio.

2.L'Ufficio determina la data di deposito ed il numero internazionale secondo quanto disposto dal Trattato di cooperazione in materia di brevetti e dal relativo regolamento di esecuzione.

3.Se viene rivendicata la priorita' di una domanda di brevetto depositata in Italia da oltre novanta giorni, non assoggettata al vincolo del segreto, non si applica l'articolo 198, comma 1 del Codice.

4.Il deposito delle domande internazionali puo' essere effettuato anche per via telematica secondo le modalita' previste con decreto del Direttore generale per la lotta alla contraffazione - Ufficio italiano brevetti e marchi.

Note all'art. 8: - Per il testo dell'art. 151 del decreto legislativo n. 30 del 2005 si veda nelle note alle premesse. - Per il testo dell'art. 198 del decreto legislativo n. 30 del 2005, si veda nelle note all'art. 7.

Art. 9

(Trasformazione del brevetto europeo)

1.L'Ufficio italiano brevetti e marchi, ricevuta la richiesta di trasformazione di cui all'articolo 58 del Codice, invita l'interessato, assegnandogli un termine non inferiore a due mesi, a pagare i diritti previsti per la domanda di brevetto nazionale, a integrare i dati mancanti per l'esame secondo la procedura nazionale nonche' a produrre, ove manchi, la lettera d'incarico se vi sia mandatario ovvero la dichiarazione di elezione di domicilio((...)) e traduzione in lingua italiana del testo originario della domanda di brevetto europeo nonche', eventualmente, una traduzione del testo della stessa domanda modificata nel corso della procedura davanti all'Ufficio europeo dei brevetti.

2.Qualora, entro il termine assegnato o eventualmente prorogato, non siano state completamente soddisfatte le condizioni previste al comma 1, l'Ufficio respinge la domanda. I diritti eventualmente pagati sono rimborsati, ad eccezione dei diritti relativi alla domanda di brevetto.

3.Alla domanda di brevetto derivata dalla trasformazione sono applicabili, salvo quanto disposto dal comma 1 dell'articolo 137 della Convenzione sul brevetto europeo, le disposizioni in vigore per le domande di brevetto italiano.

Art. 10

(Registro italiano dei brevetti europei)

1.L'Ufficio italiano brevetti e marchi iscrive in apposito registro, di cui all'articolo 139 del Codice, i brevetti europei per i quali e' stata richiesta la convalida ((ed ogni corrispondente indicazione riportata nel registro europeo dei brevetti, relativa a modifiche di titolarita'. Tali variazioni devono essere comunicate all'Ufficio.))

2.Nel registro si devono riportare la data e il numero di deposito delle traduzioni di cui all'articolo 56, comma 3, del Codice, gli atti elencati all'articolo 138 del Codice, le annotazioni e le tasse di mantenimento annuali.

Art. 11

(( (Contenuto della domanda di marchio). ))

((

))

Art. 11-bis

(( (Rappresentazione del marchio).))

((

1.Il marchio e' rappresentato in qualsiasi forma idonea, purche' possa essere riprodotto nel registro in modo chiaro e preciso, onde consentire alle autorita' competenti e al pubblico di determinare con chiarezza e precisione l'oggetto della protezione conferita al titolare.

2.La rappresentazione del marchio definisce l'oggetto della registrazione e puo' essere accompagnata da una descrizione.

4.Qualora il marchio non rientri in nessuna delle tipologie di cui al comma 3, ovvero nel caso in cui ricada in piu' di una di tali tipologie, la sua rappresentazione e' conforme agli standard di cui al comma 1 e puo' essere accompagnato da una descrizione.

5.Qualora la rappresentazione sia fornita in formato elettronico, con decreto adottato dal direttore dell'Ufficio italiano brevetti e marchi si determinano i formati e le dimensioni del file elettronico nonche' ogni altra specifica pertinente.

6.Qualora la domanda sia fornita in versione cartacea, il marchio e' riprodotto su carta bianca comune e deve essere inscrivibile in uno spazio di dimensioni massime di 8 cm in larghezza e 8 cm in altezza.

))

Art. 12

(Consenso o autorizzazione alla registrazione del marchio)

1.Qualora si intenda registrare come marchio un ritratto di persona o un segno notorio, con la domanda di registrazione di marchio deve essere prodotto il consenso di cui all'articolo 8, commi 1 e 3 del Codice. L'Ufficio ha facolta' di chiedere che la sottoscrizione del consenso sia autenticata.

2.Qualora si intenda registrare come marchio uno stemma o altro segno considerato nelle convenzioni internazionali vigenti in materia o un segno contenente simboli, emblemi e stemmi che rivestano un interesse pubblico, con la domanda di registrazione di marchio deve essere prodotta l'autorizzazione di cui all'articolo 10 del Codice.

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