LEGGE 6 luglio 1911, n. 649
Art. 1
L'art. 5 della legge 27 giugno 1909, n. 375, riguardante disposizioni sulle pensioni degli ufficiali della R. marina, è abrogato.
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.
Questo testo è pubblicato secondo le condizioni di riutilizzo proprie di Normattiva, non sotto una licenza Legalize né di pubblico dominio.
Normattiva
Pubblico dominio (testi ufficiali, art. 5 L. 633/1941)