DECRETO 11 novembre 2011, n. 220

Type Decreto
Publication 2011-11-11
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del provvedimento: 24/01/2012

IL MINISTRO

DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il codice delle assicurazioni private;

Visto in particolare l'articolo 76 del predetto codice, che prevede, per i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione e di controllo presso le imprese di assicurazione e di riassicurazione, il possesso dei requisiti di professionalita', onorabilita' ed indipendenza, stabiliti con regolamento adottato dal Ministro delle attivita' produttive, sentito l'ISVAP, e dispone che il medesimo regolamento stabilisce anche le cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica e la sua durata;

Visto altresi' l'articolo 77, comma 1, del medesimo codice che prevede, per i titolari di partecipazioni in imprese di assicurazione e di riassicurazione, la determinazione dei requisiti di onorabilita' con regolamento adottato dal Ministro delle attivita' produttive, sentito l'ISVAP, e tenuto conto dell'articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 21, che ha modificato il codice delle assicurazioni private in attuazione della direttiva 2007/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 settembre 2007, che modifica la direttiva 92/49/CEE del Consiglio e le direttive 2002/83/CE, 2004/39/CE, 2005/68/CE e 2006/48/CE per quanto riguarda le regole procedurali e i criteri per la valutazione prudenziale di acquisizioni e incrementi di partecipazioni nel settore finanziario;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, che ha fra l'altro istituito il Ministero dello sviluppo economico, subentrato nella predetta competenza del Ministero delle attivita' produttive, e l'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonche' il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121, che sono ulteriormente intervenuti sull'assetto dei Ministeri;

Sentito l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nella seduta del 27 settembre 2011;

Vista

la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota del 12 ottobre 2011, protocollo n. 20190; Adotta il seguente regolamento:

Art. 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL DECRETO 2 MAGGIO 2022, N. 88))

Art. 2

Ambito di applicazione

1.((COMMA ABROGATO DAL DECRETO 2 MAGGIO 2022, N. 88)).

2.((COMMA ABROGATO DAL DECRETO 2 MAGGIO 2022, N. 88)).

3.Le disposizioni dell'articolo 5 si applicano anche ai soggetti che detengono, direttamente o indirettamente, partecipazioni di cui all'articolo 68 del codice in una impresa di assicurazione e di riassicurazione. Nel caso in cui tali soggetti sono persone giuridiche, le disposizioni dell'articolo 5 si applicano a coloro che esercitano funzioni di amministrazione, direzione e controllo nell'ambito delle stesse. ((2)) (1)

Art. 3

((ARTICOLO ABROGATO DAL DECRETO 2 MAGGIO 2022, N. 88))

Art. 4

((ARTICOLO ABROGATO DAL DECRETO 2 MAGGIO 2022, N. 88))

Art. 5

Requisiti di onorabilita'

2.Le cariche, comunque denominate, di amministratore, direttore generale o sindaco nelle imprese di assicurazione e riassicurazione non possono essere ricoperte da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera c), salvo il caso di estinzione del reato. Nel caso in cui sono state applicate su richiesta delle parti, le pene previste dal comma 1, lettera c), numeri 1) e 2), non rilevano se inferiori a un anno.

3.Con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri, la verifica della sussistenza delle condizioni previste dai commi 1 e 2 e' effettuata sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale a cura dell'ISVAP. (1) ((2))

Art. 6

((ARTICOLO ABROGATO DAL DECRETO 2 MAGGIO 2022, N. 88))

Art. 7

((ARTICOLO ABROGATO DAL DECRETO 2 MAGGIO 2022, N. 88))

Art. 8

((ARTICOLO ABROGATO DAL DECRETO 2 MAGGIO 2022, N. 88))

Art. 9

((ARTICOLO ABROGATO DAL DECRETO 2 MAGGIO 2022, N. 88))

Art. 10

((ARTICOLO ABROGATO DAL DECRETO 2 MAGGIO 2022, N. 88))

Il Ministro: Romani

Visto, il Guardasigilli: Severino Registrato alla Corte dei conti il 19 dicembre 2011

Ufficio di controllo atti MISE - MIPAAF, registro n. 10, foglio n. 169

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