DECRETO 17 dicembre 2010, n. 256

Type Decreto
Publication 2010-12-17
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del provvedimento: 18/02/2011

IL MINISTRO DELLA GIOVENTU'

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE

e con

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE

E DEI TRASPORTI

Visto l'articolo 13, comma 3-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall'articolo 2, comma 39 della legge 23 dicembre 2008, n. 191 che, al fine di consentire alle giovani coppie di accedere a finanziamenti agevolati per sostenere le spese connesse all'acquisto della prima casa, a decorrere dal 1° settembre 2008 istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della gioventu', un Fondo per l'accesso al credito per l'acquisto della prima casa da parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, con priorita' per quelli i cui componenti non risultano occupati con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, la cui complessiva dotazione e' pari a 4 milioni di euro per l'anno 2008 e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010;

Visto, in particolare, l'ultimo periodo del gia' citato articolo 13, comma 3-bis, che prevede l'emanazione di un decreto del Ministro della gioventu', di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al fine di disciplinare i criteri per l'accesso al Fondo e le modalita' di funzionamento del medesimo Fondo, nel rispetto delle competenze delle regioni in materia di politiche abitative;

Visto il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 ed, in particolare, l'articolo 19, comma 5, il quale stabilisce che «le amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali conferenti, a societa' a capitale interamente pubblico, su cui le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attivita' quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato. Gli oneri di gestione e le spese di funzionamento degli interventi relativi ai fondi sono a carico delle risorse finanziarie dei fondi stessi»;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121 recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 ottobre 2009 che istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Dipartimento della gioventu';

Ritenuta la necessita' che l'amministrazione competente ad attuare le misure di cui al predetto articolo 13, comma 13-bis, non essendo dotata di una struttura amministrativa adeguata, si avvalga, ai sensi del citato articolo 19, comma 5, del decreto-legge n. 78 del 2009, di una societa' a capitale interamente pubblico, affidando direttamente alla stessa l'esecuzione di attivita' relative alla gestione del Fondo;

Acquisita l'intesa con la Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 7 ottobre 2010;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione Consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 25 novembre 2010;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della predetta legge n. 400 del 1998 (con nota 11084 del 17 dicembre 2010);

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Attuazione e gestione del Fondo di accesso al credito

1.Il Fondo per l'accesso al credito per l'acquisto della prima casa (di seguito: «Fondo») da parte delle giovani coppie coniugate o dei nuclei familiari anche monogenitoriali con figli minori (di seguito: «Mutuatari/Mutuatario») istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Gioventu' (di seguito: «Dipartimento») e' destinato alle finalita' indicate dall'articolo 13, comma 3-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall'articolo 2, comma 39 della legge 23 dicembre 2008, n. 191, secondo i criteri di cui all'articolo

Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Si riporta il testo del comma 3-bis dell'art. 13 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall'art. 2, comma 39 della legge 23 dicembre 2008, n. 191 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria): «3-bis. Al fine di agevolare l'accesso al credito, a partire dal 1° settembre 2008, e' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della gioventu', un Fondo per l'accesso al credito per l'acquisto della prima casa da parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, con priorita' per quelli i cui componenti non risultano occupati con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. La complessiva dotazione del Fondo di cui al primo periodo e' pari a 4 milioni di euro per l'anno 2008 e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010. Con decreto del Ministro della gioventu', di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza unificata, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono disciplinati, fermo restando il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, i criteri per l'accesso al Fondo di cui al primo periodo e le modalita' di funzionamento del medesimo, nel rispetto delle competenze delle regioni in materia di politiche abitative.». - Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 19 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 (Provvedimenti anticrisi, nonche' proroga di termini): «5. Le amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali conferenti, a societa' a capitale interamente pubblico su cui le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attivita' quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato. Gli oneri di gestione e le spese di funzionamento degli interventi relativi ai fondi sono a carico delle risorse finanziarie dei fondi stessi.». - Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri): «3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.». - Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante: «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° settembre 1999, n. 205, supplemento ordinario. - Il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2008, n. 114. - Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 ottobre 2009 recante «Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, recante: "Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio di Ministri" e rideterminazione delle dotazioni organiche dirigenziali» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2009, n. 302. - Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali): «3. Quando un'intesa espressamente prevista dalla legge non e' raggiunta entro trenta giorni dalla prima seduta della Conferenza Stato-regioni in cui l'oggetto e' posto all'ordine del giorno, il Consiglio dei Ministri provvede con deliberazione motivata.». Note all'art. 1: - Per il riferimento al comma 3-bis dell'art. 13 della gia' citato decreto-legge n. 112 del 2008 si veda nelle note alle premesse. - Per il riferimento al comma 5 dell'art. 19 della gia' citato decreto-legge n. 78 del 2009 si veda nelle note alle premesse.

Art. 2

Operazioni ammissibili alla garanzia del Fondo

1.Sono ammissibili alla garanzia del Fondo i mutui ipotecari erogati in favore dei Mutuatari per l'acquisto dell'abitazione principale.

2.I mutui ammissibili alla garanzia del Fondo (di seguito: «mutui»), sono di ammontare non superiore a 200.000 euro, e saranno sottoscritti con un tasso massimo ((non superiore al tasso effettivo globale medio sui mutui, pubblicato trimestralmente dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108.))

4.L'immobile da acquistare per essere adibito ad abitazione principale non deve rientrare nelle categorie catastali A1, A8 e A9 ((, non deve avere una superficie utile superiore a 95 metri quadrati e non deve avere le caratteristiche di lusso indicate nel decreto del Ministero dei lavori pubblici in data 2 agosto 1969. Salvo quanto previsto dal comma 3, lettera b), nella concessione della garanzia viene data priorita' ai casi nei quali l'immobile sia situato nei comuni ad alta tensione abitativa, ai sensi della delibera Cipe n. 87 del 13 novembre 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 febbraio 2004, n. 40.))

Art. 3

Soggetti finanziatori

2.I finanziatori stipulano con il Dipartimento apposite convenzioni il cui schema e' stabilito da un Protocollo d'intesa tra il Dipartimento e l'Associazione Bancaria Italiana (ABI).

4.I finanziatori si impegnano a non richiedere ai Mutuatari garanzie aggiuntive ((non assicurative, queste ultime nei limiti consentiti dalla legislazione vigente,)), oltre all'ipoteca sull'immobile.

Art. 4

Natura e misura della garanzia

1.La garanzia del Fondo e' a prima richiesta, diretta, esplicita, incondizionata ed irrevocabile.

Art. 5

Ammissione alla garanzia

2.L'efficacia della garanzia del Fondo decorre in via automatica e senza ulteriori formalita' dalla data di erogazione del mutuo.

3.Con le stesse modalita' di cui al comma 1, i finanziatori comunicano l'eventuale avvenuta estinzione anticipata del mutuo.

4.I finanziatori sono liberi o meno di erogare il mutuo ne' sono responsabili della verifica della veridicita' delle informazioni presentate dai Mutuatari ai sensi del comma 1 del presente articolo.

Art. 6

Intervento della garanzia

1.Salvo quanto previsto per la sospensione delle rate del mutuo in base al Protocollo di cui all'articolo 3, comma 3, in caso di inadempimento del Mutuatario, il finanziatore, decorsi 90 giorni lavorativi dalla data di scadenza della prima rata rimasta anche parzialmente insoluta, invia al Mutuatario l'intimazione al pagamento dell'ammontare dell'esposizione per rate insolute, interessi contrattuali e di mora, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento contenente la diffida al pagamento della somma dovuta.

2.L'intimazione di pagamento e' inviata, per conoscenza, al Gestore, anche per via telematica.

3.Qualora trascorrano 100 giorni lavorativi senza che il Mutuatario provveda ad alcun pagamento, il finanziatore puo' chiedere al Gestore l'intervento della garanzia del Fondo, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata al Gestore entro i successivi novanta giorni lavorativi, e puo' avviare, a proprie spese, la procedura per il recupero della quota del credito e degli accessori non garantita dal Fondo nel rispetto dei limiti di legge. La procedura sopra descritta non ha efficacia, e non potra' essere opposta dal finanziatore al Mutuatario, e quindi anche al Fondo, qualora il Mutuatario avra' fatto richiesta di una sospensione delle rate del Mutuo.

5.Entro quindici giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta, completa della documentazione sopra descritta, il Gestore, secondo l'ordine cronologico di ricevimento delle richieste, provvede alla corresponsione dell'importo determinato ai sensi dell'articolo 4, comma 2.

6.Nel caso in cui si renda necessario il compimento di atti istruttori per il completamento della documentazione, di cui al comma 4, il termine di cui al comma 5 e' sospeso fino alla data di ricezione della documentazione mancante. Le richieste di intervento del Fondo sono respinte qualora la documentazione amministrativa non pervenga al Gestore entro il termine di 90 giorni lavorativi dalla data della richiesta.

7.Nel caso in cui successivamente all'intervento del Fondo il Mutuatario provveda al pagamento totale o parziale del debito residuo al finanziatore, il finanziatore deve provvedere a riversare al Fondo le somme riscosse nella misura eccedente la quota indicata all'articolo 4, comma 2, entro e non oltre 30 giorni lavorativi.

Art. 7

Surrogazione legale

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