LEGGE 6 luglio 1911, n. 690
Art. 1
L'organico dei vari gradi di sottufficiale nell'arma dei carabinieri reali è il seguente: Vicebrigadieri a piedi n. 1049. Vicebrigadieri a cavallo n. 354. Totale n. 1403. Brigadieri a piedi n. 1830. Brigadieri a cavallo n. 268. Totale n. 2098. Marescialli d'alloggio a piedi e marescialli d'alloggio capi a piedi n. 1842. Marescialli d'alloggio a cavallo e marescialli d'alloggio capi a cavallo n. 158. Totale n. 2000. Marescialli d'alloggio maggiori a piedi n. 970. Marescialli d'alloggio maggiori a cavallo n. 230. Totale n. 1200. Totale generale n. 6701.
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