Act 010U0204
Entrata in vigore del provvedimento: 11/06/1910
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
RE D'ITALIA
In virtu' della facolta' conferita al Governo dall'art. 5 della legge 24 dicembre 1908, n. 723, di pubblicare e coordinare per Nostro decreto in un nuovo testo unico tutte le disposizioni di legge che riguardano gli Istituti di emissione e la circolazione dei biglietti di Banca;
Veduto il testo unico di legge sugli Istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di Banca, approvato con R. decreto 9 ottobre 1900, n. 373;
Sentito il Ministero delle finanze;
Sentiti gli Istituti di emissione;
Veduti i verbali delle adunanze 11, 12, 13 e 16 febbraio 1909 della Sottocommissione della Commissione permanente per la vigilanza sulla circolazione e sugli Istituti di emissione;
Sentita la Commissione permanente suindicata;
Sentito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla
proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per il tesoro; Abbiamo decretato e decretiamo:
Articolo unico
E' approvato l'unito testo unico di tutte le disposizioni di legge che riguardano gli Istituti di emissione e la circolazione dei biglietti di Banca, visto, d'ordine Nostro, dal ministro del tesoro. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 28 aprile 1910. VITTORIO EMANUELE. Luzzatti - Tedesco. Visto, Il guardasigilli: Fani.
Testo unico-art. 1
TESTO UNICO DI LEGGE sugli Istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di Banca Art. 1. (Articoli 1, 2 e 24, legge 10 agosto 1893, n. 449 - Art. 7 della convenzione con la Banca d'Italia, 30 ottobre 1894, approvata col R. decreto 10 dicembre 1894, n. 533 (allegato Q alla legge 8 agosto 1895, n. 486) - Articoli 1 e 21 della convenzione con la Banca d'Italia, 28 novembre 1896, approvata col R. decreto 6 dicembre 1896, n. 517 (allegato A alla legge 17 gennaio 1897, n. 9) - Art. 17, allegato B, e art. 15, allegato C alla legge predetta - Art. 14, legge 3 marzo 1898, n. 47). La facolta' di emettere biglietti di Banca od altri titoli equivalenti, pagabili al portatore ed a vista, e' concessa, per un periodo di venti anni, dal giorno 10 agosto 1893, ai seguenti Istituti:((6)) Banca d'Italia, con un capitale nominale di 240 milioni, diviso in 300 mila azioni nominative da lire 800 ciascuna; Banco di Napoli; Banco di Sicilia. Due anni prima dello spirare del termine predetto, una Commissione composta di sette membri, due eletti dal Senato, due dalla Camera dei deputati e tre nominati per decreto Reale, sentito il Consiglio dei ministri, procedera' ad un esame della situazione dei tre Istituti di emissione per accertarsi dell'adempimento perfetto degli obblighi di legge. Essa dovra' compiere il suo lavoro e riferire entro sei mesi. Se da tale accertamento risulteranno adempiuti i detti obblighi, la concessione di cui sopra sara' prorogata sino al 31 dicembre 1923.
Testo unico-art. 2
Art. 2. ([Art. 14, legge 30 aprile 1874, n. 1920](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1874-04-30;1920~art14) - [Art. 19, legge 7 aprile 1881, n. 133](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1881-04-07;133~art19) - [Art. 1, legge 10 agosto 1893, n. 449](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1893-08-10;449~art1) - Art. 2, allegato T alla [legge 8 agosto 1895, n. 486](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1895-08-08;486)). Gli Istituti autorizzati all'emissione di biglietti hanno facolta' di aprire sedi, succursali o agenzie in qualunque Provincia del Regno, alle condizioni stabilite dai rispettivi statuti. Essi sono pero' obbligati ad avere una sede che li rappresenti nella capitale.
Testo unico-art. 3
Art. 3. ([Art. 7, legge 10 agosto 1893, n. 449](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1893-08-10;449~art7) - Art. 10, allegato I alla [legge 22 luglio 1894, n. 339](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1894-07-22;339)). I biglietti che la Banca d'Italia, il Banco di Napoli e il Banco di Sicilia hanno facolta' di emettere sono dei tagli da' lire 50, 100, 500 e 1000.
Testo unico-art. 4
Art. 4. ARTICOLO ABROGATO DAL [D.LGS. 10 MARZO 1998, N. 43](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-03-10;43) (26)((27))
Testo unico-art. 5
Art. 5. ([Art. 11, comma 2, legge 10 agosto 1893, n. 449](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1893-08-10;449~art11-com2)). I paghero', i vaglia cambiari, gli assegni bancari e le fedi di credito pagabili a vista in tutti gli stabilimenti di ciascun Istituto devono essere nominativi. --------------- (1) R. decreto 30 ottobre 1836, n. 508, modificato col [R. decreto 7 marzo 1897, n. 73](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1897-03-07;73).
Testo unico-art. 6
Art. 6. ([Legge 31 dicembre 1907, n. 804](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1907-12-31;804), allegato A). Il limite massimo normale della circolazione degli Istituti di emissione e' stabilito in L. 908 milioni e ripartito come segue: Banca d'Italia . . . . L. 660,000,000 Banco di Napoli . . . » 200,000,000 Banco di Sicilia . . . » 48,000,000 Per il Banco di Sicilia resta fermo l'aumento del limite normale della sua circolazione fino ad altri 10 milioni di lire esclusivamente per operazioni di anticipazioni su fedi di deposito e di sconto a saggio di favore di note di pegno degli zolfi, ai termini dell'[art. 22 della legge 15 luglio 1906; n. 333](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1906-07-15;333~art22), e della [legge 6 giugno 1907, n. 286](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1907-06-06;286). (8)(9)(10)(19)(21)((22))
Testo unico-art. 7
Art. 7. ([Art. 2, legge 10 agosto 1893, n. 449](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1893-08-10;449~art2) - [Art. 2, legge 16 febbraio 1899, n. 45](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1899-02-16;45~art2)). La circolazione di ciascun Istituto puo' eccedere i limiti indicati nell'art. 6, quando i rispettivi biglietti siano coperti per intero da valuta metallica legale o da oro in verghe esistente in cassa, salva, per le monete divisionali di argento, la disposizione dell'art. 11. Parimente resta esclusa dagli stessi limiti la circolazione dei biglietti corrispondente alle anticipazioni fatte dagli Istituti dello Stato, di cui all'art. 25. Ad ogni altra eccedenza della circolazione di fronte ai limiti assegnati a ciascun Istituto dal detto art. 6 saranno applicabili le disposizioni dell'art. 21. ((22))
Testo unico-art. 8
Art. 8. ([Art. 3, legge 10 agosto 1893, n. 449](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1893-08-10;449~art3) - Art. 5, allegato F, e art. 6, allegato I, alla [legge 22 luglio 1894, n. 339](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1894-07-22;339)). I possessori dei biglietti a vista al portatore hanno diritto di chiederne all'Istituto emittente il cambio in moneta metallica, avente corso legale nel Regno: in Roma e nelle citta' di Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, Livorno, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Torino, Verona, Venezia. Pero', fino a nuova disposizione legislativa, e finche' rimanga sospeso l'obbligo del cambio dei biglietti a debito dello Stato in valuta metallica, il baratto dei biglietti degli Istituti di emissione potra' aver luogo in biglietti di Stato o in ispecie metalliche. In quest'ultimo caso gli istituti medesimi avranno facolta' di esigere dal portatore dei rispettivi biglietti il pagamento del prezzo del cambio delle specie metalliche, secondo la quotazione del giorno nella Borsa piu' vicina.
Testo unico-art. 9
Art. 9. ([Art. 2, legge 30 giugno 1891, n. 314](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1891-06-30;314~art2) - [Art. 4, legge 10 agosto 1893, n. 449](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1893-08-10;449~art4) - [Legge 24 dicembre 1908, n. 723](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1908-12-24;723)). I biglietti della Banca d'Italia, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia hanno corso legale sino a tutto l'anno 1909 nelle Provincie in cui sia uno stabilimento o una rappresentanza dell'Istituto che li ha emessi, coll'incarico di operarne il baratto nei modi determinati dall'articolo precedente. Gli Istituti possono prendere accordi per la rappresentanza reciproca agli effetti del cambio. (1)(3)(5)(7)(11)(12)(14)(16)(18)((20))
Testo unico-art. 10
Art. 10. ([Art. 17, legge 7 aprile 1881, n. 133](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1881-04-07;133~art17)). Il Governo del Re potra' ricevere nelle sue casse i biglietti degli Istituti di emissione, anche quando non avranno piu' corso legale.
Testo unico-art. 11
Art. 11. ([Art. 6 legge 10 agosto 1893, n. 449](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1893-08-10;449~art6) - [Art. 31, legge 8 agosto 1895, n. 486](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1895-08-08;486~art31) - Art. 19, convenzione 28 novembre 1896, gia' citata - Art. 13, allegato C alla [legge 17 gennaio 1897, n. 9 - Art. 7](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1897-01-17;9~art7), [8](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1897-01-17;9~art8) e [9](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1897-01-17;9~art9), [legge 3 marzo 1898, n. 47 - Art. 2](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1898-03-03;47~art2), [legge 16 febbraio 1899, n. 45 - Art. 4](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1899-02-16;45~art4), [legge 27 dicembre 1903, n. 499 - Art. 19](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1903-12-27;499~art19), [legge 7 luglio 1905, n. 350](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1905-07-07;350)). La riserva degli Istituti di emissione non puo' essere inferiore al 40 per cento della circolazione nel limite normale di cui all'articolo 6. La parte metallica e' costituita di moneta legale italiana metallica, di monete estere ammesse a corso legale nel Regno e di verghe di oro e deve essere composta almeno per tre quarti in oro. Le monete divisionali d'argento possono essere imputate nella riserva metallica degli Istituti di emissione soltanto fino al 2 per cento dell'ammontare della medesima. A far parte della riserva nella misura del 40 per cento anzidetta sono ammessi: 1° cambiali sull'estero con firme di prim'ordine, riconosciute come tali anche dal Ministero del tesoro; 2° certificati di somme depositate in conto corrente all'estero presso le grandi Banche di emissione o presso i banchieri e le Banche corrispondenti del tesoro; 3° buoni del tesoro britannico e, in generale, buoni del tesoro di Stati forestieri a scadenza anche superiore ai tre mesi, salvo il disposto del capoverso dell'art. 14; nei limiti seguenti: per la Banca d'Italia, sino all'11 per cento; per il Banco di Napoli, sino al 15 per cento, salvo il disposto dell'art. 13, a condizione pero' che l'8 per cento sia impiegato esclusivamente in buoni del tesoro di Stati forestieri; per il Banco di Sicilia, sino al 15 per cento.(13)(17)(19)((21)) Le cambiali, i certificati e i buoni del tesoro predetti devono essere pagabili in oro o in valuta a pieno titolo dell'Unione monetaria latina. I certificati di somme depositate in conto corrente all'estero non possono, in nessun caso, rappresentare un valore superiore al 3.50 per cento dalla circolazione suddetta.(13)(17)(19)((21))
Testo unico-art. 12
Art. 12. (Art. 8, allegato B alla [legge 17 gennaio 1897, n. 9 - Art. 9](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1897-01-17;9~art9) della legge stessa). I frutti dei titoli italiani di Stato o garantiti dallo Stato acquistati dal Banco di Napoli nel 1897 coi biglietti di Stato fornitigli dal tesoro in cambio di monete d'oro, e temporaneamente compresi nella riserva dello stesso Istituto, sono da questo destinati, di semestre in semestre, alla reintegrazione della sua riserva metallica in specie auree, mediante graduale restituzione di biglietti di Stato al tesoro per riscattare un ammontare corrispondente di valute auree immobilizzate nelle sue casse. Il vincolo di garanzia a favore dei portatori dei biglietti del Banco, apposto ai certificati nominativi dei titoli predetti, continua finche' il riscatto della riserva aurea sia compiuto. I biglietti di Stato restituiti al tesoro sono tolti dalla circolazione.
Testo unico-art. 13
Art. 13. (Art. 10 e 15, allegato B alla [legge 17 gennaio 1897, n. 9 - Art. 4](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1897-01-17;9~art4), [legge 27 dicembre 1903, n. 499 - Art. 19](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1903-12-27;499~art19), [legge 7 luglio 1905, n. 350](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1905-07-07;350)). Il Banco di Napoli, oltre il 15 per cento di cui all'art. 11, ha facolta' d'impiegare sino a 14 milioni delle sue scorte metalliche in buoni del tesoro di Stati stranieri, pagabili in oro o in valuta d'argento a pieno titolo dell'Unione latina, o in cambiali e conti correnti all'estero pagabili nelle valute medesime, subordinatamente al riscatto graduale delle specie d'oro passate al tesoro in cambio della emissione dei biglietti di Stato ai termini dell'articolo precedente, e per una somma non eccedente una meta' delle specie medesime annualmente svincolate. Il Governo, quando lo esigano le condizioni del mercato monetario e lo consentano le condizioni del bilancio dello Stato, potra' sospendere tale facolta' di investimento delle scorte metalliche del Banco, o potra' ridurne la somma, a condizione di compensare l'Istituto, per la diminuzione degli utili che ne derivera', con un abbuono corrispondente nell'ammontare annuale della tassa di circolazione. Siffatto abbuono non potra' eccedere, in nessun caso, la somma di L. 350,000.
Testo unico-art. 14
Art. 14. ([Art. 31, legge 8 agosto 1895, n. 486](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1895-08-08;486~art31) - [Art. 9, legge 3 marzo 1898, n. 47](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1898-03-03;47~art9)). I requisiti delle cambiali sull'estero ammesse a far parte dalla riserva, la forma dei certificati di conto corrente all'estero e le norme per il riscontro dei relativi depositi attivi sono determinati dal [R. decreto 10 ottobre 1895, n. 627](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1895-10-10;627) (1). Qualora i buoni del tesoro di cui all'art. 11, n. 3, abbiano una scadenza superiore ai tre mesi, il loro valore sara' diminuito di una somma corrispondente a quella che sarebbe diffalcata se i buoni stessi fossero scontati o riscontati. --------------- (1) Allegato I.
Testo unico-art. 15
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