DECRETO 24 gennaio 2011, n. 19

Type Decreto
Publication 2011-01-24
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del provvedimento: 26/03/2011

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE

E TRASPORTI

IL MINISTRO DEL LAVORO

E DELLE POLITICHE SOCIALI

IL MINISTRO DELLA SALUTE

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA

AMMINISTRAZIONE E L'INNOVAZIONE

IL MINISTRO

DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed, in particolare, l'articolo 17, commi 3 e 4;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, recante «Attuazione della direttiva 2001/12/CE, della direttiva 2001/13/CE e della direttiva 2001/14/CE in materia ferroviaria»;

Visto il decreto 15 luglio 2003, n. 388, recante «Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni»;

Visto il decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, recante «Attuazione delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE relative alla sicurezza e allo sviluppo delle ferrovie comunitarie»;

Visto l'articolo 45, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, il quale demanda «ad appositi decreti ministeriali» la definizione delle «modalita' di applicazione in ambito ferroviario del decreto ministeriale 15 luglio 2003, n. 388»;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 ottobre 2010;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 dicembre 2010, ai sensi della citata legge n. 400 del 1988;

Adottano

il seguente regolamento:

Art. 1

Finalita'

1.In attuazione dell'articolo 45, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, il presente regolamento definisce le modalita' di applicazione del decreto n. 388 del 2003, da parte delle aziende o unita' produttive che svolgono attivita' di trasporto ferroviario ovvero la cui attivita' e' comunque svolta in ambito ferroviario.

Avvertenza: - Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Si riporta il testo dei commi 3 e 4 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214 S.O. «3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.»

Art. 2

Ambito di applicazione

1.Le aziende o unita' produttive di cui all'articolo 1 applicano il presente regolamento relativamente all'attivita' lavorativa svolta in luogo isolato come definita dall'articolo 3.

2.Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche al personale di macchina e viaggiante operante su materiale rotabile in esercizio e vuoto.

3.Le aziende o unita' produttive di cui all'articolo 1 applicano le disposizioni del decreto n. 388 del 2003 all'interno della sede aziendale o unita' produttiva.

Art. 3

Definizioni

Note all'art. 3: - Per i riferimenti del decreto 15 luglio 2003, n. 388 si veda nelle premesse. - Il testo del comma 3 dell'art. 15 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 «Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE, 99/38/CE, 99/92/CE, 2001/45/CE, 2003/10/CE, 2003/18/CE e 2004/40/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 novembre 1994, n. 265, S.O. cosi' recita: «3. Le caratteristiche minime delle attrezzature di pronto soccorso, i requisiti del personale addetto e la sua formazione sono individuati in relazione alla natura dell'attivita', al numero dei lavoratori occupati e ai fattori di rischio, con decreto dei Ministri della sanita', del lavoro e della previdenza sociale, della funzione pubblica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti la commissione consultiva permanente e il Consiglio superiore di sanita'.».

Art. 4

Organizzazione di pronto soccorso

1.Ai sensi dell'articolo 2 del decreto n. 388 del 2003, il datore di lavoro che impiega proprio personale nelle attivita' lavorative di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 2 provvede a fornire ai lavoratori le dotazioni di cui all'articolo 5. I gestori delle infrastrutture e le imprese ferroviarie, coordinandosi fra loro e con i servizi pubblici di pronto soccorso, predispongono ((, in conformita' ai propri sistemi di gestione della sicurezza, cosi' come definiti dall'articolo 8 del decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50,)) procedure operative per attuare uno specifico piano di intervento che preveda ((lungo la)) rete ferroviaria le modalita' piu' efficaci al fine di garantire un soccorso qualificato ((incluso)) il trasporto degli infortunati. ((Le suddette procedure, elaborate sulla base della valutazione dei rischi e nel rispetto delle disposizioni normative europee in materia di sicurezza e di interoperabilita' del trasporto ferroviario, prevedono anche l'utilizzo di dispositivi o strumenti tecnologici che garantiscono il tempestivo arresto della marcia del convoglio, in conformita' alle disposizioni di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2019/773 della Commissione del 16 maggio 2019, e, fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, del presente decreto, possono, altresi', prevedere l'utilizzo di dispositivi o strumenti tecnologici che garantiscono la richiesta automatica di attivazione di pronto soccorso. I dispositivi o strumenti tecnologici che garantiscono la richiesta automatica di attivazione di pronto soccorso sono installati nel rispetto della normativa europea applicabile agli stessi.))

2.Ai fini di cui al comma 1, i servizi pubblici di pronto soccorso forniscono ai gestori delle infrastrutture e alle imprese ferroviarie specifiche informazioni per consentire l'efficace realizzazione delle procedure operative di intervento. Tali procedure sono disciplinate anche nel rispetto della normativa in materia di sicurezza ferroviaria.

Art. 5

Dotazioni per il primo soccorso

1.Il datore di lavoro provvede a dotare il personale o le squadre di personale che svolgono le attivita' lavorative di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 2 del pacchetto di medicazione di cui all'allegato 2 del decreto n. 388 del 2003 e di un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare la richiesta di pronto soccorso.

2.Nel caso di treni passeggeri in esercizio non completamente percorribili, il personale viaggiante deve poter comunicare con quello di macchina con un idoneo mezzo e tramite una procedura adatta ad attivare, in ogni caso, la richiesta di pronto soccorso.

Note all'art. 5: - Il testo dell'allegato 2 del citato decreto 15 luglio 2003, n. 388, cosi' recita: «Allegato 2 CONTENUTO MINIMO DEL PACCHETTO DI MEDICAZIONE Guanti sterili monouso (2 paia). Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 125 ml (1). Flacone di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%) da 250 ml (1). Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (1). Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (3). Pinzette da medicazione sterili monouso (1). Confezione di cotone idrofilo (1). Confezione di cerotti di varie misure pronti all'uso (1). Rotolo di cerotto alto cm 2,5 (1). Rotolo di benda orlata alta cm 10 (1). Un paio di forbici (1). Un laccio emostatico (1). Confezione di ghiaccio pronto uso (1). Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (1). Istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi in attesa del servizio di emergenza.».

Art. 6

Formazione per il primo soccorso

1.Il datore di lavoro provvede, con cadenza triennale, alla formazione del personale che impiega nelle attivita' lavorative di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 2 al fine di fornire adeguate informazioni sulle procedure di richiesta di pronto soccorso, sulle tecniche di primo intervento sanitario e sull'uso dei presidi contenuti nel pacchetto di medicazione. La formazione ha altresi' il fine di consentire l'acquisizione delle conoscenze teoriche e delle nozioni di base utili per riconoscere i sintomi di una emergenza sanitaria e per attivare la richiesta di pronto soccorso. Il corso di formazione e' organizzato in via preventiva rispetto all'impiego del predetto personale.

2.Il corso di formazione ha durata non inferiore a sei ore ed e' svolto da personale medico nonche', per le parti del programma relative alle procedure, da personale esperto dell'ambito ferroviario, secondo il programma indicato nell'allegato 1. Per il personale di macchina e viaggiante il corso di formazione ha durata non inferiore a otto ore per consentire un maggiore approfondimento relativamente ai punti 1 e 2 del programma del corso.

3.Sono fatti salvi i corsi di formazione ultimati entro la data di entrata in vigore del presente regolamento, purche' la durata degli stessi non sia inferiore alle quattro ore e si siano svolti sugli argomenti di cui all'allegato 1.

Art. 7

Disposizioni transitorie e finali

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteoli Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Sacconi Il Ministro della salute Fazio Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione Brunetta Il Ministro dello sviluppo economico Romani

Visto, il Guardasigilli: Alfano Registrato alla Corte dei conti il 17 febbraio 2011 Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del

territorio, registro n. 1, foglio n. 213

Allegato 1

ALLEGATO 1 Programma del corso formativo di primo soccorso di cui all'articolo 6 1. Emergenza sanitaria: individuazione e rappresentazione a) osservazione delle funzioni vitali dell'infortunato con attenzione a respiro (se alterato o assente) e stato di coscienza (se presente o assente); b) elementi utili nella descrizione dell'accaduto e sulle condizioni fisiche generali dell'infortunato in modo da consentire la chiara rappresentazione dell'evento infortunistico. 2. Interventi di primo soccorso: a) conoscenza ed acquisizione di semplici tecniche di primo soccorso per preservare l'infortunato da ulteriori conseguenze in caso di emorragia, di ustioni, di folgorazioni e di asfissia; b) conoscenza ed acquisizione di semplici tecniche di rianimazione in caso di arresto respiratorio o cardiaco; c) conoscenza ed acquisizione di modalita' comportamentali idonee a sistemare l'infortunato in posizione di sicurezza in attesa dei soccorsi. 3. Pacchetto di medicazione e misure di auto protezione: a) informazioni di base sui presidi contenuti nel pacchetto di medicazione e relative istruzioni ai fini di un corretto e puntuale utilizzo; b) informazioni di base sulle misure di auto-protezione da adottare all'atto dell'intervento di primo soccorso e relative istruzioni ai fini di un corretto e puntuale utilizzo. 4. Istruzioni operative sull'attivazione del pronto soccorso. a) conoscenza ed acquisizione delle tecniche di allerta della struttura responsabile del coordinamento del pronto soccorso del gestore dell'infrastruttura ferroviaria, attuando le procedure previste e fornendo le informazioni necessarie al personale sanitario; b) conoscenza ed acquisizione delle tecniche di utilizzo dei mezzi di comunicazione.

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