LEGGE 18 luglio 1911, n. 850

Type Legge
Publication 1911-07-18
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

Il termine stabilito dall'art. 2 della legge 7 luglio 1901, n. 308, è prorogato di un quindicennio, rimanendo però limitato in L. 800 annue il massimo importo degli assegni.

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