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LEGGE 13 dicembre 2010, n. 220

Current text a fecha 2011-03-31

Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/2011. Le disposizioni di cui ai commi da 42 a 46 entrano in vigore il 21/12/2010.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

(Gestioni previdenziali. Rapporti con le regioni. Risultati differenziali. Fondi e tabelle)

1.I livelli massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario, in termini di competenza, di cui all'articolo 11, comma 3, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per gli anni 2011, 2012 e 2013, sono indicati nell'allegato 1. I livelli del ricorso al mercato si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passivita' preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.

5.COMMA ABROGATO DAL D.L. 2 MARZO 2012, N. 16, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 26 APRILE 2012, N. 44.

6.COMMA ABROGATO DAL D.L. 6 DICEMBRE 2011, N. 201, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 22 DICEMBRE 2011, N. 214.

7.I contratti di servizio per le regioni a statuto speciale devono prevedere criteri di efficientamento e di razionalizzazione e sono stipulati nei limiti degli stanziamenti di bilancio a carattere continuativo allo scopo autorizzati. Eventuali risorse aggiuntive sono utilizzate in favore dei soggetti di cui al comma 6, alinea, secondo periodo, e sulla base dei criteri previsti nelle lettere a), b), c) e d) del medesimo comma.

8.Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni avvia le procedure per l'assegnazione di diritti d'uso di frequenze radioelettriche da destinare a servizi di comunicazione elettronica mobili in larga banda con l'utilizzo della banda 790-862 MHz e di altre risorse eventualmente disponibili, conformemente a quanto previsto dal codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259. In coerenza con la normativa dell'Unione europea, il Ministro dello sviluppo economico fissa la data per l'assegnazione delle frequenze della banda 790-862 MHz e delle altre risorse eventualmente disponibili ai servizi di comunicazione elettronica mobili in larga banda. La liberazione delle frequenze di cui al primo periodo per la loro destinazione ai servizi di comunicazione elettronica mobili in larga banda deve comunque avere luogo entro e non oltre il 31 dicembre 2012. Alla scadenza del predetto termine, in caso di mancata liberazione delle suddette frequenze, l'Amministrazione competente procede senza ulteriore preavviso alla disattivazione coattiva degli impianti avvalendosi degli organi della polizia postale e delle comunicazioni ai sensi dell'articolo 98 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259. In caso di indisponibilita' delle frequenze della banda 790 - 862 MHz, dalla scadenza del predetto termine e fino all'effettiva liberazione delle frequenze, gli assegnatari dei relativi diritti d'uso in esito alle procedure di cui al primo periodo del presente comma hanno diritto a percepire un importo pari agli interessi legali sulle somme versate a decorrere dal 1° gennaio 2013. Il Ministero dell'economia e delle finanze si rivale di tale importo sui soggetti che non hanno proceduto tempestivamente alla liberazione delle frequenze stesse. Il Ministero dello sviluppo economico puo' sostituire le frequenze gia' assegnate nella banda 790-862 MHz con quelle liberate ai sensi delle disposizioni dei commi da 9 a 12 o altrimenti disponibili. Il piano nazionale di ripartizione delle frequenze e il piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive sono adeguati alle disposizioni del presente comma.

9.Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalita' per l'attribuzione, entro il 31 dicembre 2011, in favore degli operatori abilitati alla diffusione di servizi di media audiovisivi in ambito locale, di misure economiche di natura compensativa, a valere sugli introiti della gara di cui al comma 8, per una percentuale pari al 10 per cento degli introiti della gara stessa e comunque per un importo non eccedente 240 milioni di euro, finalizzate al volontario rilascio di porzioni di spettro funzionali alla liberazione delle frequenze di cui al comma 8. Successivamente alla data del 31 dicembre 2011 le risorse di cui al primo periodo che residuino successivamente all'erogazione delle misure economiche di natura compensativa di cui al medesimo periodo possono essere utilizzate, per le stesse finalita', per l'erogazione di indennizzi eventualmente dovuti.

10.Prima della data stabilita per la definitiva cessazione delle trasmissioni televisive in tecnica analogica, ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, e successive modificazioni, il Ministero dello sviluppo economico provvede alla definitiva assegnazione dei diritti d'uso del radiospettro, anche mediante la trasformazione del rilascio provvisorio in assegnazione definitiva dei diritti d'uso, e rilascia i relativi titoli abilitativi conformemente ai criteri previsti dall'articolo 15, comma 1, del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni, e dall'articolo 8-novies del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, e successive modificazioni. Successivamente all'assegnazione di cui al precedente periodo, i soggetti privi del necessario titolo abilitativo si astengono dal compiere atti che comportino l'utilizzo delle radiofrequenze o che siano suscettibili di interferire con il legittimo uso delle stesse da parte di terzi. In caso di violazione di tale obbligo o di indebita occupazione delle radiofrequenze da parte di soggetti operanti in tecnica analogica o digitale, si applicano gli articoli 97 e 98 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni. L'attivazione, anche su reti SFN (Single Frequency Network), di impianti non preventivamente autorizzati dal Ministero dello sviluppo economico comporta, ferma restando la disattivazione dell'impianto illecitamente attivato, la sospensione temporanea del diritto d'uso da un minimo di tre mesi a un massimo di un anno e, in caso di recidiva entro tre anni, la revoca del medesimo diritto d'uso.

11.Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dello sviluppo economico e l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, nell'ambito delle rispettive competenze, fissano gli ulteriori obblighi dei titolari dei diritti d'uso delle radiofrequenze destinate alla diffusione di servizi di media audiovisivi, ai fini di un uso piu' efficiente dello spettro e della valorizzazione e promozione delle culture regionali o locali. Il mancato rispetto degli obblighi stabiliti ai sensi del presente comma comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 52, comma 3, del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177. Il Ministero dello sviluppo economico acquisisce il diritto di disporre dei diritti d'uso sulle radiofrequenze precedentemente assegnate.

12.In caso di trasmissione di programmi televisivi in tecnica digitale in mancanza del necessario titolo abilitativo, al soggetto che ne ha la responsabilita' editoriale si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 98, comma 2, del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni. L'operatore di rete che ospita nel proprio blocco di diffusione un fornitore di servizi di media audiovisivi privo di titolo abilitativo e' soggetto alla sospensione o alla revoca dell'utilizzo della risorsa assegnata con il diritto d'uso.

13.Dall'attuazione dei commi da 8 a 12 derivano proventi stimati non inferiori a 2.400 milioni di euro. Le procedure di assegnazione devono concludersi in termini tali da assicurare che gli introiti dell'assegnazione siano versati all'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 settembre 2011. Nel caso in cui, in sede di attuazione del presente comma, si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alla previsione, ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con proprio decreto, alla riduzione lineare, fino alla concorrenza dello scostamento finanziario riscontrato, delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero. Dalle predette riduzioni sono esclusi il Fondo per il finanziamento ordinario delle universita', nonche' le risorse destinate alla ricerca e al finanziamento del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, nonche' il fondo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, e le risorse destinate alla manutenzione ed alla conservazione dei beni culturali. Eventuali maggiori entrate rispetto all'importo di 3.150 milioni di euro sono riassegnate al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

13-bis.I giudizi riguardanti l'assegnazione di diritti d'uso delle frequenze, la gara e le altre procedure di cui ai commi da 8 al 13, incluse le procedure di cui all'articolo 4 del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e sono devoluti alla competenza funzionale del TAR del Lazio. In ragione del preminente interesse nazionale alla sollecita liberazione e assegnazione delle frequenze, l'annullamento di atti e provvedimenti adottati nell'ambito delle procedure di cui ai commi da 8 a 13 non comporta la reintegrazione in forma specifica e l'eventuale risarcimento del danno eventualmente dovuto avviene solo per equivalente. La tutela cautelare e' limitata al pagamento di una provvisionale.

13-ter.Nelle more della realizzazione dei proventi derivanti dall'attuazione dei commi da 8 a 12, nel caso in cui in via prudenziale siano disposti accantonamenti di cui al comma 13, al fine di garantire ai Ministeri la necessaria flessibilita' gestionale, per effettive, motivate e documentate esigenze possono essere disposte, nell'invarianza degli effetti sull'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, variazioni compensative tra i medesimi accantonamenti. Tali variazioni possono essere disposte anche tra programmi appartenenti a missioni diverse. Resta preclusa la possibilita' di disporre maggiori accantonamenti su spese di conto capitale per disaccantonare spese correnti.

14.La dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e' ridotta di 1.752 milioni di euro per l'anno 2011, di 225 milioni di euro per l'anno 2012 e di 49 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013.

16.In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, per tutti i contratti di locazione finanziaria di immobili in corso di esecuzione alla data del 1° gennaio 2011 le parti sono tenute a versare un'imposta sostitutiva delle imposte ipotecaria e catastale da corrispondere in unica soluzione entro il 31 marzo 2011, le cui modalita' di versamento sono determinate con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il 15 gennaio 2011. La misura del tributo e' definita applicando all'importo, determinato secondo le modalita' previste dal comma 10-sexies dell'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge, una riduzione di una percentuale pari al 4 per cento moltiplicato per gli anni di durata residua del contratto.

17.Al fine di migliorare le attivita' di controllo fiscale indirizzandole verso situazioni a maggiore rischio di evasione, al comma 1 dell'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, dopo le parole: "tenendo anche conto" sono inserite le seguenti: "di specifiche analisi del rischio di evasione e"; al comma 1 dell'articolo 41bis del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, e successive modificazioni, le parole: "dagli accessi, ispezioni e verifiche" sono sostituite dalle seguenti: "dalle attivita' istruttorie di cui all'articolo 32, primo comma, numeri da 1) a 4),"; al quarto comma dell'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le parole: "dagli accessi, ispezioni e verifiche" sono sostituite dalle seguenti: "dalle attivita' istruttorie di cui all'articolo 51, secondo comma, numeri da 1) a 4),".

101.I comuni della provincia dell'Aquila in stato di dissesto possono escludere dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilita' interno relativo a ciascun esercizio finanziario del biennio 2011-2012 gli investimenti in conto capitale deliberati entro il 31 dicembre 2010, anche a valere sui contributi gia' assegnati negli anni precedenti, fino alla concorrenza massima di 2,5 milioni di euro annui; con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 15 settembre, si provvede alla ripartizione del predetto importo sulla base di criteri che tengano conto della popolazione e della spesa per investimenti sostenuta da ciascun ente locale.

102.Nel saldo finanziario in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 89, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilita' interno, non sono considerate le risorse provenienti dallo Stato e le spese sostenute dal comune di Parma per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 3 maggio 2004, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2004, n. 164, e per la realizzazione della Scuola per l'Europa di Parma di cui alla legge 3 agosto 2009, n. 115. L'esclusione delle spese opera nei limiti di 14 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011-2013.

103.Per l'anno 2011, nel saldo finanziario in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 89, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilita' interno, non sono considerate le risorse provenienti dallo Stato e le spese sostenute dal comune di Milano per gli interventi necessari per la realizzazione dell'Expo Milano 2015. L'esclusione delle spese opera nel limite dell'importo individuato ai sensi del comma 93.

104.Alle procedure di spesa relative ai beni trasferiti ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, non si applicano i vincoli relativi al rispetto del patto di stabilita' interno, per un importo corrispondente alle spese gia' sostenute dallo Stato per la gestione e la manutenzione dei beni trasferiti. Tale importo e' determinato secondo i criteri e con le modalita' individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85.

105.Restano ferme le disposizioni di cui al comma 4-quinquies dell'articolo 4 del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, come modificato dal comma 116 del presente articolo.

106.Sono abrogate le disposizioni che individuano esclusioni di entrate o di uscite dai saldi rilevanti ai fini del patto di stabilita' interno non previste dai commi da 87 a 124.

107.Il bilancio di previsione degli enti locali ai quali si applicano le disposizioni del patto di stabilita' interno deve essere approvato iscrivendo le previsioni di entrata e di spesa di parte corrente in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrata e di spesa in conto capitale, al netto delle riscossioni e delle concessioni di crediti, sia garantito il rispetto delle regole che disciplinano il patto medesimo. A tale fine, gli enti locali sono tenuti ad allegare al bilancio di previsione un apposito prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilita' interno.

108.All'articolo 204, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: 'il 15 per cento' sono sostituite dalle seguenti: 'il 12 per cento per l'anno 2011, il 10 per cento per l'anno 2012 e l'8 per cento a decorrere dall'anno 2013'.

109.Per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilita' interno e per l'acquisizione di elementi informativi utili per la finanza pubblica anche relativamente alla loro situazione debitoria, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti trasmettono semestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilita' interno nel sito web "www.pattostabilita.rgs.tesoro.it", le informazioni riguardanti le risultanze in termini di competenza mista, attraverso un prospetto e con le modalita' definiti con decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali. Con lo stesso decreto e' definito il prospetto dimostrativo dell'obiettivo determinato per ciascun ente ai sensi dei commi 91, 92 e 93. La mancata trasmissione del prospetto dimostrativo degli obiettivi programmatici entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione del predetto decreto nella Gazzetta Ufficiale costituisce inadempimento al patto di stabilita' interno. La mancata comunicazione al sistema web della situazione di commissariamento ai sensi dell'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, secondo le indicazioni di cui al decreto previsto dal primo periodo del presente comma, determina per l'ente inadempiente l'assoggettamento alle regole del patto di stabilita' interno.

110.Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilita' interno, ciascuno degli enti di cui al comma 87 e' tenuto a inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato una certificazione del saldo finanziario in termini di competenza mista conseguito, sottoscritta dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria, secondo un prospetto e con le modalita' definiti dal decreto di cui al comma 109. La mancata trasmissione della certificazione entro il termine perentorio del 31 marzo costituisce inadempimento al patto di stabilita' interno. Nel caso in cui la certificazione, sebbene trasmessa in ritardo, attesti il rispetto del patto, si applicano le sole disposizioni di cui al comma 119, lettera c).

111.Qualora dai conti della tesoreria statale degli enti locali si registrino prelevamenti non coerenti con gli impegni in materia di obiettivi di debito assunti con l'Unione europea, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, adotta adeguate misure di contenimento dei prelevamenti.

111-bis.I contratti di servizio e gli altri atti posti in essere dalle regioni e dagli enti locali che si configurano elusivi delle regole del patto di stabilita' interno sono nulli. (4)

111-ter.Qualora le Sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti accertino che il rispetto del patto di stabilita' interno e' stato artificiosamente conseguito mediante una non corretta imputazione delle entrate o delle uscite ai pertinenti capitoli di bilancio o altre forme elusive, le stesse irrogano, agli amministratori che hanno posto in essere atti elusivi delle regole del patto di stabilita' interno, la condanna ad una sanzione pecuniaria fino ad un massimo di dieci volte l'indennita' di carica percepita al momento di commissione dell'elusione e, al responsabile del servizio economico-finanziario, una sanzione pecuniaria fino a 3 mensilita' del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali.

112.In considerazione della specificita' della citta' di Roma quale capitale della Repubblica e fino alla compiuta attuazione di quanto previsto dall'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, il comune di Roma concorda con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 31 dicembre di ciascun anno, le modalita' e l'entita' del proprio concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica; a tale fine, entro il 31 ottobre di ciascun anno, il sindaco trasmette la proposta di accordo al Ministro dell'economia e delle finanze, evidenziando, tra l'altro, l'equilibrio della gestione ordinaria. Per l'esercizio 2011, il termine per la trasmissione delle proposte e' fissato al 31 gennaio 2011. L'entita' del concorso e' determinata in coerenza con gli obiettivi fissati per gli enti territoriali. In caso di mancato accordo si applicano le disposizioni che disciplinano il patto di stabilita' interno per gli enti locali.

113.Gli enti locali istituiti a decorrere dall'anno 2008 sono soggetti alle regole del patto di stabilita' interno dal terzo anno successivo a quello della loro istituzione assumendo, quale base di calcolo su cui applicare le regole, le risultanze dell'anno successivo all'istituzione medesima. Gli enti locali istituiti negli anni 2006 e 2007 adottano come base di calcolo su cui applicare le regole, rispettivamente, le risultanze medie del biennio 2007-2008 e le risultanze dell'anno 2008.

114.Gli enti locali commissariati ai sensi dell'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono soggetti alle regole del patto di stabilita' interno dall'anno successivo a quello della rielezione degli organi istituzionali.

115.Le informazioni previste dai commi 109 e 110 sono messe a disposizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, nonche' dell'Unione delle province d'Italia (UPI) e dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, secondo modalita' e contenuti individuati tramite apposite convenzioni.

116.All'articolo 4, comma 4-quinquies, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Parimenti i comuni che hanno superato nell'anno 2008 la soglia di 5.000 abitanti possono, ai soli fini del rispetto del patto di stabilita' interno per l'anno 2010, operare l'esclusione prevista dall'articolo 7-quater, comma 10, del decreto-legge n. 5 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33 del 2009".

118.Al comma 7 dell'articolo 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per gli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale e' pari o inferiore al 35 per cento delle spese correnti sono ammesse, in deroga al limite del 20 per cento e comunque nel rispetto degli obiettivi del patto di stabilita' interno e dei limiti di contenimento complessivi delle spese di personale, le assunzioni per turn-over che consentano l'esercizio delle funzioni fondamentali previste dall'articolo 21, comma 3, lettera b), della legge 5 maggio 2009, n. 42".

120.Le indennita' di funzione e i gettoni di presenza indicati nell'articolo 82 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono rideterminati con una riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2008 per gli enti locali che nell'anno precedente non hanno rispettato il patto di stabilita' interno.

121.I mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti devono essere corredati di apposita attestazione da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilita' interno per l'anno precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non puo' procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione.

122.Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sono definiti i criteri e le modalita' di riduzione degli obiettivi annuali degli enti assoggettabili alla sanzione di cui alla lettera a) del comma 26 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, operata, in caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo del patto di stabilita' interno, a valere sul fondo di solidarieta' comunale e sul fondo sperimentale di riequilibrio nonche' sui trasferimenti erariali destinati alle province della Regione siciliana e della Sardegna. L'importo complessivo della riduzione degli obiettivi e' commisurato agli effetti finanziari determinati dall'applicazione della predetta sanzione. (16) (20)

122-bis.Per l'anno 2015, per far fronte ai danni causati dalla tromba d'aria che l'8 luglio 2015 ha interessato i comuni di Dolo, Pianiga e Mira, l'obiettivo del patto di stabilita' interno di ciascuno dei predetti comuni e' ridotto, a valere sugli spazi finanziari di cui al secondo periodo del comma 122 e nei limiti degli stessi, di un importo sino a, rispettivamente, 5,2 milioni di euro, 1,1 milioni di euro e 1,2 milioni di euro. Qualora gli spazi finanziari di cui al primo periodo risultino inferiori a 7,5 milioni di euro, la riduzione dell'obiettivo di ciascun ente e' proporzionalmente rideterminata. Nel 2015 sono corrispondentemente ridotti gli spazi finanziari per operare, ai sensi del comma 122, la riduzione dell'obiettivo del patto di stabilita' interno degli enti locali. La riduzione dei predetti spazi finanziari opera prioritariamente con riferimento ai comuni.

123.COMMA ABROGATO DAL D.L. 2 MARZO 2012, N. 16, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 26 APRILE 2012, N. 44. (8)

124.Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere aggiornati, ove intervengano modifiche legislative alla disciplina del patto di stabilita' interno, i termini riguardanti gli adempimenti degli enti locali relativi al monitoraggio e alla certificazione del patto di stabilita' interno.

125.Ai fini della tutela dell'unita' economica della Repubblica, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2011-2013 con il rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 126 a 150, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.

128.Ai fini dell'applicazione dei commi 126 e 127, le regioni a statuto ordinario calcolano le medie della spesa finale del triennio 2007-2009 in termini di competenza e di cassa rettificando, per ciascun anno, la spesa finale con la differenza tra il relativo obiettivo programmatico e il corrispondente risultato, e con la relativa quota del proprio obiettivo di cassa ceduta agli enti locali.

130.Sono abrogate le disposizioni che individuano spese escluse dalla disciplina del patto di stabilita' interno delle regioni a statuto ordinario differenti da quelle previste al comma 129.

130-bis.Ai fini della determinazione degli obiettivi di ciascuna regione, le spese sono valutate considerando le spese correnti riclassificate secondo la qualifica funzionale 'Ordinamento degli uffici. Amministrazione generale ed organi istituzionali' ponderate con un coefficiente inferiore a 1 e le spese in conto capitale ponderate con un coefficiente superiore a 1. La ponderazione di cui al presente comma e' determinata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, assumendo a riferimento i dati comunicati in attuazione dell'articolo 19-bis del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, valutati su base omogenea. Le disposizioni del presente comma si applicano nell'anno successivo a quello di emanazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al presente comma.

131.La ripartizione del concorso alla manovra finanziaria delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 14, comma 1, lettera b), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e' determinata, per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, secondo le modalita' indicate nella tabella 1 allegata alla presente legge.

132.Per gli esercizi 2011, 2012 e 2013, le regioni a statuto speciale, escluse la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano, concordano, entro il 31 dicembre di ciascun anno precedente, con il Ministro dell'economia e delle finanze il livello complessivo delle spese correnti e in conto capitale, nonche' dei relativi pagamenti, in considerazione del rispettivo concorso alla manovra, determinato ai sensi del comma 131. A tale fine, entro il 30 novembre di ciascun anno precedente, il presidente dell'ente trasmette la proposta di accordo al Ministro dell'economia e delle finanze. Con riferimento all'esercizio 2011, il presidente dell'ente trasmette la proposta di accordo entro il 31 marzo 2011. In caso di mancato accordo, si applicano le disposizioni stabilite per le regioni a statuto ordinario.

133.Al fine di assicurare il concorso agli obiettivi di finanza pubblica, la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano concordano, entro il 31 dicembre di ciascun anno precedente, con il Ministro dell'economia e delle finanze, per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, il saldo programmatico calcolato in termini di competenza mista, determinato migliorando il saldo programmatico dell'esercizio 2010 in considerazione del rispettivo concorso alla manovra secondo le modalita' previste dal comma 131. A tale fine, entro il 30 novembre di ciascun anno precedente, il presidente dell'ente trasmette la proposta di accordo al Ministro dell'economia e delle finanze. Con riferimento all'esercizio 2011, il presidente dell'ente trasmette la proposta di accordo entro il 31 marzo 2011.

134.Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano che esercitano in via esclusiva le funzioni in materia di finanza locale provvedono, per gli enti locali dei rispettivi territori, alle finalita' correlate al patto di stabilita' interno, esercitando le competenze alle stesse attribuite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione, definendo gli obiettivi complessivi di saldo finanziario, con riferimento agli enti locali della regione o provincia autonoma, nell'ambito degli accordi di cui ai commi 132 e 133 e nel rispetto dei relativi termini. In caso di mancato accordo, si applicano, per gli enti locali di cui al presente comma, le disposizioni previste in materia di patto di stabilita' interno per gli enti locali del restante territorio nazionale.

135.Le regioni cui si applicano limiti alla spesa possono ridefinire il proprio obiettivo di cassa attraverso una corrispondente riduzione dell'obiettivo degli impegni di parte corrente relativi agli interessi passivi e oneri finanziari diversi, alla spesa di personale, ai trasferimenti correnti e continuativi a imprese pubbliche e private, a famiglie e a istituzioni sociali private, alla produzione di servizi in economia e all'acquisizione di servizi e forniture calcolati con riferimento alla media dei corrispondenti impegni del triennio 2007-2009. Entro il 31 luglio di ogni anno le regioni comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, per ciascuno degli esercizi compresi nel triennio 2011-2013, l'obiettivo programmatico di cassa rideterminato, l'obiettivo programmatico di competenza relativo alle spese compensate e l'obiettivo programmatico di competenza relativo alle spese non compensate, unitamente agli elementi informativi necessari a verificare le modalita' di calcolo degli obiettivi. Le modalita' per il monitoraggio e la certificazione dei risultati del patto di stabilita' interno delle regioni che chiedono la ridefinizione del proprio obiettivo sono definite con il decreto di cui al comma 144.

136.Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano concorrono al riequilibrio della finanza pubblica, oltre che nei modi stabiliti dai commi 132, 133 e 134, anche con misure finalizzate a produrre un risparmio per il bilancio dello Stato, mediante l'assunzione dell'esercizio di funzioni statali, attraverso l'emanazione, con le modalita' stabilite dai rispettivi statuti, di specifiche norme di attuazione statutaria; tali norme di attuazione precisano le modalita' e l'entita' dei risparmi per il bilancio dello Stato da ottenere in modo permanente o comunque per annualita' definite.

137.Resta ferma la facolta' delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di estendere le regole del patto di stabilita' interno nei confronti dei loro enti e organismi strumentali, nonche' degli enti ad ordinamento regionale o provinciale.

138.A decorrere dall'anno 2011, le regioni, escluse la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono autorizzare gli enti locali del proprio territorio a peggiorare il loro saldo programmatico attraverso un aumento dei pagamenti in conto capitale e contestualmente e per lo stesso importo procedono a rideterminare il proprio obiettivo programmatico in termini di cassa o di competenza. Attraverso la certificazione di cui al comma 145 le regioni dichiarano che la rideterminazione del proprio obiettivo di cassa e' stata realizzata attraverso una riduzione dei pagamenti finali in conto capitale soggetti ai limiti del patto e che la rideterminazione del proprio obiettivo di competenza e' stata realizzata attraverso una riduzione degli impegni correnti soggetti ai limiti del patto. Nell'anno 2013 le regioni, escluse la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono autorizzare gli enti locali del proprio territorio a peggiorare il loro saldo programmatico attraverso un aumento dei pagamenti in conto capitale e, contestualmente, procedono a rideterminare i propri obiettivi programmatici in termini di competenza eurocompatibile e di competenza finanziaria, riducendoli dello stesso importo. Negli anni 2014 e 2015 le regioni, escluse la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono autorizzare gli enti locali del proprio territorio a peggiorare il loro saldo programmatico attraverso un aumento dei pagamenti in conto capitale e, contestualmente, procedono a rideterminare il proprio obiettivo programmatico eurocompatibile.

138-bis.Ai fini dell'applicazione del comma 138, le regioni definiscono criteri di virtuosita' e modalita' operative previo confronto in sede di Consiglio delle autonomie locali e, ove non istituito, con i rappresentanti regionali delle autonomie locali.

139.A decorrere dall'anno 2011, la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano possono autorizzare gli enti locali del proprio territorio a peggiorare il loro saldo programmatico, migliorando contestualmente il proprio saldo programmatico per lo stesso importo.

140.Ai fini dell'applicazione dei commi 138 e 139, gli enti locali dichiarano all'ANCI, all'UPI, alle regioni e alle province autonome, entro il 1º marzo di ciascun anno, l'entita' dei pagamenti che possono effettuare nel corso dell'anno. Entro il termine del 15 marzo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun ente beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica. Per l'anno 2014, il termine del 1 marzo, di cui al primo periodo, e' posticipato al 30 settembre e il termine del 15 marzo, di cui al secondo periodo, e' posticipato al 15 ottobre.

141.A decorrere dall'anno 2011, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono, per gli enti locali del proprio territorio, integrare le regole e modificare gli obiettivi posti dal legislatore nazionale, in relazione alla diversita' delle situazioni finanziarie esistenti, fermi restando le disposizioni statali in materia di monitoraggio e di sanzioni e l'importo dell'obiettivo complessivamente determinato in applicazione dei commi da 87 a 124 per gli enti locali della regione. Le disposizioni del presente comma sono attuate sulla base dei criteri stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata.

142.Ai fini dell'applicazione del comma 141 ogni regione definisce e comunica agli enti locali il nuovo obiettivo annuale del patto di stabilita' interno, determinato anche sulla base dei criteri stabiliti in sede di Consiglio delle autonomie locali. La regione comunica altresi' al Ministero dell'economia e delle finanze, entro il termine perentorio del 31 ottobre di ciascun anno, con riferimento a ciascun ente locale, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica. Per l'esercizio 2011, il termine per la comunicazione e' fissato al 31 ottobre 2011.

143.COMMA SOPPRESSO DALLA L. 24 DICEMBRE 2012, N. 228.

144.Per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilita' interno e per acquisire elementi informativi utili per la finanza pubblica anche relativamente alla loro situazione debitoria, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono trimestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilita' interno nel sito web "www.pattostabilita.rgs.tesoro.it", le informazioni riguardanti sia la gestione di competenza sia quella di cassa, attraverso un prospetto e con le modalita' definiti con decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

145.Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilita' interno, ciascuna regione e provincia autonoma e' tenuta ad inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato una certificazione, sottoscritta dal rappresentante legale e dal responsabile del servizio finanziario, secondo un prospetto e con le modalita' definite dal decreto di cui al comma 144. La mancata trasmissione della certificazione entro il termine perentorio del 31 marzo costituisce inadempimento al patto di stabilita' interno. Nel caso in cui la certificazione, sebbene trasmessa in ritardo, attesti il rispetto del patto, si applicano le sole disposizioni di cui al comma 147, lettera c).

146.Le informazioni previste dai commi 144 e 145 sono messe a disposizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, nonche' della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, secondo modalita' e contenuti individuati tramite apposite convenzioni.

148.A decorrere dall'anno 2011, la sanzione di cui al comma 4 dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non si applica nel caso in cui il superamento degli obiettivi del patto di stabilita' interno sia determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione europea rispetto alla media della corrispondente spesa del triennio 2007-2009.

149.I mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie e finanziarie per il finanziamento degli investimenti devono essere corredati di apposita attestazione da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilita' interno per l'anno precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non puo' procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione.

150.Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere aggiornati, ove intervengano modifiche legislative alla disciplina del patto di stabilita' interno, i termini riguardanti gli adempimenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano relativi al monitoraggio e alla certificazione del patto di stabilita' interno.

153.Il pagamento di cui alla lettera a) del comma 152, al netto del credito vantato dalla regione autonoma Friuli-Venezia Giulia nei confronti dello Stato in base al comma 151, lettera a), e' determinato in 150 milioni di euro nel 2011, in 200 milioni di euro nel 2012, in 250 milioni di euro nel 2013, in 300 milioni di euro nel 2014, in 350 milioni di euro nel 2015, in 340 milioni di euro nel 2016, in 350 milioni di euro annui dal 2017 al 2030 e in 370 milioni di euro annui a decorrere dal 2031. Gli accordi di cui alle lettere b) e c) del comma 152 stabiliscono in quale misura il pagamento di cui alla lettera a) dello stesso comma diminuisce in corrispondenza dell'assunzione delle modalita' di contribuzione alternative previste dalle medesime lettere b) e c).

154.La regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, gli enti locali del territorio, i suoi enti e organismi strumentali, le aziende sanitarie e gli altri enti e organismi il cui funzionamento e' finanziato dalla regione medesima in via ordinaria e prevalente costituiscono nel loro complesso il "sistema regionale integrato". Gli obiettivi sui saldi di finanza pubblica complessivamente concordati tra lo Stato e la regione sono realizzati attraverso il sistema regionale integrato. La regione risponde nei confronti dello Stato del mancato rispetto degli obiettivi di cui al periodo precedente. Le disposizioni previste dal presente comma si applicano successivamente all'adozione del bilancio consolidato previsto dalle disposizioni relative all'armonizzazione dei bilanci.

155.A decorrere dall'esercizio finanziario 2011, l'accordo annuale relativo al patto di stabilita' interno della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e' costruito considerando il complesso delle spese finali, al netto delle concessioni di crediti, valutate prendendo a riferimento le corrispondenti spese considerate nell'accordo per l'esercizio precedente. L'obiettivo e' determinato tenendo conto distintamente dell'andamento tendenziale della spesa sanitaria regionale, in coerenza con quello nazionale. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 17, comma 1, lettera c), della legge 5 maggio 2009, n. 42, in merito agli obiettivi sui saldi di finanza pubblica, spetta alla regione individuare, con riferimento agli enti locali costituenti il sistema regionale integrato, gli obiettivi per ciascun ente e le modalita' necessarie al raggiungimento degli obiettivi complessivi di volta in volta concordati con lo Stato per il periodo di riferimento, compreso il sistema sanzionatorio. Qualora la regione non provveda ad individuare le predette modalita' entro il 31 maggio, si applicano le disposizioni previste a livello nazionale. Salvo quanto previsto dal periodo precedente, le disposizioni statali relative al patto di stabilita' interno non trovano applicazione con riferimento agli enti locali costituenti il sistema regionale integrato. La regione trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, relativamente a ciascun ente locale, gli elementi informativi riguardanti le risultanze, espresse in termini di competenza mista, occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica. (18)

156.La regione autonoma Friuli-Venezia Giulia garantisce un effetto positivo sull'indebitamento netto, ulteriore rispetto a quello previsto dalla legislazione vigente, ivi comprese le disposizioni introdotte dal decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, di 150 milioni di euro nel 2011, di 200 milioni di euro nel 2012, di 250 milioni di euro nel 2013, di 300 milioni di euro nel 2014, di 350 milioni di euro nel 2015, di 340 milioni di euro nel 2016, di 350 milioni di euro annui dal 2017 al 2030 e di 370 milioni di euro annui a decorrere dal 2031. Ai fini della determinazione dell'accordo relativo al patto di stabilita' interno, al conferimento delle funzioni di cui al comma 152, lettera c), la capacita' di spesa della regione aumenta in misura corrispondente agli oneri assunti dalla regione limitatamente al primo anno di esercizio della funzione. In occasione della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilita' interno, la regione dimostra l'esatto adempimento degli obblighi assunti. (18)

158.Le disposizioni recate dal comma 157 sono approvate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 63, quinto comma, dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e successive modificazioni.

159.Qualora con i decreti legislativi di attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, siano istituite sul territorio nazionale nuove forme di imposizione, in sostituzione totale o parziale di tributi vigenti, con le procedure previste dall'articolo 27 della medesima legge n. 42 del 2009, e' rivisto l'ordinamento finanziario della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia al fine di assicurare la neutralita' finanziaria dei predetti decreti nei confronti dei vari livelli di governo.

161.Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede alle modifiche della legge 26 novembre 1981, n. 690, e del comma 4 dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, mediante la procedura prevista dall'articolo 48-bis dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, in applicazione dell'articolo 1 del decreto legislativo 22 aprile 1994, n. 320, al fine di adeguare l'ordinamento finanziario della regione ai contenuti dell'accordo di cui al comma 160 del presente articolo.

162.Alla regione Valle d'Aosta e' attribuita, secondo la procedura prevista dall'articolo 48-bis dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, la potesta' di istituire tributi locali, con riguardo ai presupposti non altrimenti assoggettati ad imposizione, e di determinare le variazioni delle aliquote o le agevolazioni che gli enti locali possono applicare a tali tributi locali nell'esercizio della propria autonomia, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettere g) e h), della legge 5 maggio 2009, n. 42.

163.Dalle disposizioni di cui ai commi 160 e 161 derivano effetti positivi in termini di saldo netto da finanziare pari a 104 milioni di euro per l'anno 2011, 118 milioni di euro per l'anno 2012, 130 milioni di euro per l'anno 2013, 138 milioni di euro per l'anno 2014, 186 milioni di euro per l'anno 2015, 195 milioni di euro per l'anno 2016 e 211 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, mentre, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, tali effetti sono pari a 81 milioni di euro per l'anno 2011, a 95 milioni di euro per l'anno 2012, a 107 milioni di euro per l'anno 2013, a 115 milioni di euro per l'anno 2014, a 163 milioni di euro per l'anno 2015, a 172 milioni di euro per l'anno 2016 e a 188 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017.

164.Qualora con i decreti legislativi di attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, siano istituite nel territorio nazionale nuove forme di imposizione, in sostituzione totale o parziale di tributi vigenti, con le procedure previste dall'articolo 27 della medesima legge 5 maggio 2009, n. 42, e' rivisto l'ordinamento finanziario della regione Valle d'Aosta al fine di assicurare la neutralita' finanziaria dei predetti decreti nei confronti dei vari livelli di governo.

165.Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 11, comma 3, lettera c), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2011-2013, restano determinati, per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, nelle misure indicate nelle Tabelle A e B allegate alla presente legge, rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale.

166.Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2011 e del triennio 2011-2013, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione e' rinviata alla legge di stabilita', ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono indicate nella Tabella C allegata alla presente legge. In applicazione dell'articolo 52, comma 1, della citata legge n. 196 del 2009, con riferimento alla suddetta Tabella C, sono soppresse le spese obbligatorie e abrogate le relative norme di rinvio alla Tabella stessa.

167.Gli importi delle riduzioni di autorizzazioni legislative di spesa di parte corrente, per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, con le relative aggregazioni per programma e per missione, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono indicati nella Tabella D allegata alla presente legge.

168.Gli importi delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013 per le leggi che dispongono spese a carattere pluriennale in conto capitale, con le relative aggregazioni per programma e per missione e con distinta e analitica evidenziazione dei rifinanziamenti, delle riduzioni e delle rimodulazioni, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono indicati nella Tabella E allegata alla presente legge.

169.A valere sulle autorizzazioni di spesa, riportate nella Tabella di cui al comma 168, le amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 30, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, possono assumere impegni nell'anno 2011, a carico di esercizi futuri, nei limiti massimi di impegnabilita' indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa Tabella, ivi compresi gli impegni gia' assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.

170.La copertura della presente legge per le nuove o maggiori spese correnti, per le riduzioni di entrata e per le nuove finalizzazioni nette da iscrivere nel fondo speciale di parte corrente e' assicurata, ai sensi dell'articolo 11, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, secondo il prospetto allegato alla presente legge.

171.Salvo quanto previsto dal comma 46, la presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2011.

Allegato 1

ALLEGATO 1 (articolo 1, comma 1) (importi in milioni di euro) RISULTATI DIFFERENZIALI

Descrizione del risultato differenziale 2011 2012 2013

Livello massimo del saldo netto da finanziare, al netto delle regolazioni contabili e debitorie pregresse (pari a 11.306 milioni di euro per il 2011, a 3.332 milioni di euro per il 2012 e a 3.150 milioni di euro per il 2013), tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge -41.900 -22.800 -15.000

Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge(*) -268.000 -276.000 -242.000

(*) Al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passivita' preesistenti con ammortamento a carico dello Stato e comprensivo, per il 2011, di un importo di 4.000 milioni di euro per indebitamento estero relativo a interventi non considerati nel bilancio di previsione.

Allegato 2

ALLEGATO 2 (articolo 1, commi 2, 3 e 4)


Missione e |

programma |


| Trasferimenti alle gestioni previdenziali

|-------------------------------------------------

| (in milioni di euro)

|-------------------------------------------------

| | 2011 | 2012 | 2013


|2.a1) Adeguamento | | |

|dei trasferimenti a| | | |favore del Fondo | | | |pensioni lavoratori| | | |dipendenti, delle | | | |gestioni dei | | | |lavoratori | | | |autonomi, della | | | |gestione speciale | | | |minatori, nonche' | | | |in favore dell'Ente| | | |nazionale di | | | |previdenza e di | | | |assistenza per i | | | |lavoratori dello | | | |spettacolo e dello | | | |sport | | | |professionistico | | | |(ENPALS), ai sensi | | | |dell'articolo 37, | | | |comma 3, lettera | | | |c), della legge 9 | | |

|marzo 1989, n. 88 | 434,67 | 434,67 | 434,67

| |------------------------------

25 - Politiche |2.a2) Adeguamento | | |

previdenziali |dei trasferimenti | | |

|al Fondo pensioni | | | |previdenziali | | |

3.

Previdenza |lavoratori | | |

dell'arobbligatoria|dipendenti, ad | | |

e complementare, |integrazione dei | | |

assicurazioni |trasferimenti di | | |

sociali |cui al punto 2.a1),| | |

|della gestione | | | |esercenti attivita'| | | |3. Previdenza | | | |commerciali e della| | | |gestione artigiani,| | | |ai sensi | | | |dell'arobbligatoria| | | |e ticolo 59, comma | | | |34, della legge 27 | | | |dicembre 1997, | | | |complementare, n. | | | |449, e successive | | |

|modificazioni | 107,40 | 107,40 | 107,40

| |---------|---------|---------

| | | |

|-------------------------------------------------

|2.b1) Importi | | | |complessivamente | | | |dovuti dallo Stato | | | |per le gestioni di | | |

|cui al punto 2.a1) |18.556,19|18.556,19|18.556,19

| |-----------------------------

| di cui| | |

| |---------|---------|---------

| 3.a) gestione| | | | previdenziale| | |

| speciale minatori| 2,78 | 2,78 | 2,78

| |-----------------------------

| 3.b) ENPALS| 64,57 | 64,57 | 64,57

| |-----------------------------

|3.c) integrazione | | | |annuale oneri | | | |pensioni per i | | | |coltivatori | | | |diretti, mezzadri e| | | |coloni prima del 1°| | |

|gennaio 1989 | 787,29 | 787,29 | 787,29

| |-----------------------------

|2.b2) Importi | | | |complessivamente | | | |dovuti dallo Stato | | | |per le gestioni di | | |

|cui al punto 2.a2) |4.585,28 |4.585,28 |4.585,28


| Regolazioni contabili a favore delle gestioni

| assistenziali

|-------------------------------------------------

24 - Diritti | | (in milioni di euro)

sociali, politiche | |-----------------------------

sociali e famiglia | | 2009 | 2010 |

|-------------------------------------------------

|4) Variazione di | | | |destinazione dei | | | |fondi di | | | |accantonamento (280| | | |milioni di euro) e | | | |dei trasferimenti | | | |eccedenti (302 | | | |milioni di euro) a | | | |favore della | | | |Gestione per | | |

12.

Trasferimenti |l'erogazione delle | | |

assistenziali a |pensioni, assegni e| | |

enti previdenziali,|indennita' agli | | |

finanziamento |invalidi civili, | | |

nazionale spesa |ciechi e sordi di | | |

sociale, promozione|cui all'articolo | | |

e programmazione |130 del decreto | | |

politiche sociali, |legislativo 31 | | |

monitoraggio e |marzo 1998, n. 112,| | |

valutazione |a valere sugli anni| | |

interventi |2009 e 2010 | 462 | 120 |


Elenco 1

Elenco 1 (articolo 1, comma 40)

Finalita' 2011 (in milioni di euro)

Sostegno alle scuole non statali attraverso il rifinanziamento del programma di interventi di cui all' articolo 2, comma 47, della legge 22 dicembre 2008, n. 203

245

Proroga della liquidazione della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui all' articolo 2, commi da 4-novies

a 4-terdecies, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73

100

Interventi straordinari a sostegno del settore editoriale, nel quadro di compatibilita' comunitaria, di cui all' articolo 4, commi da 181

a 186, della legge 24 dicembre 2003, n. 350

30

Interventi a sostegno del settore dell'autotrasporto, attraverso il rifinanziamento degli interventi di cui alle seguenti disposizioni: articolo 29, comma 1-bis, terzo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14; articolo 2, comma 2 , del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 settembre 2007, n. 227; articolo 45, comma 1, lettera c) , della legge 23 dicembre 1999, n. 488; articolo 83-bis, comma 26 , del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; articolo 1, commi 103 e 106 , della legge 23 dicembre 2005, n. 266

124

Sostegno alle universita' non statali legalmente riconosciute di cui alla legge 29 luglio 1991, n. 243

25

Interventi in tema di sclerosi laterale amiotrofica per ricerca e assistenza domiciliare dei malati, ai sensi dell' articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296

100

Interventi di carattere sociale: adempimento degli impegni dello Stato italiano derivanti dalla partecipazione a banche e fondi internazionali attraverso il rifinanziamento delle autorizzazioni di spesa di cui all' articolo 25 del decretolegge 1° luglio 2009, n. 78 , convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 ; interventi per assicurare la gratuita' parziale dei libri di testo scolastici di cui all' articolo 27, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 ; stipula di convenzioni con i comuni interessati per l'attuazione di misure di politiche attive del lavoro finalizzate alla stabilizzazione occupazionale dei lavoratori impiegati in attivita' socialmente utili di cui alle seguenti disposizioni: articolo 9, comma 15-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; articolo 3 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67 , convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135; articolo 2, comma 552 , della legge 24 dicembre 2007, n. 244

((Eventi celebrativi di carattere))

((internazionale))

250

Totale 874

Tabella 1

Tabella 1 (articolo 1, comma 131) Regioni a statuto speciale (RSS) - Ripartizione del contributo agli obiettivi di finanza pubblica da applicare alle previsioni tendenziali () (importi in euro) 2011 2012 2013 Bolzano 59.346.598 118.693.196 118.693.196 Friuli-Venezia Giulia 77.216.900 154.433.800 154.433.800 Sardegna 76.689.835 153.379.670 153.379.670 Sicilia 198.581.714 397.163.428 397.163.428 Trentina-Alto Adige 4.537.652 9.075.304 9.075.304 Trento 59.346.598 118.693.196 118.693.196 Valle d'Aosta 24.280.703 48.561.406 48.561.406 --------------------------------------------- Totale RSS 500.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 () La spesa tendenziale 2012 e 2013 e' determinata applicando la percentuale di riduzione prevista per le spese soggette al patto nel 2011 dal comma 3 dell'articolo 77-ter del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Prospetto di copertura

PROSPETTO DI COPERTURA COPERTURA DEGLI ONERI DI NATURA CORRENTE PREVISTI DALLA LEGGE DI STABILITA' (articolo 11, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196)

2011 2012 2013

(importi in milioni di euro) 1) ONERI DI NATURA CORRENTE Nuove o maggiori spese correnti Articolato: ......................... 4.832 2.067 1.840 Minori entrate Articolato: ......................... 894 265 353 Tabella A ........................... 2 2 2 Tabella C ........................... 19 23 21 ---------------------- Totale oneri da coprire ... 5.747 2.357 2.216 ====================== 2) MEZZI DI COPERTURA Nuove o maggiori entrate Articolato: ......................... 4.148 1.122 1.138 Riduzione di spese correnti Articolato: ......................... 2.669 913 751 Tabella A ........................... 2 502 502 Tabella C ........................... 60 20 16 Tabella D ........................... 5 5 5 ---------------------- Totale mezzi di copertura ... 6.884 2.562 2.412 ====================== DIFFERENZA ........................ 1.137 205 196 ======================

Bilancio dello Stato

BILANCIO DELLO STATO: REGOLAZIONI CONTABILI E DEBITORIE (in milioni di euro)

=====================================================================

| Assestato 2010 | Iniziali 2011 | 2012 | 2013

|-----------------|-----------------|----------|----------

|Competenza| Cassa|Competenza| Cassa|Competenza|Competenza


Entrate | 31.946|31.946| 30.445|30.445| 29.542| 29.672


Rimborsi | | | | | |

IVA | 31.946|31.946| 30.445|30.445| 29.542| 29.672


Spesa | | | | | |

Corrente | 37.213|37.233| 41.751|41.751| 32.874| 32.822


Rimborsi | | | | | |

IVA | 31.946|31.946| 30.445|30.445| 29.542| 29.672


Banca | | | | | |

d'Italia | | | | | |

sospesi | 689| 689| 1.991| 1.991| 182| 0


Debiti | | | | | |

pregressi | | | | | |

Poligrafico| | | | | |

dello Stato| 110| 110| 0| 0| 0| 0


Poste | | | | | |

editoria | 23| 23| 242| 242| 0| 0


FSN-saldo | | | | | |

IRAP | 1.054| 1.054| 5.923| 5.923| 0| 0


Rimborso | | | | | |

imposte | | | | | |

dirette | | | | | |

pregresse | 3.150| 3.170| 3.150| 3.150| 3.150| 3.150


Entrate | | | | | |

erariali | | | | | |

Sicilia e | | | | | |

Sardegna | 241| 241| 0| 0| 0| 0


Spesa in | | | | | |

conto | | | | | |

capitale | 0| 500| 0| 0| 0| 0


Rimborsi | | | | | |

IVA | | | | | |

Autovetture| 0| 500| 0| 0| 0| 0


Totale| | | | | |

Spesa| 37.213|37.733| 41.751|41.751| 32.874| 32.822

=====================================================================

Tabelle

TABELLE TABELLA A. - INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE TABELLA B. - INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE TABELLA C. - STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA E' DEMANDATA ALLA LEGGE DI STABILITA' TABELLA D. - VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO A LEGISLAZIONE VIGENTE A SEGUITO DELLA RIDUZIONE DI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA DI PARTE CORRENTE PRECEDENTEMENTE DISPOSTE TABELLA E. - IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA A CARATTERE PLURIENNALE IN CONTO CAPITALE, CON EVIDENZIAZIONE DEI RIFINANZIAMENTI, DELLE RIDUZIONI E DELLE RIMODULAZIONI TABELLA A INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE Parte di provvedimento in formato grafico TABELLA B INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE DI CONTO CAPITALE Parte di provvedimento in formato grafico TABELLA C STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA E' DEMANDATA ALLA LEGGE DI STABILITA' --------------------------------------------------------------------- N.B. - Le autorizzazioni di spesa di cui alla presente Tabella riportano il riferimento al programma, con il relativo codice, sotto il quale e' ricompreso il capitolo. Dalla presente Tabella sono state soppresse le spese da considerare «spese obbligatorie» ai sensi dell'articolo 52 della legge n. 196 del 2009, che sono complessivamente determinate dalla legge di bilancio a decorrere dall'anno 2011. TABELLA C STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA E' DEMANDATA ALLA LEGGE DI STABILITA' Parte di provvedimento in formato grafico TABELLA D VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO A LEGISLAZIONE VIGENTE A SEGUITO DELLA RIDUZIONE DI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA DI PARTE CORRENTE PRECEDENTEMENTE DISPOSTE Nella colonna «definanziamento» il codice «1» indica che la riduzione viene disposta in via permanente per gli importi stessi, fino alla scadenza dell'autorizzazione di spesa. --------------------------------------------------------------------- N.B. - Le autorizzazioni di spesa di cui alla presente Tabella - indicate secondo l'amministrazione pertinente - riportano il riferimento al programma, con il relativo codice, sotto il quale e' ricompreso il capitolo. TABELLA D VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO A LEGISLAZIONE VIGENTE A SEGUITO DELLA RIDUZIONE DI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA DI PARTE CORRENTE PRECEDENTEMENTE DISPOSTE Parte di provvedimento in formato grafico TABELLA E IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA A CARATTERE PLURIENNALE IN CONTO CAPITALE CON EVIDENZIAZIONE DEI RIFINANZIAMENTI, DELLE RIDUZIONI E DELLE RIMODULAZIONI --------------------------------------------------------------------- N.B. - Le autorizzazioni di spesa di cui alla presente tabella - indicate, per ciascuna missione, nei vari programmi secondo l'amministrazione pertinente - riportano il riferimento al programma, con il relativo codice, sotto il quale e' ricompreso il capitolo. Gli importi risultanti dalla presente tabella riportano la distinta e analitica evidenziazione dei rifinanziamenti, delle riduzioni e delle rimodulazioni; nel caso di assenza di variazioni vengono riportati gli stanziamenti relativi alla legislazione vigente e alla legge di stabilita'. Nella colonna «Limite impeg.» i numeri 1, 2 e 3 stanno ad indicare: 1) non impegnabili le quote degli anni 2011 ed esercizi successivi; 2) impegnabili al 50 per cento le quote degli anni 2011 e successivi; 3) interamente impegnabili le quote degli anni 2011 e successivi. Sono comunque fatti salvi gli impegni assunti entro il 31 dicembre 2010 e quelli derivanti da spese di annualita'. ELENCO DELLE MISSIONI 3. - Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali 4. - L'Italia in Europa e nel mondo 5. - Difesa e sicurezza del territorio 7. - Ordine pubblico e sicurezza 8. - Soccorso civile 9. - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 11. - Competitivita' e sviluppo delle imprese 12. - Regolazione dei mercati 13. - Diritto alla mobilita' 14. - Infrastrutture pubbliche e logistica 16. - Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo 17. - Ricerca e innovazione 18. - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 19. - Casa e assetto urbanistico 24. - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 26. - Politiche per il lavoro 28. - Sviluppo e riequilibrio territoriale 29. - Politiche economico-finanziarie e di bilancio 32. - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche INDICE DEI SETTORI DI INTERVENTO 1. - Infrastrutture portuali e delle capitanerie di porto 2. - Interventi a favore delle imprese industriali 3. - Interventi per calamita' naturali 4. - Interventi nelle aree sottoutilizzate 5. - Credito agevolato al commercio 6. - Interventi a favore della regione Friuli-Venezia Giulia ed aree limitrofe. Interventi per Venezia 7. - Provvidenze per l'editoria 8. - Edilizia residenziale e agevolata 9. - Mediocredito centrale - SIMEST Spa 10. - Artigiancassa 11. - Interventi nel settore dei trasporti 12. - Costruzione di nuove sedi di servizio per gli appartenenti alle Forze dell'ordine 13. - Interventi nel settore della ricerca 14. - Interventi a favore dell'industria navalmeccanica 15. - Ristrutturazione dei sistemi aeroportuali di Roma e Milano 16. - Interventi per la viabilita' ordinaria, speciale e di grande comunicazione 17. - Edilizia: penitenziaria, giudiziaria, sanitaria, di servizio 18. - Metropolitana di Napoli 19. - Difesa del suolo e tutela ambientale 20. - Realizzazione di strutture turistiche 21. - Interventi in agricoltura 22. - Protezione dei territori dei comuni di Ravenna, Orvieto e Todi 23. - Universita' (compresa edilizia) 24. - Impiantistica sportiva 25. - Sistemazione delle aree urbane 26. - Ripiano dei disavanzi pregressi delle aziende sanitarie locali 27. - Interventi diversi --------------------------------------------------------------------- N.B. I seguenti settori sono privi di autorizzazioni: nn. 1, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 18, 20, 22, 23, 25, 26. TABELLA E IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA A CARATTERE PLURIENNALE IN CONTO CAPITALE, CON EVIDENZIAZIONE DEI RIFINANZIAMENTI, DELLE RIDUZIONI E DELLE RIMODULAZIONI Parte di provvedimento in formato grafico