DECRETO 18 maggio 2010, n. 112
IL MINISTRO DELLA DIFESA
Vista la legge 18 agosto 1978, n. 497, concernente autorizzazione di spesa per la costruzione di alloggi di servizio per il personale militare e disciplina delle relative concessioni e, in particolare, l'articolo 13, il quale dispone che il Ministero della difesa, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, sentito il Ministro delle finanze, stabilisce con propri decreti i criteri per la determinazione dei canoni di concessione, nonchè l'articolo 20 che prevede l'emanazione del regolamento per gli alloggi di servizio per il personale militare;
Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, contenente nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, e il relativo regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni;
Visto l'articolo 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, recante interventi correttivi di finanza pubblica, e l'articolo 43 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica;
Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 1995, n. 586, concernente il regolamento recante modalità per la concessione di proroghe al rilascio degli alloggi di servizio delle Forze armate;
Vista la legge 18 febbraio 1997, n. 25, recante attribuzioni del Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell'Amministrazione della difesa;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, concernente la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e in particolare gli articoli 20 e 21;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556 e successive modificazioni, recante regolamento di attuazione dell'articolo 10, della citata legge n. 25 del 1997, concernente le attribuzioni dei vertici militari;
Vista la legge 14 novembre 2000, n. 331, recante norme per l'istituzione del servizio militare professionale;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto ministeriale 23 gennaio 2004, n. 88, concernente il regolamento recante norme per gli alloggi di servizio delle Forze armate;
Visto l'articolo 2, comma 627, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il quale prevede che il Ministero della difesa predispone un programma pluriennale per la costruzione, l'acquisto e la ristrutturazione di alloggi di servizio di cui alla legge n. 497 del 1978, in relazione alle esigenze derivanti dalla riforma strutturale connessa al nuovo modello delle Forze armate, conseguito alla sospensione del servizio obbligatorio di leva;
Visto il programma pluriennale del Ministero della difesa per la costruzione, l'acquisto e la ristrutturazione di alloggi di servizio per il personale militare, di cui all'articolo 2, comma 627, della legge n. 244 del 2007, predisposto dalle Forze armate in data 1° dicembre 2008;
Visto l'articolo 2, comma 629, della citata legge n. 244 del 2007, il quale prevede l'adozione del regolamento di attuazione per la realizzazione del programma infrastrutturale di cui al citato comma 627;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 2005, n. 170, recante il regolamento per la disciplina delle attività del Genio militare;
Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente la disciplina dell'attività di Governo e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Acquisito il parere dell'Organo centrale della rappresentanza militare (COCER), formulato ai sensi dell'articolo 2, comma 629, della citata legge n. 244 del 2007;
Sentite le Organizzazioni sindacali rappresentative del personale civile della Difesa, in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto ministeri;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 16 settembre 2009;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari;
Data comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri con nota n. 8/23084 del 14 maggio 2010;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
Oggetto e finalità
3.Per l'Arma dei carabinieri, ferma restando la speciale disciplina in materia di alloggi di servizio prevista dal decreto interministeriale dei Ministri della difesa e dell'interno del 3 giugno 1989, attuativo dell'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, il presente regolamento si applica con esclusivo riferimento agli interventi previsti per la pianificazione, la realizzazione e l'assegnazione degli alloggi con possibilità di opzione mediante riscatto, di cui all'articolo 2, comma 628, lettera a), numero 3, della legge n. 244 del 2007, di seguito denominati alloggi a riscatto, nonchè alla vendita con il sistema d'asta, regolata dall'articolo 8.
4.Il Ministero della difesa può stipulare apposite convenzioni con l'Agenzia del demanio relativamente alle attività disciplinate dai successivi articoli 5, comma 11, 6, comma 5, 7, commi 18 e 21, 8, comma 3, e 10, al fine di regolamentare i tempi, le modalità e i termini di attuazione delle attività medesime. Il Ministero della difesa può stipulare altresì apposite convenzioni con l'Agenzia del territorio relativamente alle attività di supervisione e consulenza sulle procedure di accatastamento di cui all'articolo 7, comma 18.
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.