DECRETO 26 gennaio 2011, n. 17

Type Decreto
Publication 2011-01-26
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del provvedimento: 25/03/2011

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE

E DEI TRASPORTI

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo codice della strada», e successive modificazioni, e, in particolare, l'articolo 123 - come novellato dall'articolo 10, comma 5-septies, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, e, da ultimo, dall'articolo 20, comma 5, lettere f), g) ed h) della legge 29 luglio 2010, n. 120, recante «Disposizioni in materia di sicurezza stradale» - che prevede, tra l'altro, che il Ministro dei trasporti stabilisce, con proprio decreto, i corsi di formazione iniziale e periodica, con i relativi programmi, degli insegnanti e degli istruttori delle autoscuole per conducenti, nonche' i criteri per l'accreditamento da parte delle regioni e delle province autonome di soggetti formatori, diversi dalle autoscuole e dai centri di istruzione automobilistica, per l'erogazione di detti corsi;

Visto l'articolo 117, comma 3, della Costituzione in base al quale la formazione professionale e' materia di legislazione esclusiva della regione;

Visto l'articolo 105, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto l'accordo Stato-regioni-enti locali, in sede di Conferenza Unificata, recante: «Modalita' organizzative e procedure per l'applicazione dell'articolo 105, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112», ed in particolare il punto 5 dell'accordo, per quanto attiene alle modalita' di svolgimento degli esami di idoneita' per l'abilitazione di insegnante e di istruttore (repertorio Atti n. 541/C.U. del 14 febbraio 2002), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 marzo 2002, n. 71;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121;

Considerata la necessita' di determinare i requisiti di idoneita' tecnica per il conseguimento dell'abilitazione di insegnante ed istruttore di autoscuola, di stabilire i programmi dei corsi di formazione iniziale e periodica, nonche' i criteri minimi per l'accreditamento da parte delle regioni e delle province autonome di soggetti formatori per l'erogazione di detti corsi, rimettendo a tali enti ogni ulteriore definizione dei criteri di accreditamento, nell'ambito dell'esercizio della competenza che agli stessi e' riconosciuta in materia di formazione;

Vista la necessita' di assicurare criteri uniformi in materia di conseguimento delle abilitazioni di insegnante ed istruttore di autoscuola;

Viste le osservazioni formulate dal Consiglio di Stato, Sezione consultiva per gli atti normativi, nelle adunanze del 19 gennaio 2009 e 27 agosto 2009;

Udito il parere del Consiglio di Stato, Sezione consultiva per gli atti normativi, espresso nell'adunanza dell'8 ottobre 2009, relativo allo schema di decreto ministeriale come riformulato in esito ai suddetti pareri;

Acquisito il parere della Conferenza Unificata tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, in data 29 luglio 2010;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 dicembre 2010, sul testo rielaborato all'esito del predetto parere reso dalla Conferenza Unificata e delle modifiche apportate dalla citata legge 29 luglio 2010, n. 120;

Vista

la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400, in data 12 gennaio 2011; Adotta il seguente regolamento:

Art. 1

Requisiti per il conseguimento dell'abilitazione di insegnante

1-bis.La revoca della patente di cui al comma 1, lett. d), comporta la decadenza dall'abilitazione.

Art. 2

Corso di formazione iniziale per insegnante

1.Al corso di formazione iniziale, propedeutico all'esame per il conseguimento dell'abilitazione di insegnante, sono ammessi i candidati in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1.

((

2.Il corso di formazione iniziale si svolge integralmente presso la sede di un solo soggetto, di seguito denominato soggetto erogatore, scelto tra quelli di cui all'articolo 123, comma 10-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sulla base del programma di cui all'allegato 1. Il corso e' articolato in una parte teorica di centosessanta ore. La parte di lezione afferente all'uso del cronotachigrafo e del rallentatore di velocita' puo' essere svolta anche tramite l'uso di sistemi multimediali. Le modalita' di erogazione della formazione teorica, a distanza e in presenza, sono disciplinate in conformita' agli appositi accordi fra le regioni e le province autonome sulle linee guida relative alla modalita' di erogazione della formazione teorica, a distanza e in presenza, per le professioni o attivita' regolamentate la cui formazione e' in capo alle regioni e province autonome. In prima attuazione si applica l'Accordo fra le Regioni e Province autonome n. 21/181/cr5a/c17 del 3 novembre 2021. La spendibilita' sull'intero territorio nazionale dell'attestato di cui all'allegato 3 e' subordinata all'osservanza del predetto accordo.

))

3.Il soggetto ((erogatore)), al termine dello svolgimento del corso, rilascia all'allievo un attestato di frequenza, i cui contenuti minimi sono quelli di cui all'allegato 3, da presentare in allegato all'istanza di ammissione all'esame, e trasmette l'elenco completo degli attestati rilasciati per ciascun corso ((agli enti territorialmente competenti in ragione del luogo ove ha sede il soggetto erogatore stesso)).

Art. 3

Esami di idoneita' per l'abilitazione di insegnante

((

1.Gli esami di idoneita' per il conseguimento dell'abilitazione di istruttore si svolgono secondo le modalita' previste dagli accordi Stato-regioni-enti locali. In prima attuazione si applica il punto 5 dell'accordo Stato-regioni-enti locali del 14 febbraio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 25 marzo 2002. E' consentito svolgere una o piu' prove d'esame anche presso una provincia o citta' metropolitana diversa da quella presso la quale ha sede il soggetto erogatore del corso.

))

((

2-bis.Ciascuna delle prove di cui al comma 2, lettere b), c) e d), in caso di esito negativo puo' essere sostenuta piu' volte, comunque non oltre il termine massimo di due anni decorrente dall'esito positivo della prova di cui alla lettera a) del medesimo comma 2.

))

3.L'esito positivo dell'esame e' annotato su un attestato che comprova la conseguita abilitazione.

Art. 4

Corsi di formazione periodica per insegnante

((

1.L'insegnante abilitato ai sensi dell'articolo 3 ha l'obbligo di frequentare ogni due anni, decorrenti dalla data di conseguimento dell'abilitazione, un corso di formazione periodica della durata di otto ore. L'obbligo si applica anche agli insegnanti abilitati prima del 25 marzo 2011, per i quali il primo biennio decorre dalla stessa data. Il corso di formazione periodica puo' essere frequentato a partire dal sesto mese antecedente il compimento del biennio di cui al primo e secondo periodo: in tal caso la validita' dell'abilitazione e' rinnovata senza soluzione di continuita'. Qualora il corso di formazione periodica sia frequentato dopo lo scadere del predetto biennio, da tale data di scadenza e fino al conseguimento dell'attestato di cui al quinto periodo si applicano le disposizioni di cui al comma 2. Il soggetto erogatore, al termine dello svolgimento del corso, rilascia all'allievo un attestato di frequenza, i cui contenuti minimi sono quelli di cui all'allegato 3-bis.

))

2.L'insegnante non in regola con gli obblighi di formazione periodica di cui al comma 1 non puo' essere inserito nell'organico di un'autoscuola o di un centro di istruzione automobilistica ((, ne' puo' farne piu' parte,)) prima della frequenza del relativo corso. La violazione delle disposizioni di cui al periodo precedente comporta la sospensione dell'abilitazione.

((

3-bis.Le modalita' di erogazione della formazione teorica, a distanza e in presenza, sono disciplinate in conformita' agli appositi accordi fra le regioni e le province autonome sulle linee guida relative alla modalita' di erogazione della formazione teorica, a distanza e in presenza, per le professioni o attivita' regolamentate la cui formazione e' in capo alle regioni e province autonome. In prima attuazione si applica l'Accordo fra le regioni e province autonome n. 21/181/cr5a/c17 del 3 novembre 2021. La spendibilita' sull'intero territorio nazionale dell'attestato di cui all'allegato 3-bis e' subordinata all'osservanza del predetto accordo.

))

4.I soggetti accreditati ai sensi del comma 1 non possono svolgere corsi di formazione periodica per insegnanti che siano parte del proprio corpo docente ovvero ne abbiano fatto parte negli ultimi sei mesi.

5.La frequenza del corso di formazione periodica e' annotata sull'attestato di cui all'articolo 3, comma 3.

Art. 5

(( (Abilitazioni di istruttore). ))

((

2.Ai soli fini dell'avvio dell'attivita' di autoscuola ai sensi dell'articolo 123 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, puo' conseguire l'abilitazione di istruttore un soggetto in possesso dei requisiti di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d), n. 5).

))

Art. 6

Requisiti per il conseguimento dell'abilitazione di istruttore

((

))

1-bis.La revoca della patente di cui al comma 1, lett. d), comporta la decadenza dall'abilitazione.

Art. 7

(( (Corso di formazione iniziale per istruttore). ))

((

1.Al corso di formazione iniziale, propedeutico all'esame per il conseguimento dell'abilitazione di istruttore, sono ammessi i candidati in possesso dei requisiti di cui all'articolo 6.

3.Gli istruttori di cui all'articolo 5, comma 2, sono esonerati dalla parte pratica del corso. Le modalita' di erogazione della formazione teorica, a distanza e in presenza, sono disciplinate in conformita' agli appositi accordi fra le regioni e le province autonome sulle linee guida relative alla modalita' di erogazione della formazione teorica, a distanza e in presenza, per le professioni o attivita' regolamentate la cui formazione e' in capo alle regioni e province autonome. In prima attuazione si applica l'Accordo fra le regioni e province autonome n. 21/181/cr5a/c17 del 3 novembre 2021. La spendibilita' sull'intero territorio nazionale dell'attestato di cui all'allegato 3 e' subordinata all'osservanza del predetto accordo.».

4.Il soggetto erogatore, al termine dello svolgimento del corso, rilascia all'allievo un attestato di frequenza, i cui contenuti minimi sono quelli di cui all'allegato 3, da presentare in allegato all'istanza di ammissione all'esame, e trasmette l'elenco completo degli attestati rilasciati per ciascun corso agli enti territorialmente competenti in ragione del luogo ove ha sede il soggetto erogatore stesso.

5.I veicoli sui quali si svolge la parte pratica del corso, a eccezione dei motocicli, sono condotti da un istruttore abilitato titolare della patente di categoria richiesta per la guida del veicolo stesso. Tali veicoli sono muniti di doppi comandi, a eccezione dei motocicli, e hanno caratteristiche conformi a quelle dei veicoli utili a conseguire le patenti di categoria A, B, C, CE e D prescritte dall'allegato II, lettera B, del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59.

))

Art. 8

Esame di idoneita' per l'abilitazione di istruttore

((

1.Gli esami di idoneita' per il conseguimento dell'abilitazione di istruttore si svolgono secondo le modalita' previste dagli accordi Stato-regioni-enti locali. In prima attuazione si applica il punto 5 dell'accordo Stato-regioni-enti locali del 14 febbraio 2002. Nella Commissione d'esame deve essere assicurato che uno o piu' componenti siano titolari della categoria di patente idonea alla guida del veicolo su cui si svolgono le prove atte a dimostrare la capacita' di istruzione alla guida di cui al comma 2, lettera c). Nelle suddette prove un componente della Commissione d'esame conduce il veicolo e simula il ruolo di allievo per la verifica delle capacita' di istruzione del candidato. E' consentito svolgere una o piu' prove d'esame anche presso una provincia o citta' metropolitana diversa da quella presso la quale ha sede il soggetto erogatore del corso.

))

((

2-bis.Si applicano le disposizioni del comma 1, ultimo periodo. I veicoli utilizzati per la terza prova di cui al comma 2, lettera c), devono essere conformi alle caratteristiche tecniche di cui all'articolo 7, comma 5. In caso di esito negativo e' possibile ripetere la terza prova, anche piu' di una volta, entro il periodo massimo di due anni dall'esito positivo della prova di cui al comma 2, lettera a). Supera la terza prova il candidato che ha ottenuto un punteggio, per ciascuna prova pratica prevista, non inferiore a cinque su dieci e, complessivamente sulla terza prova, non inferiore a dodici su venti o diciotto su trenta, rispettivamente per il caso che le prove pratiche siano da svolgersi con l'impiego di due o tre tipologie di veicoli.

))

3.I candidati al conseguimento dell'abilitazione di istruttore di cui all'articolo 5, comma 2, sostengono solo le prove d'esame di cui al comma 2, lettere a) e b).

4.L'esito positivo dell'esame e' annotato su un attestato che comprova la conseguita abilitazione.

Art. 9

Corsi di formazione periodica di istruttore

((

1.L'istruttore abilitato ai sensi dell'articolo 8 ha l'obbligo di frequentare un corso di formazione periodica della durata di otto ore, presso un soggetto erogatore di cui all'articolo 2, comma 2, entro due anni dalla data di conseguimento dell'abilitazione. L'obbligo di formazione periodica si applica anche agli istruttori abilitati prima del 25 marzo 2011. La formazione periodica e' ripetuta con cadenza biennale, a decorrere dalla data di conseguimento dell'abilitazione, o per le abilitazioni conseguite prima del 25 marzo 2011 a decorrere da tale data. Il corso di formazione periodica puo' essere frequentato a partire dal sesto mese antecedente il compimento del biennio di cui al terzo periodo. In tal caso la validita' dell'abilitazione e' rinnovata senza soluzione di continuita'. Qualora il corso di formazione periodica sia frequentato dopo lo scadere del predetto biennio, da tale data di scadenza e fino alla avvenuta frequenza del corso si applicano le disposizioni di cui al comma 2. Il soggetto erogatore, al termine dello svolgimento del corso, rilascia all'allievo un attestato di frequenza, i cui contenuti minimi sono quelli di cui all'allegato 3-bis.

))

2.L'istruttore non in regola con gli obblighi di formazione periodica di cui al comma 1 non puo' essere inserito nell'organico di un'autoscuola o di un centro di istruzione automobilistica ((ne' puo' farne piu' parte,)) prima della frequenza di tale corso. La violazione delle disposizioni di cui al periodo precedente comporta la sospensione dell'abilitazione.

((

3-bis.Le modalita' di erogazione della formazione teorica, a distanza e in presenza, concernente le professioni o attivita' regolamentate di competenza delle regioni o province autonome, e' disciplinata in conformita' all'Accordo fra le regioni e le province autonome n. 21/181/cr5a/c17 del 3 novembre 2021, sulle linee guida relative alla modalita' di erogazione della formazione teorica, a distanza e in presenza, per le professioni o attivita' regolamentate la cui formazione e' in capo alle regioni e province autonome. La spendibilita' sull'intero territorio nazionale dell'attestato di cui all'allegato 3-bis e' subordinata all'osservanza predette linee guida.

))

4.I soggetti ((erogatori di cui all'articolo 2, comma 2,)) non possono svolgere corsi di formazione periodica per istruttori che siano parte del proprio corpo docente ovvero ne abbiano fatto parte negli ultimi sei mesi.

5.La frequenza del corso di formazione periodica e' annotata sull'attestato di cui all'articolo 8, comma 4.

Art. 10

Estensione dell'abilitazione

1.L'insegnante che intende conseguire l'abilitazione di istruttore, se in possesso dei requisiti di cui all'(( articolo 6, comma 1, lettere c) e d) )), frequenta la parte di programma teorico del corso di formazione iniziale di cui all'allegato 2, lettera A), relativa alle peculiarita' della guida dei diversi tipi di veicoli - Utilizzo dei diversi dispositivi, e, ove prevista, la parte di programma pratico di cui allo stesso allegato 2, lettera B), in ragione del tipo di abilitazione che intende conseguire. ((Si applicano le disposizioni dell'articolo 7, comma 4.)) L'esame per l'estensione dell'abilitazione, svolto secondo le modalita' di cui all'articolo 8, verte sulle prove di cui al predetto articolo 8 oggetto del programma di formazione iniziale seguito, ad esclusione della prova di cui al comma 2, lettera a).

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